Sentenza 10 gennaio 2003
Massime • 2
In materia di responsabilità civile per notizie diffuse a mezzo stampa, può ricondursi al legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche l'attribuzione ad un soggetto di un reato, quando non si traduca in una enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio e con minore o maggiore fondamento dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti.
Nella motivazione della sentenza d'appello, il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di revisione "prioris instantiae" propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata.
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- 3. Dimissioni per stress: c’è risarcimento?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 ottobre 2023
Cass. civ, sez. lav., ord., 18 ottobre 2023, n. 28923 Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Milano ha respinto l'appello principale di T.P. e l'appello incidentale della (omissis) srl, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datoriale al risarcimento del danno da demansionamento (pari al 30% della retribuzione percepita dal 2007 al 2018 e al 70% della retribuzione relativa al periodo successivo e fino alle dimissioni) e del danno biologico (valutato in 6 punti percentuali e con personalizzazione al 40%, oltre che per inabilità temporanea), nonché alla corresponsione della indennità sostituiva del preavviso in ragione della giusta causa delle dimissioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/01/2003, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET DA, LD IC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANDREA MANTOVANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GUANTI BRUNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 516/99 del Tribunale di TRENTO, Sezione 1^ Civile, emessa il 24/06/99 e depositata il 03/08/99 (R.G. 432/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Claudio COGGIATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
PE DA, agente di assicurazioni, conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Trento, NT Bruno, esponendo che questo, in veste di presidente della Federazione trentina della Confederazione sindacale degli agenti di assicurazione. aveva sottoscritto e trasmesso, tra gli altri, a tutti i titolari di agenzie della provincia di Trento, un comunicato, contenente affermazioni gravemente lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'attore. Infatti il comunicato conteneva un elenco di assicurati, che avevano stipulato più polizze di assicurazione contro gli infortuni con compagnie diverse, omettendo l'avviso di cui all'art. 1910 c.c., ed erano stati poi colpiti "inspiegabilmente" da numerosi sinistri. Il comunicato indicava altresì il PE come intermediatore di alcune di dette polizze, associando così il di lui nome con quello degli assicurati sospettati di manovre fraudolente in danno delle compagnie assicuratrici, ciò che, ad avviso dell'attore, costituiva asserzione gravemente diffamatoria, tanto per la diffusione del comunicato nel suo ambiente professionale quanto per la falsità delle accuse velatamente rivoltegli.
Concludeva il PE chiedendo riconoscersi la responsabilità del convenuto per il delitto di diffamazione aggravata e condannarlo al risarcimento dei danni materiali e morali.
Il NT negava il carattere diffamatorio del comunicato e comunque l'esistenza del dolo richiesto per il delitto, e proponeva domanda riconvenzionale risarcitoria contro l'attore, già suo subagente.
Con sentenza del 10 dicembre 1997, il pretore rigettava la domanda principale, ritenendo che la condotta diffamatoria del NT fosse scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p., e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 3 agosto 1999, il Tribunale di Trento ha rigettato il gravame principale del PE e di AL CO (quest'ultimo cessionario del credito) nonché l'appello incidentale del NT.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono il PE e il AL, formulando due mezzi di annullamento.
