Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
Qualora il ricorrente in sede di legittimità si dolga della mancata trattazione nella sentenza di appello di una eccezione in senso sostanziale, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Commentari • 2
- 1. Licenziamento, reintegra a voce, chiarimenti, richiesta, risposta scrittaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2013
- 2. Licenziamento del medico per violazione dell'obbligo di reperibilitàAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12255 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO NO - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florio - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, RA CARINCI, NZ MORRICO, SALVATORE TRIFIRÒ, GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EI NA, PA RA, ER PI, AC LO, SA LE, ZO MA, AS LO, MI AU, DI NN AB, NA IE, HI RG, CH ED, CI NZ, GH BR, MO IE, AR TO, ER AU;
- intimati -
avverso la sentenza n. 132/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 06/03/01 - R.G.N. 1042/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato ROMEI per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cinque motivi di ricorso, la s.p.a. Rete ferroviaria italiana (già s.p.a. Ferrovie dello Stato) chiede la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze, depositata in cancelleria il 6 marzo 2001, recante: a) la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ai lavoratori RO VI, AT TO, NC AL, RL RR, IS MA, NU SA, MA IN, LO NI, RO EM, EL Di AN, ER MA, GI IN, DO HI, ZO AN, NO HE, ER SI, e TT MA, nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) la condanna di essa ricorrente alla reintegrazione dei medesimi lavoratori nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi del ricorso della s.p.a Ferrovie dello Stato si caratterizzano per la comune strumentalità alla dimostrazione della legittimità dei licenziamenti in contestazione e possono, quindi, congiuntamente esaminarsi. Essi richiedono la soluzione delle seguenti questioni:
a) se l'art. 59, comma sesto, della legge 27 novembre 1997, n. 449, al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della s.p.a Ferrovie dello Stato, abbia dettato una speciale disciplina di individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, così operando in area diversa da quella coperta dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e conseguentemente escludendo che la suddetta individuazione soggiaccia all'osservanza delle procedure previste da tale ultima legge e, in particolare, dai suoi artt. 4 e 5;
b) in subordine, e per l'eventualità che alla precedente questione debba darsi soluzione negativa, se le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle eccedenze e dei conseguenti licenziamenti, risultino, per questa stessa ragione, idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le medesime esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinate dalle citate norme generali.
Ad entrambe le questioni la Corte ha già dato risposta negativa, dapprima con la sentenza 25 luglio 2001, n. 1071 di questa Sezione Lavoro, seguita da altre conformi della medesima Sezione, e poi con le sentenze 13 agosto 2002, n. 12194 e 15 ottobre 2002, n. 14616 delle Sezioni unite, investite dell'esame delle questioni stesse, essendo state esse ritenute di particolare importanza. Si è, così, sancito e ribadito il principio per cui, nella materia dei licenziamenti collettivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che compromette l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
ne' gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati "anche" in base al criterio dell'anzianità contributiva, non escludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge n. 223 del 1991, ne' rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva - nelle suddette previsioni normative - una funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modalità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996). La sentenza impugnata risulta improntata ad una ratio decidendi del tutto coerente con questi principi e si sottrae, pertanto, alle censure della ricorrente, che vanno disattese, reputando il collegio di doversi uniformare all'esposto orientamento, atteso che le difese della società datrice di lavoro non sono sorrette da argomenti che non siano già stati disattesi nelle ricordate decisioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. Ili Cost, dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale, specie nei casi in cui l'autorità del precedente risulta rafforzata dalla funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C..
Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, col quale la s.p.a Rete ferroviaria italiana denuncia omessa motivazione in ordine alla circostanza dell'avvenuto licenziamento dei lavoratori VI, TO, AL, RR, MA, SA, IN, HI e CA, non nell'ambito ed alla stregua delle previsioni di cui all'art. 59 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, ma in applicazione di quanto disposto dal d.l. 10 settembre 1998, n. 324 (che, sebbene non convertito, trovò convalida degli effetti prodotti nell'art. 43, nono comma della legge n. 448 del 1998), istitutiva di una "causa di estinzione automatica dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato" (così testualmente il ricorso a pag. 8, terzo capoverso), per i quali era stata anteriormente disposto il mantenimento in servizio per il periodo successivo alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Emerge dalle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità (loco ult. cit.) che effettivamente la ricorrente rappresentò al giudice di primo grado la diversità della situazione dei testè nominati lavoratori, rispetto agli altri licenziati.
