Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12255
CASS
Sentenza 20 agosto 2003

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Qualora il ricorrente in sede di legittimità si dolga della mancata trattazione nella sentenza di appello di una eccezione in senso sostanziale, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Commentari2

  • 1Licenziamento, reintegra a voce, chiarimenti, richiesta, risposta scrittaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2013

  • 2Licenziamento del medico per violazione dell'obbligo di reperibilitàAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2003, n. 12255
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12255
Data del deposito : 20 agosto 2003

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