Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2002, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM045 35 /02 IN NOME DEL POR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE FROTRICTA AZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI RIVENDICACIONE - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 7847/00 - Consigliere Dott. Antonio VELLA 7907/00 Dott. OSrio Consigliere DE JULIO Cron. 20513 Rep. loso Consigliere Dott. SC Paolo FIORE MAZZACANE - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo Ud. 20/11/01 ha pronunciato la seguente CORTE U SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 620 il 28 MAR. 2002 ZI AR, EL AN, RO TE, RO IL LI DA, RO AU, RO TT, quali eredi dell'Avvocato RO ER, elettivamente CANCELLEQU domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 34, presso 10 studio dell'avvocato LUIGI TALLARICO, che li difende unitamente all'avvocato ENRICA MISSIAGGIA, giusta delega in atti;
ww ricorrenti w contro ippine & fide difensore d DI CA, IO ZI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio2001 1553 dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che li difende, giusta -1- G040780 delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
VA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNISABOTINO ROMANO, che lo difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BALDINI, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
COND VIA BESANA 2 MILANO in persona dell'Amm.re p.t., Avvocato CIOCCA AR, PIATTI PASARGIKLIAN ROSA, MAINA PAOLA;
- intimati e sul 2° ricorso n 07907/00 proposto da: pps & quale difensore di difeso da se stesso e difensore diCA, DI ZIRI,IO entrambi elettivamente domiciliati in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
TE EL AN, RO AU- ZI AR, EL TT IA, RO TE BA RA, RO RA, RO DA RI IS, quali eredi di RO ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA -2- MONTE DELLE GIOIE 34, presso lo studio dell'avvocato LUIGI TALLARICO, che li difende unitamente all'avvocato ENRICO MISSIAGGIA, giusta delega in atti;
1 controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 403/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 23/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Giovanni ROMANO, difensore del resistente e controricorrenti e ricorrenti incidentali DI RL +1 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso 7847/00, assorbiti gli altri motivi, come pure il ricorso 7907/00. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5.6.1984 l'avvocato RL EC, in proprio e quale procuratore della moglie ZI IA IO, diconveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Milano GI ER, in proprio e quale ammini- stratore del Condominio di via Besana 2 in Milano, MARGHI i condomini NA NO AM, SA NN, PL OS IO AS, gli avvocati RI ZI, GI RO e Mari CA nonché IO AT, in proprio e quale procuratore speciale della madre Jolanda De Ceglie e del fratello Adolfo AT e, premesso che gli attori avevano acquistato da IO AT con atto del 20.7.1982 un appartamento destinato ad uffici al piano terreno dello stabile di via Besana 2 in Milano, compost::_:_: da due locali e servizi oltre al vano cantina ed al solaio, chiedevano accertarsi che la cantina ed il solaio erano di proprietà esclusiva degli esponenti in conseguenza dello acquisto predetto per eventuale usucapione, convenuti alcondannarsi conseguentemente rilascio di essi ed al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva e, comunque, per il rifiuto della consegna agli aventi diritto;
in via 3 subordinata, nel caso di rigetto della domanda di rivendica, dichiararsi il AT, in proprio e nella indicata qualità, tenuto а prestare la garanzia per evizione ed a manlevare gli attori dalle domande dei terzi aventi diritto, e condan- restituzione del prezzonarsi il medesimo alla pagato per vani rivendicati da altri ed al risar- cimento dei danni. Si costituiva in giudizio GI ER, il quale chiedeva di essere assolto dalle domande proposte 'ex adverso", assumendo di non aver ricevuto mandato dai condomini per predisporre eventuali difese di interessi comuni e di non avere alcun personale interesse sui beni in oggetto, salvo che essi fossero risultati di proprietà comune. Si costituivano in giudizio NA NO AT AM, SA (NNie OS IOi AS le quali si rimettevano alla giustizia. Costituendosi in giudizio IO AT chiedeva il rigetto delle domande. Si costituivano in giudizio gli avvocati RI ZI e RL RO assumendo che i locali cantina e solaio risultavano ubicati diversamente nell'atto originario di acquisto del 29.3.1926 ed 4 erano stati indicati inesattamente nell'atto di acquisto degli attori;