D'altra parte, dalla sentenza impugnata si rileva (pag. 2, penultimo capoverso) che il detto giudice rigettò le domande di tutti i lavoratori ritenendo che "che il licenziamento fosse stato correttamente irrogato in forza delle previsioni della legge 449/97, art. 59, cui era da riconoscere carattere speciale rispetto alla generale normativa sui licenziamenti collettivi di cui alla legge 223/91". Questa interpretazione che il giudice d'appello ha dato della sentenza di primo grado e che non è stata censurata in modo alcuno induce ad iscrivere nel novero delle eccezioni non accolte la deduzione della società datrice di lavoro in ordine all'applicazione della suddetta causa di risoluzione automatica dei rapporti di lavoro, con la conseguente sua soggezione al regime dell'art. 346 cod. proc. civ. Si tratta, invero, di un'eccezione in senso sostanziale, poiché tende ad opporre al rivendicato diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento del danno il fatto impeditivo consistente nell'avvenuto superamento dell'età pensionabile, riguardato dalle sopra ricordate disposizioni della legge n. 448 del 1998. E tuttavia, l'avvenuta riproposizione in appello, ai sensi e per gli effetti di cui alla norma del codice di rito appena citata, non emerge dalla sentenza d'appello, che, all'opposto, nel riportare le conclusioni delle parti, indica, come proposta dall'appellata, una mera istanza di conferma della sentenza di primo grado e, nel riferire, in narrativa contenuto delle difese svolte da quest'ultima, espressamente ribadisce che la reiezione del gravame venne chiesta "per i motivi fatti propri dal primo giudice" (pag. 3, secondo capoverso) e, quindi, a prescindere dalla suindicata disciplina dell'autonomo fatto impeditivo eccepito in primo grado. Ora, pur dovendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale che consente la riproposizione anzidetta in assoluta libertà di forme, deve nondimeno rilevarsi che quando, come nel caso di specie, la sentenza d'appello taccia circa l'esecuzione di tale incombente, la parte che se ne dolga in sede di legittimità, con censura di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ha l'onere, per superare la presunzione di rinuncia derivante da tale silenzio ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto della precorsa fase processuale ed in quali termini la riproposizione stessa sia avvenuta, così da consentire alla Corte la possibilità di verifica, sulla base del ricorso medesimo, dell'idoneità del relativo comportamento difensivo ad esprimere una reale volontà di portare all'esame del giudice del gravame la questione di cui trattasi (arg. ex Cass. 19 novembre 2002, n. 16303; Id., 26 settembre 2002, n. 13953; Id., 26 agosto 2002, n. 12477 ecc.), dal momento che una censura siffatta, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere - dovere della S.C. di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all'adempimento, da parte del ricorrente, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo compito della Corte stessa quello di cercarli autonomamente (così, in particolare, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Id. 10 maggio 2001, n. 6502). Nulla di tutto ciò emerge, nella specie, dal quarto motivo di ricorso, che si limita alla denuncia dell'errore consistito nell'avere il giudice a quo valutato la legittimità "di tutti i provvedimenti di licenziamento alla stregua delle previsioni contenute nell'art. 59, sesto comma, l. n. 449/97 e negli accordi sindacali.... non tenendo conto che, come evidenziato dalla Società FS, alcuni dei provvedimenti di licenziamento non sono stati adottati sulla base delle suddette previsioni, bensì sulla base delle previsioni contenute nel di 324/98" (v. Ricorso, pag. 20, primo capo verso), ma inammissibilmente tace del tutto circa i modi ed i termini in cui il punto rilevante sarebbe stato "evidenziato", contrariamente a quanto risultante dalla sentenza impugnata ed univocamente concludente nel senso della presunzione di rinuncia di cui al citato art. 346 cod. proc. civ.. Parzialmente fondato è, invece, il quinto motivo di ricorso, inteso a denunciare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., relativamente alla determinazione del danno risarcibile. Risulta dalle conclusioni formulate dai lavoratori appellanti e riportate nella sentenza impugnata che questi ultimi chiesero la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della "differenza fra le mensilità arretrate ed il trattamento pensionistico ricevuto", nonché al "risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in ragione di cinque mensilità dell'ultima retribuzione".
