Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 2
La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest'ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile - dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso - una continuità soggettiva nell'attivita gestoria qualora all'organo monocratico si sostituisca l'organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ..
L'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito e come tale resta sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità; ove, tuttavia, da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, denunziandosi quindi un errore "in procedendo", la Corte di cassazione è investita di un potere - dovere di sindacato pieno, con possibilità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, conseguentemente, delle istanze e delle deduzioni delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6526 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE EF MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso l'avvocato LUIGI DE EF, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TORRE ARGENTINA SERVIZI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 42, presso l'avvocato SERGIO BUCALO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 864/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De TE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Bucalo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA De TE, nominato amministratore unico per il triennio Settembre 1989-Settembre 1992 dall'assemblea dei soci della "Torre Argentina Immobiliare s.p.a." la cui denominazione era mutata in quella di "Torre Argentina Società di Servizi s.p.a." nell'assemblea straordinaria dei soci del 13.11.1990, conveniva in giudizio detta società avanti al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data 25.3.1992, assumendo che in occasione di tale assemblea era stato deliberato l'ampliamento dell'oggetto sociale ed in assemblea ordinaria la nomina del consiglio di amministrazione composto da tre membri di cui egli era stato chiamato a far parte, con implicita revoca in tal modo della sua precedente nomina ad amministratore unico.
Precisando di non aver accettato tale nomina a componente del consiglio e sostenendo che la revoca dall'incarico senza giusta causa comportava la responsabilità della società ai sensi dell'art. 2383 C.C., ne chiedeva la condanna al risarcimento nella misura di L.
431.758.300.
si costituiva la società, sostenendo l'inesistenza dell'asserita revoca.
Con sentenza del 5.3.1996 il Tribunale rigettava la domanda, escludendo che vi fosse stata una revoca implicita dall'incarico di amministratore.
Proponeva impugnazione il De TE ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva anche la controparte, la Corte d'Appello di Roma con sentenza del 25.1-14.3.2000 respingeva il gravame. Rilevava la Corte di merito che il rapporto organico tra la società ed il soggetto delegato all'amministrazione non muta nel suo contenuto in relazione alla composizione monocratica o collegiale dell'organo, comportando tale diversa composizione unicamente differenti modalità di esercizio dei poteri di gestione senza alcuna incidenza sulla pienezza dei poteri medesimi e che la privazione della carica nei confronti dell'amministratore unico potrebbe ipotizzarsi solo se, alla modificazione dell'organo amministrativo, segua la sua mancata riconferma e non già allorché venga inserito nell'organo di amministrazione collegiale con una ribadita investitura gestoria e senza alcuna soluzione di continuità temporale, non essendo, oltre tutto, condivisibile l'ipotizzata scissione in due momenti che si sarebbe realizzata attraverso un precedente recesso unilaterale della società dal rapporto ed una successiva proposta negoziale perfezionabile con l'accettazione da parte del destinatario medesimo. Sostiene al riguardo che ciò contrasta con la natura giuridica della nomina la quale integra un mero atto unilaterale rispetto al quale l'accettazione costituisce una mera condizione di efficacia.
Riteneva, infine, estranea alla domanda introduttiva del giudizio la richiesta di pagamento del compenso per l'attività prestata quale amministratore, essendo stato richiesto unicamente il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2383 C.C.. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione MA De TE, deducendo cinque motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso la Torre Argentina Società di Servizi s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso MA De TE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2380 comma 2 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn.5 C.P.C.. Sostiene che, se con la nomina del consiglio di amministrazione non fosse ipotizzabile implicitamente una revoca della sua precedente nomina, dovrebbe concludersi che egli sia rimasto in carica per altri due anni (fino alla scadenza del suo mandato) e che la società si sia trovata illegittimamente amministrata da due organi e cioè dallo amministratore unico non revocato e dal consiglio di amministrazione, in violazione dell'art. 2380 comma 2 C.C. Ne deduce che la nomina del consiglio di amministrazione ha comportato necessariamente la revoca implicita dell'amministratore unico.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2383 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Deduce che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che la nomina del consiglio di amministrazione ha comportato solo una diversa modalità di svolgimento dell'incarico di amministratore unico conferitogli nel 1989, non avendo considerato l'art. 2383 comma 3 C.C. consente unicamente la rielezione alla scadenza o la revoca,
con la conseguenza che egli doveva ritenersi estromesso dalla sua carica e nominato, senza che avesse però accettato, componente del consiglio per tre anni in quanto diversamente l'incarico dovrebbe ritenersi protratto per un periodo superiore ai tre anni previsti dall'art. 2382 comma 2 C.C. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1724 e 1372 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché difetto di motivazione. Sostiene che, sebbene il contratto tra l'amministratore e la società non sia del tutto assimilabile al mandato, deve ritenersi comunque applicabile l'art. 1724 C.C. in base al quale la nomina di un nuovo mandatario comporta la revoca del precedente mandato, con la conseguenza che nel caso in esame deve ravvisarsi una revoca implicita di cui la Corte d'Appello non ha indicato le cause che l'avrebbero giustificata. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2380 e 2391 C.C. nonché difetto di motivazione. Lamenta che la Corte
d'Appello non abbia considerato che, mentre l'amministratore unico è un organo sociale al pari del consiglio di amministrazione, il componente di detto consiglio non può essere considerato tale e non ha la rappresentanza della società, ne' sono a lui applica le norme sul conflitto d'interessi di cui all'art. 2391 C.C. tanto che, a differenza del primo, può anche essere lavoratore subordinato. Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondate.
La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, nel quale venga chiamato a far parte la persona che fino ad allora aveva espletato le Funzioni di amministratore unico, comporta indubbiamente la revoca di quest'ultimo da tale carica, non essendo ipotizzabile una continuità soggettiva nell'attività gestoria qualora i sostituisca l'organo monocratico con un organo collegiale.