esponevano inoltre che la cantina era stata loro consegnata al momento dell'acquisto dell'appartamento sito al secondo piano dello stabile il 15.11.1967 dal dante causa che ne aveva avuto il possesso almeno a decorrere dal 1935; chiedevano quindi il rigetto della domande attrici con riferimento alla cantina e, in subordine, la declaratoria di avvenuta usucapione. va L'avvocato RI CA si costituisce rimettendosi a giustizia. Gli attori chiedevano altresì in subordine 6 e dichiararsi la loro proprietà sulla cantina n. la sua immediata consegna. Con atto di citazione notificato $1 29.11.1988 gli attori convenivano in giudizio dinanzi allo stesso Tribunale Paola IN, custode dello stabile di via Besana 2 in Milano, proponendo nei suoi confronti domande analoghe a quelle assunte nei confronti delle altre parti. Si costituiva in giudizio la IN la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai posseduto "animo domini" la cantina e la soffitta in oggetto. Con sentenza del 28.2.1991 il Tribunale adito, riuniti i due procedimenti, respingeva la domanda di rivendica relativa alla cantina ed al solaio, accertando come facenti parte dell'appartamento acquistato dagli attori il vano sotterraneo e quello sottotetto indicati nel rogito del 29.3.1926 agli allegati rispettivamente B e C, respingeva la domanda di accertamento della intervenuta usuca- pione dei vani rivendicati e le domande conse- guenziali di risarcimento dei danni;
accoglieva la domanda subordinata dagli attori condannando il Condomino a consegnare loro la cantina di cui al menzionato allegato B, respingeva la domanda di garanzia per evizione nei confronti dei AT e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate nei confronti della IN. Proposto gravame avverso tale decisione dal EC e dalla IO, cui resistevano il Condominio di via Besana 2 in Milano, il ER, MARUHI la NO, la NNi, il ZI, il RO nonché BE ER e LE NT quali aventi causa da GI ER e CA NO quale avente causa da NA OL, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 23.2.1999, dichiarata la nullità della impugnazione proposta nei confronti di BE ER e CA NO, in parziale accoglimento del gravame proposto dagli appellanti dichiarava il loro diritto di proprietà sui vani cantina e solaio contrassegnati rispettivamente con i numeri 2 e 6 nelle planimetrie condominiali redatte il 30.4.1959 e ne ordinava il rilascio immediato in loro favore, respingeva ogni altra domanda proposta dal EC e dalla IO e respingeva l'appello incidentale proposta dal ZI, dal RO, dal Condominio di via Besana 2, da GI ER, da NA NO MA AM e dalla/NN La Corte territoriale, premesso che nella fattispecie non ricorreva una ipotesi di litiscon- sorzio necessario, considerato che soltanto i condomini ZI e RO avevano preteso di essere ritenuti proprietari limitatamente al vano cantina mentre gli altri condomini non avevano dedotto una loro proprietà esclusiva sui locali in oggetto, prospettando soltanto la possibilità che si trattasse di beni comuni, nel merito chiariva preliminarmente di richiamarsi alla numerazione delle cantine dei solai indicata nelle planimetrie redatte il 30.4.1959 dall'allora BISCONCINI condominio BE (CI ed agli accertamenti 7 espletati dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della identificazione dei vani accessori all'atto ARELLANTI di acquisto degli appellati;