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v., fra le numerose altre conformi e da ultime, Cass. 12 novembre 2002, n. 15859; Id., 7 maggio 2002, n. 6526; Id., 16 luglio 2002, n. 10314) il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato vizi riconducigli nell'ambito degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., a norma dei quali il giudice deve, rispettivamente, pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e dichiarare inammissibili d'ufficio le domande nuove;
in tali casi, infatti, deducendosi "errores in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.
Ciò premesso, la Corte, rilevato che, alla stregua del quarto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo introdotto dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, le prestazioni dovute, in caso di licenziamento illegittimo, dal datore di lavoro con riferimento all'intero periodo che va dalla data del recesso a quella dell'effettiva reintegrazione hanno natura risarcitoria, ritiene che la sopra riferita domanda, nella parte concernente le "mensilità arretrate" debba essere interpretata nel senso dell'attribuzione delle utilità economiche che si sarebbero conseguite, se non vi fosse stato l'allontanamento dal posto di lavoro, ovvero, ed è lo stesso, della reintegrazione della perdita patrimoniale subita a cagione di tale evento. Si tratta, all'evidenza, di una pretesa, che qualificata alla stregua della citata norma regolatrice degli effetti del licenziamento illegittimo, ha un indubbio contenuto risarcitorio, confermato, del resto, dall'espressa menzione, che si legge nella seconda parte delle riferite conclusioni.
Non rileva che in tale parte vi sia poi il riferimento al limite delle "cinque mensilità dell'ultima retribuzione", potendosi esso chiaramente intendere in funzione limitativa della precedente richiesta di attribuzione della sola "differenza fra le mensilità arretrate ed il trattamento pensionistico ricevuto". Ne risulta, in applicazione del consolidato principio per cui la domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel suo sostanziale contenuto, e con riguardo alle finalità perseguite dalla parte (v., da ultima Cass. 5 ottobre 2002, n. 14303 e, per tutte le numerose altre conformi, Cass., sez. un., 21 febbraio 2000, n. 27), un petitum così identificabile: a) risarcimento del danno per l'intera durata del periodo di estromissione dall'azienda; b) determinazione del relativo importo attraverso la differenza fra l'importo delle mensilità di retribuzione riferibili a tale periodo e l'importo del trattamento pensionistico fruito nel medesimo arco temporale;
c) salvezza del limite minimo di cinque mensilità, ove siffatta differenza dovesse condurre ad importi inferiori.
Appare chiaro, allora, che il giudice a quo ha inammissibilmente trascurato la richiesta sub b), avendo, in assoluta obliterazione della contraria istanza di parte, determinato l'importo del risarcimento con esclusione della detrazione dell'importo della pensione.
In tali limiti la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, con la conseguenza che l'importo del risarcimento attribuito ai lavoratori resta ridotto in misura pari a quello dei ratei di pensione percepiti da ciascuno durante il suindicato periodo di riferimento.
Giusta l'accolta interpretazione della domanda, è, invece, evidente come sia del tutto corretta la determinazione dell'estensione di tale periodo con riguardo alla data iniziale, costituita dal licenziamento ed a quella finale, costituta dall'effettiva reintegrazione.
In conclusione, rigettati primi tre motivi di ricorso, il quarto va dichiarato inammissibile ed il quinto va accolto nei sensi di cui sopra, senza, peraltro, che tanto sia sufficiente, atteso il rilievo marginale della censura riconosciuta fondata, ad impedire un giudizio di sostanziale soccombenza della ricorrente: di questa, tuttavia, non v'è luogo a condanna al rimborso di spese processuali, stante la mancata costituzione degli intimati. Est. Evangelista 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il quarto. Accoglie il quinto motivo nei sensi di cui in motivazione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la detrazione dell'importo della pensione da quello del risarcimento del danno. Nulla per le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003