Sentenza 17 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/10/2003, n. 15594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15594 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 5 9 4 7 LA CORTE SUPRI M Og QUA IPARAZIONE0 SEZIONE RIM. CIELLE IR AGIONE UTATA DEL PROCESSO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10329/02Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere 31754 Cron. Dott. Mario Rosario MORELLI 1 Consigliere 4098 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Ud. 13/05/2003 Dott. Salvatore SALVAGO • Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE C ILE SENTENZA N. 85225 sul ricorso proposto da: CA DO, ER DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentati e difesi dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo 2003 rappresenta e difende ope legis;
1243 controricorrente - 1 .D. avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 28/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 22.7.1993 CO HI e CO GI chiedevano al Presidente del Tribunale di Be- nevento l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico del comune di Chianche, rimasto moroso nel pagamento di Lom " competenze professionali. Il giudizio susseguente all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo si concludeva in data 6.7.2001, con la cancellazione della causa dal ruolo, avendo le parti transatto la vertenza.
Ritenuto che
il giudizio avesse avuto una durata irragionevole CO HI e CO GI convenivano avanti alla Corte di appello di Roma il Mi- nistero della Giustizia per sentirlo condannare al pa- gamento in loro favore dell'equa riparazione prevista dalla L. n 89/2001. Resisteva alla domanda il Ministero della Giusti- 2 zia. Con decreto in data 28.2.2002 la Corte di merito respingeva il ricorso. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propongono ricorso, fondato su quattro motivi, Dome- nico HI e CO GI. Resiste con controricorso il Ministero della Giu- stizia. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione i ricorrenti la- mentano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 1 n 3 della L. n 89/2001 nonchè violazione e man- cata applicazione degli artt. 2056 e 1226 c. c., in re- Bellamy lazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Osservano i ricorrenti che la Corte territoriale dopo avere accertato che il giudizio aveva superato la ragionevole durata hanno poi escluso l'esistenza del danno non patrimoniale, in quanto non provato, senza considerare che il danno è insito nella violazione del- l'art. 6 S 1 della CEDU senza bisogno che il richieden- te fornisca alcuna prova aggiuntiva rispetto alla prova dell'irragionevole decorso del tempo, dovuto a cause a lui non imputabili. In assenza di prova specifica il danno avrebbe do- vuto essere liquidato equitativamente, in base al com- binato disposto degli artt. 2056 e 1226 c.c. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero la Corte suprema ha già avuto modo di preci- PATRIMONIALE E sare che il danno non patrimoniale si configura come una conseguenza, un effetto della violazione dell'irra- gionevole durata del processo, sicchè deve sempre esse- richiedente. ( Cass. civ. sez. I n re provato dal 11987/02 ) Suffraga 1' indicato arresto della Corte suprema lo stesso testo dell'art. 2 comma 1 L. n 89/2001 che te- stualmente stabilisce "1 chi ha subito un danno patrimo- niale o non patrimoniale per effetto di violazione del- la CEDU..... IT con ciò dimostrando all'evidenza che il danno è conseguenza, effetto dell'irra gionevole ritar- do al quale deve essere legato da nesso di causalità. A tale giurisprudenza si ritiene di dovere dare continuità sicchè il primo motivo va respinto. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2 commi 1 e 3 L. n 89/2001 2056 1226 c.c. nonchè omesso esame di un ' punto decisivo della controversia. Rilevano i ricorrenti che dimostrata l'esistenza dell'illecito, costituito dalla violazione dell'art. 6 § 1 della CEDU, la Corte di appello avrebbe dovuto ri- conoscere il danno richiesto, configurabile come danno A 4 alla persona vale a dire come danno evento. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero possono qui richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza con la precisazione che anche in questo caso la Corte suprema ha già precisato che non ricorre nella specie un'ipotesi di danno evento, posto che il diritto alla ragionevole durata del pro- cesso non rientra nel novero dei diritti fondamentali della persona, la cui violazione non può restare senza risarcimento, sia pure minimo. ( Cass. civ. sez. I n 11987/2002 ) Anche il secondo motivo va quindi respinto. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 2 commi 1 e 3 L. n 89/2001 e 6 § 1 della CEDU, in relazione all'art. 360 comma 1 nn 3 e 5. Rilevano che l'art. 2 della L. n 89/02 contiene un espresso richiamo all'art. 6 § 1 della CEDU sicchè il diritto pregiudicato viene configurato direttamente dalla norma convenzionale, limitandosi l'art. 2 a di- sciplinare gli effetti della trasgressione. Ne consegue che ogni qual volta sorga il diritto ad un'equa riparazione sarà necessario effettuare un'inte- grazione della norma interna con quella contenuta nella convenzione, facendo altresì riferimento ai principi 5 elaborati dalla giurisprudenza di Strasburgo. Nè può ragionevolmente sostenersi una radicale di- cotomia fra le due normative se si considera che le norme della CEDU hanno avuto immediata applicazione nell'ordinamento interno a seguito della legge di rati- fica del 1955. Pertanto dovendo il giudice italiano fare riferi- mento alla CEDU la Corte territoriale, accertata l'ir- ragionevole durata del processo, avrebbe dovuto liqui- dare in favore dei ricorrenti il danno non patrimonia- le, posto che la giurisprudenza di Strasburgo nell'in- terpretare l'art. 6 § 1 della convenzione, ha conside- rato il danno insito nel ritardo. Il motivo è infondato e va pertanto respinto. Va precisato che, come esattamente rilevato dagli stessi ricorrenti, l'art. 2 L. In 89/2001 regola gli ef- fetti della trasgressione all'art. 6 § 1 della CEDU nel senso che una volta accertata l'irragionevole durata del processo, espressamente sanzionata da quest'ultimo articolo, è poi necessario provare il danno patrimonia- le e non patrimoniale conseguente alla violazione. Danno che deve esere provato alla stregua delle norme che regolano il diritto interno, sia pure facen- do ricorso a presunzioni, per quanto attiene al danno non patrimoniale, tenendo presenti, per quanto possibi- le le statuizioni contenute nelle decisioni della CEDU, peraltro non immediatamente vincolanti per il giudice interno. Pertanto in riferimento al caso in esame avendo il giudice di merito escluso con valutazione in fatto che i ricorrenti avessero fornito prova adeguata del danno non patrimoniale ha rettamente rigettato la domanda, anche sul presupposto che gli stessi avevano ottenuto l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo sicchè, nessuna ansia o stress era configurabile nei loro con- fronti. Tale ultima statuizione, che costituisce ragione fondante della decisione, benchè risulti menzionata nel ricorso, non è stata motivatamente censurata, sicchè an- t G che soto questo diverso profilo il motivo deve ritener- si infondato. Anche il terzo motivo va quindi respinto. Con il quarto ed ultimo motivo i ricorrenti impu- gnano la decisione di merito per violazione e falsa ap- e 3 L. n 89/01 nonchè plicazione dell'art. 2 comma 1 dell'art. 13 della CEDU. Assumono che ogni stato, aderente alla convenzione, ha l'obbligo di prevedere un procedimento interno per definire i ricorsi avverso le violazioni di principi contenuti nell'art. 6 § 1 della CEDU, procedimento che 7 deve garantire una tutela effettiva e non merament e ap- parente. L'avere la Corte di appello omesso di liquidare il danno non patrimoniale, nonostante l'avvenuto ricono- scimento dell'irragione vole durata del processo, rende evidente come il procedimento previsto dall'art. 2 L. n 89/01 configuri una tutela meramente apparente e non effettiva avverso le violazioni dell'art. 6 § 1 della CEDU. Il motivo è inammissibile e va pertanto disatteso. Invero con tale motivo i ricorrenti non hanno sol- levato censure specifiche avverso la decisione di meri- to, essendosi limitati a proporre argomentazioni del tutto generali, frutto di personali convinzioni. Il ricorso va pertanto interamente respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna į ricorren- ti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di cui EURO 2500/00 per onorari, oltre al- le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- IL PRESIDENTE la prima sezione civile, in data 13. maggio.2003 IL CONSIGLIERE Maris Man CANCELLIERE 8 Andrea Blancri BARTE SUPREMA BASSAZIONE Si atesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 5472il 29-X-2003 al n. Mod. 9 Art. 5972 Camp. (€ 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) XIL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto RipGir