La controparte non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att., ovvero omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), deducono che la sentenza impugnata, nel ritenere scriminata la condotta diffamatoria del NT ai sensi dell'art. 51 c.p., per aver esercitato il diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost., ha riservato "un solo e fuggevole cenno" ai profili della verità dei fatti narrati, della loro pertinenza (l'oggettivo interesse che essi rivestono per l'opinione pubblica) e continenza (la correttezza con la quale sono riferiti), richiamando, "per relationem", gli argomenti esposti al riguardo dal giudice di primo grado, e così non adempiendo all'obbligo di esaminare le censure dell'appellante. Ed infatti una delle censure rivolte alla sentenza pretorile rimasta senza risposta era proprio quella di aver omesso di considerare che le espressioni usate nella circolare erano prive del requisito della "continenza", avendo essa addebitato al PE fatti penalmente rilevanti, attraverso l'insinuazione che egli si sarebbe reso complice di frodi assicurative,, così andando ben oltre quanto strettamente necessario per l'appagamento del pubblico interesse. La stessa motivazione pretorile richiamata nella sentenza impugnata era sul punto altrettanto carente, giacché quel giudice, quanto ai criteri della pertinenza e continenza, aveva soltanto osservato di non reputare superati i limiti della scriminante in parola. Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 21 della Cost. e dell'art. 51 c.p., ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti osservano che, seppure la sentenza avesse speso una qualche motivazione sulla "continenza" delle espressioni usate dal NT, l'avrebbe a torto riconosciuta, giacché l'insinuazione che il PE abbia agito quale complice di truffatori ha comportato un'inutile e ingiustificata aggressione all'onore e alla reputazione del medesimo, non legittimata da alcuna esigenza di pubblico interesse, con l'attribuzione di fatti costituenti reato, non tutelabile dall'art. 21 Cost. Il ricorso è infondato.
Per giurisprudenza costante di legittimità, il diritto di cronaca e di critica, quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: 1) l'interesse che i fatti riferiti rivestano per l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
2) la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione;
3) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti riferiti, secondo il principio della verità oggettiva (Cass. 5 aprile 2000 n. 5941; 24 gennaio 2000 n. 747). Ebbene, la sentenza impugnata, dopo aver premesso, condividendo l'opinione del pretore, che la circolare era obiettivamente lesiva della reputazione personale e professionale del PE, "indicato, in sostanza (...), come intermediario di polizze assicurative stipulate da soggetti che intendevano lucrare vantaggi illeciti, abusando dello strumento assicurativo", ritiene discriminata la condotta del NT, ai sensi dell'art. 51 c.p., avendo costui agito "nell'esercizio del proprio diritto di informazione e di critica, per evidenti ragioni di utilità sociale in relazione agli scopi istituzionali e di pubblico interesse perseguiti dai soggetti operanti nel settore assicurativo", e per la difesa della categoria, "affinché comportamenti poco ortodossi, tenuti da altri operatori o da terzi, non danneggino o screditino la figura professionale rappresentata".
Ad avviso del giudice di appello, "l'offesa all'onore individuale non può costituire di per sè un limite logico al diritto di libera manifestazione del proprio pensiero critico" quando riguardi "la persona nella sua dimensione di cittadino che vive ed opera nella comunità", il cui operato può "essere sottoposto a vaglio eventualmente anche critico".
Nell'affrontare poi il tema di un'eventuale condotta di concorrenza sleale "posta in essere dal NT per operare la denigrazione dell'immagine professionale" del PE, la sentenza impugnata, "ritenuti sussistenti nel comunicato, per le argomentazioni svolte dal pretore, i requisiti di veridicità, continenza e pertinenza", esclude anche tale ipotesi (peraltro, come è precisato nel ricorso, mai invocata dal PE).
È evidente, prima di ogni altra cosa, che il giudizio sulla "pertinenza", ovvero sull'interesse della categoria degli assicuratori a conoscere i fatti riferiti, è stato a ben vedere direttamente e motivatamente dato dal Tribunale e non può essere, in punto di fatto, censurato.
La verità dei fatti è poi implicitamente data per pacifica. Il ricorrente, dal canto suo, in definitiva, non mette più in discussione i requisiti della verità dei fatti esposti e della loro pertinenza, ma unicamente quello della continenza, dacché impugna in primo luogo di nullità la motivazione della sentenza per il "fuggevole cenno" fatto, a proposito della stessa, "alle argomentazioni svolte dal pretore"; e, in secondo luogo, sostiene che esulerebbe comunque la continenza in presenza dell'addebito di un fatto penalmente rilevante.