Il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso giustifica una specifica investitura di tutti coloro che sono chiamati a comporre l'organo collegiale da parte della assemblea, la quale non può limitarsi pertanto, nell'ipotesi come quella in esame, ad affiancare al precedente i nuovi amministratori. Mutando il centro d'imputazione delle direttive aziendali, da individuarsi nella volontà collegiale del consiglio, viene meno necessariamente, per evidente incompatibilità, la figura dell'amministratore unico. Ciò, anche nel caso in cui la persona fisica che rivestiva tale carica fosse chiamata (per ipotesi) ad esercitare le mansioni di amministratore delegato. Non si tratta, quindi, di una mera diversità in ordine alle modalità di esercizio della carica, come ha, (erroneamente), sostenuto la Corte d'Appello, ma dell'istruzione di un organo diversamente strutturato al quale, non ai singoli amministratori, ma al collegio, va riferita l'attività di direzione, specie nell'ambito dell'attività interna in cui non è consentita, perché in contrasto con l'art. 2380 comma 2 c.c., l'amministrazione disgiunta. Al di là della violazione di legge, sottolineata dal ricorrente, cui darebbe luogo la mancanza di una nuova nomina per il protrarsi, in tal caso, della precedente oltre il periodo triennale previsto dall'art. 2383 comma 2 C.P.C., deve essere sottolineata, pertanto, la diversità dell'organo chiamato ad amministrare la società ed al quale vanno riferite le strategie aziendali ed evidenziata conseguentemente l'impossibilità per il precedente amministratore unico, chiamato a far parte del consiglio di amministrazione, di collegare all'originaria nomina la nuova investitura. Discende la validità della tesi che ravvisa nella nuova nomina l'implicita revoca della precedente, con la conseguente necessità di valutare avanti al giudice di merito, cui la causa deve essere rinviata, gli effetti giuridici che ne derivano anche sotto il profilo economico ai sensi dell'art. 2383 comma 3 C.C. sulla base delle posizioni assunte al riguardo dalle parti.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 C.P.C., sostenendo che, nel richiedere con l'atto introduttivo la condanna al risarcimento del danno per l'illegittima revoca dalla carica, aveva compreso nella somma complessiva anche la parte di compenso spettantegli per l'attività svolta e che pertanto erroneamente i giudici di merito si erano rifiutati di pronunciare la relativa condanna, trascurando la ricerca dell'effettivo contenuto sostanziale della domanda ed attenendosi alla forma letterale usata.
La censura è infondata.
Il ricorrente non contesta in astratto l'affermazione della Corte d'Appello circa la diversità del "poetitum" e della "causa poetendi" ravvisabile fra la richiesta di risarcimento del danno per revoca senza giusta causa dalla carica di amministratore unico ai sensi dell'art. 2383 comma 3 C.C. e la richiesta di determinazione e di liquidazione del compenso per l'esercizio di tale attività, ma sostiene l'erroneità della lettura data all'atto introduttivo nel quale deve ritenersi invece contenuta anche tale ulteriore richiesta di pagamento del compenso.
Orbene, se in linea generale l'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito e come tale sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità, non v'è dubbio, invece, che, qualora da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio fra il chiesto ed il pronunciato e cioè di un vizio di ordine processuale, questa Corte deve ritenersi investita di un potere-dovere di sindacato pieno, con possibilità quindi di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e conseguentemente delle istanze e delle deduzioni delle parti (vedi al riguardo Cass. 2574/99). Risulta dalle conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale che l'attuale ricorrente aveva chiesto unicamente, quale effetto della revoca senza giusta causa dall'incarico di amministratore, la condanna della convenuta società al risarcimento del danno, indicando l'importo in L. 431.758.300 e correlandolo, come si desume dal contesto dell'atto medesimo, al compenso che non aveva percepito per l'attività svolta ed al mancato guadagno dovuto alla prematura revoca, sulla base della tariffa professionale dei dottori commercialisti.
È evidente, quindi, in tale contesto che il riferimento al compenso non ha configurato un'autonoma domanda, che peraltro dovrebbe di regola essere formulata avanti al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n.3 C.P.C., ma è stato inserito nell'ambito della richiesta di risarcimento unicamente come criterio di determinazione del danno.
In tale chiave di lettura deve essere, compresa quindi, l'esplicita richiesta di accertamento, espressa nell'atto di citazione (pag.20) e richiamata in ricorso (pag.12), di un congruo compenso richiesta peraltro che si giustifica per la mancanza di una sua preventiva determinazione nell'atto costitutivo della società o da parte dell'assemblea e per la conseguente necessità di determinarlo al fine di consentire la liquidazione del danno, secondo il criterio suggerito.
Dovendo ritenersi, pertanto, che la Corte di merito abbia dato una corretta lettura degli atti nell'affermare che sia stata proposta con l'atto introduttivo unicamente la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2383 comma 3 C.C. e non anche la richiesta del compenso, ogni ulteriore valutazione giuridica sulla possibilità di proporla per la prima volta in appello è superflua in quanto, come si è già evidenziato, tale punto, dichiarato precluso dalla Corte di merito per la sua novità, non è stato nemmeno posto in discussione. In definitiva il quinto motivo deve essere rigettato, mentre la sentenza deve essere cassata in relazione ai primi quattro perché il giudice di rinvio verifichi, alla stregua dei principi enunciati, l'esistenza della revoca della qualifica di amministratore unico in capo al ricorrente;
con la conseguenze in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
Il giudice di rinvio, identificato in altra sezione della Corte d'Appello di Roma provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie i primi quattro motivi di ricorso. Rigetta il quinto. Cassa
la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002