Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6526
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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La nomina, in seno ad una società di capitali, di un consiglio di amministrazione, del quale venga chiamato a far parte chi fino ad allora abbia espletato le funzioni di amministratore unico, comporta la revoca implicita di quest'ultimo da tale carica in quanto incompatibile con la successiva, non essendo ipotizzabile - dato il diverso contenuto di poteri esercitabili nell'uno e nell'altro caso - una continuità soggettiva nell'attivita gestoria qualora all'organo monocratico si sostituisca l'organo collegiale, a nulla rilevando che al precedente amministratore unico siano attribuite le funzioni di amministratore delegato; ne consegue che, ove detta revoca implicita sia avvenuta senza giusta causa, all'amministratore spetta il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ..

L'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito e come tale resta sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità; ove, tuttavia, da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, denunziandosi quindi un errore "in procedendo", la Corte di cassazione è investita di un potere - dovere di sindacato pieno, con possibilità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, conseguentemente, delle istanze e delle deduzioni delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6526
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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