rilevava quindi, sulla base della planimetrica allegata e dei vari trasferimenti precedenti fino a risalire all'atto originario di acquisto del 29.3.1926 а rogito notaio Buttafava, che i coniugi EC avevano acquistato con l'atto del 20.7.1982 la cantina n. 2; a tal riguardo il giudice di appello evidenziava particolarmente, nell'esame dei diversi atti traslativi, che con il rogito del 14.3.1944 NR ST aveva trasferito a SC LI l'appartamento al piano rialzato come pervenutogli dall'originario proprietario e costruttore dello intero stabile Edoardo Bardelli con l'atto del 29.3.1926 con annessi "un sotterraneo ed un solaio" senza allegazione di planimetrie né indicazion di sicuramente da identificare con la coerenze, ma cantina n. 2 ed il solaio n. 10 dal momento che il ST aveva precedentemente alienato tutti gli altri vani accessori di cui era proprietario. Con specifico riferimento poi al solaio, la Corte territoriale assumeva che con l'atto del 20.7.1982 gli appellanti avevano acquistato quello n. 6, anche se i venditori eredi AT avevano 8 acquistato dal loro dante causa ET con rogito del 29.4.1954 il solaio n. 10: in effetti si era verificato tra i AT, proprietari del solaio n. BISCONCINI 10 ed il (Briconcin) proprietario del solaio n. 6, uno scambio risalente ad ероса precedente alla compilazione delle planimetrie del sotterraneo e BISCONCINI delle soffitte da parte del (CI (aprile 1959), dove appunto i solai 06 € n. e n. 10 risultavano assegnato rispettivamente ai AT ed BISCOHCIHI al Briconcin); pertanto al momento dell'atto di acquisto dei coniugi EC erano trascorsi oltre venti anni da quando i AT erano in possesso del solaio n. 6, cosicchè si era perfezionata la usucapione. La Corte territoriale escludeva poi l'acquisto per usucapione abbreviate della cantina n. 2 da parte del ZI e del RO per mancanza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene, avendo essi acquistato con l'atto del 15.11.1967 l'appartamento sito al secondo piano con annessa cantina n. 7 secondo la planimetria allegata;
né d'altra parte poteva ritenersi essersi verificata l'usucapione ordinaria in assenza di sicuri elementi probatori in tal senso. Infine il giudice di appello riteneva infondata la domanda di risarcimento danni proposta dai coniugi EC, non essendo stata provata la sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla mancata disponibilità dei vani accessori in questione. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione da un lato IA ZI e LU RE, DO RO, AN RO, IA RO ed SAbetta RO quali eredi di GI RO sulla base di tre motivi, dall'altro RL EC in proprio e quale procuratore di ZImaria IO sulla base di un unico motivo;
RESISTONO resisteva al primo ricorso con controricorso RL EC in proprio e nella menzionata qualità e IO AT, mentre non hanno svolto attività difensiva il Condominio di via Besana 2 di Milano, RI CA, OS AT AS e Paola IN;
resistono al secondo ricorso RI ZI e LU RE, DO RO, AN RO, IA RO ed SAbetta RO nella suddetta qualità; RL EC ha presentato successivamente una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve procedersi alla riunione 10 dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza. Preso poi atto che i ricorsi risultano notificati il medesimo giorno (7.4.2000), ai fini di stabilire quale di essi sia configurabile come ricorso principale, Occorre fare riferimento al rispettivo numero di ruolo generale;
pertanto il ricorso proposto da ZI più altri, avente un numero di ruolo generale (7847-2000) antecedente a quello proposto dal EC (7907-2000), deve essere considerato principale, mentre l'altro assume natura di ricorso incidentale. Vendendo quindi all'esame del ricorso princi- pale, si rileva che con il primo motivo ricorrenti, denunciando omessa, insufficiente e motivazione circa un puntocontraddittoria decisivo della controversia, nonché violazione о -falsa applicazione degli articoli 99 101 102 c.p.c. in rapporto con l'art. 948 C.C., censurano la statuizione della Corte territoriale che non ha ritenuto di disporre l'integrazione del contrad- dittorio, con riferimento alla domanda di rivendi- cazione proposta dal EC e dalla IO nei confronti di tutti i condomini;
invero secondo i ricorrenti si è in presenza di una fattispecie che, 11 riguardando un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, comportava necessariamente un liti- sconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti interessati а far valere la propria posizione in ordine alla pretesa degli attori. La censura è infondata. Invero, alla luce delle finalità restitutorie caratterizzano l'azione di rivendicazione, che secondo l'orientamento costante di questa Corte legittimato passivamente alla suddetta azione (OSSENENDO DETENENDO colui che posseduto o detenuto il bene rivendi- cato, sia in grado di restituirlo (Cass. 20.5.1980 n. 3312; Cass. 14.2.1987 n. 1613; Cass.