Ora, è noto che il generico richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo grado costituisce puro e semplice recepimento acritico della stessa e non è idoneo ad assolvere alla funzione di "revisio prioris in stantiae" propria della sentenza di secondo grado, la quale deve esaminare in modo specifico le censure formulate dalle parti contro la decisione impugnata (Cass. 5 dicembre 1997 n. 12379). Se dunque è indubbia l'insufficienza della motivazione "per relationem" sul requisito della continenza, ciò non basta tuttavia per l'annullamento della sentenza.
Come è noto, nel vizio di omessa motivazione l'omissione deve riguardare un punto considerato decisivo, ossia una circostanza di tale rilievo che, se esaminata, avrebbe potuto condurre il giudice a una soluzione diversa, ovvero concernere una risultanza processuale tale da invalidare, se esaminata, l'efficacia del convincimento espresso dal giudice sulla base di diverse risultanze. Questa decisività del punto controverso dev'essere tuttavia adeguatamente apprezzata dalla Cassazione e, a tal fine, è necessario che il ricorrente indichi specificamente e singolarmente le circostanze trascurate o insufficientemente valutate dal giudice del merito, dovendo il controllo della decisività avvenire, in omaggio al principio dell'autosufficienza del ricorso, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.
Conformemente a questi principi, il PE era tenuto a trascrivere nel ricorso o l'intera circolare incriminata o per lo meno, nel loro preciso tenore testuale, i passi che, a suo avviso, travalicassero i limiti di sobrietà, misura e correttezza formale del linguaggio che devono contraddistinguere, fermi gli altri due requisiti della verità dei fatti e dell'interesse pubblico alla loro conoscenza (sui quali, come già detto, non c'è controversia), l'espressione del diritto di critica, affinché non trasmodi in gratuite contumelie o in proterve aggressioni dell'integrità morale della persona.
A tanto può dirsi che il PE abbia ottemperato, giacché, alla pag. 2 del ricorso, riferisce, in ordine al contenuto del comunicato, che il NT sottopose all'attenzione dei destinatari (gli agenti di assicurazione della Provincia di Trento, l'A.N.I.A. e l'I.S.V.A.P.) un elenco di nomi, evidenziando che costoro "da qualche tempo operano in modo improprio (...) stipulando più polizze di assicurazione contro gli infortuni e omettendo (...) di comunicare la coesistenza di altre polizze"; che tali polizze "inspiegabilmente" erano colpite da ripetuti sinistri, e che alcune di esse erano state intermediate dal PE (anch'egli agente di assicurazione);
concludendo con l'invito "ai colleghi a vigilare acché la categoria non costituisca il mezzo per la realizzazione di affari illeciti". Orbene, se questo è il tenore complessivo del comunicato, la Corte è dell'avviso che non offra argomenti decisivi per negare il requisito della continenza, avendo il NT riferito, nell'ambiente interessato, senza commenti, una serie di fatti obiettivi (la stipulazione di più polizze contro gli infortuni da parte di singoli soggetti;
l'omessa comunicazione delle stesse ai diversi assicuratori;
la loro speciale sinistrosità; l'intermediazione di alcune di queste polizze ad opera del PE), suscettivi si di essere interpretati negativamente per il PE (e per gli altri due procacciatori pure indicati per nome), ma non per questo meno veri o meno rilevanti ai fini della tutela degli interessi della categoria. Del resto può ricondursi al legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche l'attribuzione di un reato, quando non si traduca in un'enunciazione immotivata, ma possa ricavarsi, con l'ordinario raziocinio dell'uomo medio, e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti.
In definitiva, il Collegio è dell'opinione che il giudice di appello nulla abbia omesso di valutare che potesse indurlo a negare, sotto il profilo della continenza, la scriminante concessa. Non va adottato alcun provvedimento sulle spese del giudizio di Cassazione, attesa la già rilevata assenza di difese della controparte.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003