Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E 9 A N 9 P O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T C 2 S I BBLIC ITALI0 15 10 / 02 I . D G L E U 9 R I 3 G A E D E EL POPOLO ITALI 6 E 4 N T . N T T E T S S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R " A A Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Arrurazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2449/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 4488/99 Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 3861 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Rep. Ud.20/09/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFABBRICATI BORELLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. VA AL, corrente in Castello d'Argile (Bo), elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AGENZIA RAS L'A.I. BO 9 di BOLOGNA;
intimata e sul 2° ricorso n° 04488/99 proposto da: 2001 AGENZIA R.A.S. L'A.I. BO 9 di BOLOGNA, elettivamente 1607 domiciliata in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO PLATA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
PREFABBRICATI BORELLI SRL;
- intimata - avversO la sentenza n. 354/98 del Giudice di pace di BOLOGNA, emessa il 16/03/98 e depositata il 19/03/98 (R.G. 3449/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito 1'Avvocato Luigi MARESCA (per delega Avv. F. PULSONI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 8.11.96 la SOC. Prefabbricati LL conveniva dinanzi al giudice di pace di Bologna l'agenzia Ras l'AI BO 9 proponendo op- posizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di lire 1.742.085, oltre accessori a titolo di rateo scaduto il 2 f 18.9.95 sul premio di polizza RC. Stipulata con la Ras. Radicatosi il contraddittorio, la Ras si opponeva all'accoglimento della proposta impugnativa, conclu- dendo per la conferma dell'opposto decreto. All'esito della istruttoria il Giudice di Pace con sentenza del 19.3.98 rigettava la opposizione condan- nando la soc. LL al pagamento delle spese. tra l'altro, il decidente che in ordine Osservava, invalidità della procura andava rilevato alla dedotta che il sig. AL VA aveva riconosciuto la sua stessan sottoscrizione in calce alla procura✓ Per di più, lo stesso risultava essere il legale rappresentante della soc. LL, come da prodotta certificazione. Riteneva, ancora, il giudicante che gli agenti han- no il potere di rappresentanza processuale della Compa- gnia assicuratrice per la riscossione dei premi, ciò rientrando nell'attività per la quale sono già inve- stiti di un potere di rappresentanza sostanziale, quale quello di stipulare polizze assicurative. Tale princi- pio vale anche per la richiesta di decreti ingiuntivi. In concreto, sebbene l'Agenzia Ras di BO 9 avesse ri- chiesto in proprio il decreto, tale azione andava in- quadrata nel potere di rappresentanza sostanziale, cioè del potere di impegnare entro i limiti previsti dal mandato la Compagnia assicuratrice. 3 Da ultimo, il giudice di pace disattendeva la ec- cezione della opponente in merito ad una risoluzione "ipso iure" del contratto per la mancata effettuazione da parte dell'opposta nei sei mesi previsti dal- l'art. 1901 cc di una azione giudiziaria per il recupero del premio integrativo 21.12.93 al 31.12.94, tale pre- mio non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1901 CC 3 comma citato, ma alla disciplina dei contratti in generale per cui andava considerato solo il verificarsi della prescrizione, ex art.2952 cc., che era interrotta. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. LL affidandolo a due motivi SO- stenuti da memoria. Ha resistito con controricorso l'Agenzia Ras BO 9, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con- dizionato affidato ad un unico motivo illustrato da me- 10 moria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi ex art.335 cpc trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sen- tenza. Con il primo mezzo di impugnazione la società pre- denunziata la violazione degli fabbricati LL, artt. 1752,1753,1903 CC, 81 срс in riferimento al- 4 l'art. 360 n.3 cpc, lamenta che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto la legittimità processuale del- l'agenzia procedente ad agire in proprio, in tale modo omettendo di applicare l'istituto della rappresentanza il cui contenuto essenziale è costituito dalla "contem- platio domini" del soggetto rappresentato. L'Agenzia Ras, poteva, pertanto, unicamente agire in nome e per conto della compagnia Ras. Con il secondo mezzo di annullamento la soc. Borel- li, denunziata la violazione dell'art.99 срс in rela- zione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che il giudice di pace di Bologna si è pronunziato sulla in- tervenuta risoluzione di diritto ex art.1901 CC della polizza, così violando il principio della domanda. Le predette censure sono da disattendersi. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (717/01) la sentenza emessa dal giudice di pace in causa il cui valore non ecceda lire due milioni, da intendersi, perciò, pronunciata secondo equità ai sensi dell'art.113 cpc, quand'anche detto giudice abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tale caso egli abbia implicitamente considerato la regola di di- ritto conforme ad equità, è impugnabile con il ricorso per cassazione solo per violazione della Costituzione, delle norme processuali e di quelle di diritto comuni- 5 tario, siccome poste da fonti di livello superiore a quello della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede. I suddetti limiti non escludono tuttavia la configurabilità di censure ai sensi dell'art.360 n.4 cpc nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art.360 n.5 cpc allorché la enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che attenendo ad un punto decisivo della controversia si risolva in una ipotesi di mera apparenza o di radi- cale insanabile contraddittorietà della motivazione. Nella specie, la ricorrente prospetta una inammis- sibile violazione di norme a carattere sostanziale ed una insussistente violazione di norme processuali posto che il giudice di pace ha ampiamente spiegato le ragio- ni della decisione equitativa la quale risulta chiara in tutti i suoi aspetti anche sotto quello processuale, come si rileva dalla lettura della motivazione sub 2/b e 3/b della decisione, peraltro quest'ultima attinente a punto non decisivo della controversia. Il ricorso principale va, conclusivamente, respinto;
il che importa l'assorbimento dell'unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto dalla Ras. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
6 La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese di giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20.9.2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Viñorio foura Ռ avaza IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oggi, li 5.11.02 A L A T A P U S IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli LLO E BO L. 21-11-1991, N.374 REGISTRAZIONE DI PACE) GIUDICE ESENTE DA 39 E RTT. 46 (IST.NE A 7