9.9.1997 n. 8748; Cass. 10.10.1997 n. 9851). Deve poi ritenersi irrilevante il richiamo dei ricorrenti principali alla decisione di questa Corte del 22.12.1995 n. 13064, laddove è stata configurata una ipotesi di litisconsorzio neces- sario nei confronti di tutti i condomini nel diverso caso di un soggetto che, convenuto in parte di alcuniazione di rivendicazione da condomini, aveva eccepito di essere l'esclusivo proprietario del bene rivendicato contestandone la fattispecie non natura comune, mentre nella sussiste alcuna controversia in ordine ad una 12 ipotetica natura comune dei beni rivendicati dagli attori. Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, e violazione e falsa applicazione degli articoli 1350 1376 2643 n. 1 2699 e 2725 giudice diC.C., censurano la statuizione del appello relativa alla declaratoria del diritto di proprietà dei coniugi EC sui vani cantina e solaio individuati rispettivamente con i numeri 2 e 6 in quanto frutto di un'indagine svolta con metodo empirico e contrastante con le norme che disci- plinano l'acquisto della proprietà immobiliare e la relativa prova. Essi assumono che la sentenza impugnata, lungi dal procedere alla interpretazione sia del titolo di acquisto dei beni trasferiti agli attori dai venditori AT - De Ceglie, sia dei titoli di richiamati fino all'origi- provenienza a ritroso compravendita 29.3.1926 a rogito nario atto di notaio Buttafava, si è basata sulla planimetria BISCONCINI redatta dal (CI, priva di ogni crisma di probatoria;
ufficialità e quindi di efficacia aggiungono che la Corte territoriale, invece che 13 esaminare le vicende relative ai diversi atti di trasferimento dell'appartamento acquistato dai coniugi EC e dei relativi vani accessori sulla base dei diversi rogiti di compravendita, ha operato una indebita intromissione nel procedi- VOLITIVO mento relativo di uno dei venditori, ovvero il ST, attribuendogli una volontà diversa da quella manifesta nel rogito. Infine il giudice di appello avrebbe erro- neamente proceduto anche in ordine alla indivi- duazione del solaio di proprietà dei EC, avendo al riguardo configurato una permuta tra i AT, BISCORRINI proprietari del solaio n. 10, ed il (CI, proprietario del solaio n. 6, in realtà inesistente in quanto non provata documentalmente con atto scritto "ad substantiam". Preliminarmente deve rilevarsi che i
contro
- ricorrenti EC e AT hanno eccepito l'inam- missibilità del motivo in esame per essere venuto meno l'interesse a contraddire da parte dei ricor- renti principale in ordine alla azione di rivendicazione della cantina, non avendo essi impugnato la statuizione del giudice di appello che ha rigettato la domanda di usucapione del suddetto bene. 14 L'eccezione è infondata. Invero i ricorrenti principali, pur avendo rinunciato a far valere una pretesa di natura dominicale sulla cantina in questione in seguito alla mancata impugnazione del capo della sentenza del giudice di appello sopra menzionato, nondimeno, detentori di tale in qualità di possessori locale, conservano l'interesse а resistere alla coniugi EC per domanda di rivendicazione dei evitare una condanna alla sua restituzione che comporterebbe la cessazione del loro stato di possessori o detentori del bene medesimo. Deve invece rilevarsi un diverso profilo di inammissibilità del motivo in esame con riferimento a quella parte di esso attinente alla proprietà del vano solaio (o più correttamente del vano soffitta), non essendo stata impugnata la statui- " nessuncui appello secondo zione del giudice di condomino ha formulato espressa opposizione in ordine alla appartenenza di detto solaio agli appellanti principali, non muovendo al riguardo alcuna specifica contestazione", cosicchè in proposito si è formato il giudicato interno. Ciò premesso, deve poi rilevarsi l'infondatezza delle residue censure sollevate con il motivo in 15 esame. Invero il giudice di appello, al fine della individuazione del vano cantina acquistato dai coniugi EC dai venditori AT con l'atto del 20.7.1982, ha svolto una complessa ed articolata indagine basata non solo sulle planimetrie redatte BISCONCINI dal condomino CI (utilizzate anzi essen- zialmente ai fini della numerazione delle canine e dei solai), ma anche su una serie di elementi documentali di riscontro quali la planimetria allegata al suddetto atto di compravendita e soprattutto i vari trasferimenti precedenti fino a AVVALENDOSI risalire all'atto originario di acquisto (avvalersi in proposito degli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio. La sentenza impugnata ha quindi effettuato una scrupolosa ricostruzione di tale vicenda sorretta da congrua motivazione;
in particolare, con specifico riferimento all'interpretazione dell'atto 14.3.1944 a rogito notaio Di Stefano con il quale il ST aveva trasferito a SC Trip- l'appartamento sito al piano rialzato pitelli pervenutogli dal costruttore dello stabile di via Besana 2 in Milano Edoardo Bardelli, il giudice di appello ha ritenuto di identificare la cantina 16 annessa con quella n. 2, pur in mancanza sia di planimetrie sia di indicazione delle coerenze, in quanto soltanto quest'ultima non era stata ancora rivenduta dallo stesso ST tra le altre (contrassegnate con i numeri 6 e 10 ed inequivo- cabilmente identificate nei rispettivi rogiti di vendita) site nello stesso edificio condominiale da lui acquistate in precedenza;
pertanto il giudice di appello ha esposto a fondamento del suo convincimento argomentazioni esaurienti e corrette sotto il profilo logico. Le censure dei ricorrenti principali si risolvono quindi in una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ad essi più favorevole, e come tali sono inammissibili in questa sede;
in particolare, con specifico riferimento alla inter- pretazione della volontà delle parti resa dalla Corte territoriale in ordine al menzionato atto di compravendita del 14.3.1944 intercorso tra il ST ed il LI, la doglianza sollevata dai ricorrenti principali trascura i limiti entro i quali è sindacabile in sede di legittimità lo accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto che, come è noto, TRADUCENDOSI traducentes in una indagine di fatto riservato al 17 merito, giudice di merito è censurabile nelle sole ipotesi di motivazione inadeguata о di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, con l'onere a carico del ricorrente, in questo secondo caso, di indicare in modo specifico i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e soprattutto il modo in cui questi si sia da essi discostato;
ebbene nella fattispecie sotto il primo profilo si è già rilevata l'adeguatezza della motivazione resa in proposito dal giudice di appello, mentre sotto il secondo profilo sufficiente Osservare che i ricorrenti principali non hanno neppure lamentato espressamente una violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto e tantomeno hanno indicato in modo eventualmente specifico i criteri ermeneutici disattesi dal giudice di appello. Con il terzo motivo i ricorrenti principali, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1146 - 1158 - 2697 c.c. e 113 - 115 ― 116 c.p.c., lamentano che la Corte territoriale semplicemente presunto, senza alcuna adeguata ha prova, che gli eredi AT, danti causa dei 18 coniugi EC, avessero prima permutato e poi usucapito un solaio diverso da quello trasferito dal venditore ET ed a questi pervenuto per regolati atti di trasferimento, risalendo via via fino al primo atto di acquisto. Il motivo è inammissibile. trattandosi In proposito, trattasi di censura attinenti alla proprietà del vano solaio, si richiamano le argomentazioni già espresse in sede di esame del secondo motivo, laddove si è rilevata a riguardo la formazione di un giudicato interno per effetto della mancata impugnazione della statuizione del giudice di appello secondo cui non vi è stata opposizione da parte di alcun condominio in ordine ACCELLANT alla appartenenza del suddetto vano agli appellati principali, ovvero ai coniugi EC. Venendo Vente quindi all'esame del ricorso inciden- tale, si rileva che con l'unico motivo articolato il EC, in proprio e quale procuratore della Firetti, denunciando violazione e falsa applica- di diritto ed insufficiente zione di norm motivazione circa un punto decisivo della
contro
- 3 e n. 5 c.p.c. in relazione versia (art. 360 n. agli articoli 1148 1223 e 2056 c.c.), censura la Corte territoriale che ha statuizione della 19 respinto la domanda di risarcimento danni proposta ALLELLANT dagli appellati principali per la mancata disponibilità dei vani accessori avendo ritenuto l'insussistenza della prova di un danno patri- moniale in proposito;
il ricorrente incidentale assume che tale danno avrebbe dovuto essere mancatoconsiderato logicamente inerente al godimento della cantina che, per le sue dimensioni e la sua ubicazione, essendo esattamente sotto- stante all'appartamento al piano rialzato acqui- stato dai coniugi EC, avrebbe potuto essere facilmente collegata tramite una scala interna al 0 Firetti suddetto immobile nel quale ZImaria esercita l'attività professionale di oculista;
pertanto il danno avrebbe dovuto essere risarcito nella sua sussistenza anche in via presuntiva, e la liquidazione avrebbe dovuto essererelativa effettuata equitativamente. La censura è infondata. Come sopra esposto, la Corte territoriale ha respinto la domanda del EC riguardante il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità dei vari accessori oggetto della domanda di rivendicazione non essendo stata provata in proposito la sussistenza di un pregiudizio di 2 20 0 natura patrimoniale. leOrbene in presenza di tale convincimento doglianze del ricorrente incidentale si manifestano assolutamente generiche, non essendo stati indicati nel ricorso nè i mezzi istruttori eventualmente richiesti nel giudizio di merito la cui ammissione avrebbe potuto comportare una decisione diversa, né le risultanza istruttorie in ipotesi non valutate dal giudice di merito. Tali carenze si manifestano in tutta la loro evidenza, considerato che il ricorrente incidentale lamenta il mancato apprezzamento da parte della Corte territoriale delle caratteristiche del vano cantin oggetto della domanda di rivendicazione in relazione alla concita utilizzazione che ne avrebbe potuto effettuare ZImaria Firetti, alla suaconiuge del EC, con riferimento attività professionale di oculista: si tratta invero di deduzioni specifiche tendenti ad individuare sotto il profilo causale determinati effetti dannosi conseguenti alla mancata utiliz- zazione dell'immobile in questione, che appaiono correlati alle qualità ed alle condizioni sogget- tive di una delle parti asseritamente danneggiate, e pertanto tali fatti, in base ai principi generali 21 Agenzia delle Entrate Ufficio diifra 04.12 Iscritto a ruglo il 12/1167 in materia di onere probatori , avrebbero dovuta... .... A essere rigorosamente provati;
né può essere sindacata in questa sede la mancata utilizzazione delle presunzioni da parte della Corte territo- riale, essendo noto che in tale materia è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito ogni valutazione in ordine alla sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per considerare degli elementi di fatto come fonti di presunzione, ovvero come circostanze idonee a consentire illazioni che da esse discendano secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". In definitiva quindi alla luce delle considerazioni esposte entrambi i ricorsi devono essere rigettati;
109T 129,11 ricorrono giusti motivi per compensare interamente 456T 6197 le spese del presente giudizio. TOT. 1 $1,08
P.Q.M.
La Corte entrambi;
Riunisce i ricorsi e li rigetta compensa interamente le spese di giudizio. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001 H Presidente Vinen Manawam ertamum корам вогони WERE C1 DEPOSITATO CANCELLERIA Quibusa Sonatella D'NA 28 MAR. 2002 Poma 22 IL LI C1