Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione non opera nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore col motorino per recarsi nella propria abitazione durante la pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di fare ricorso a tale veicolo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro (nella specie circa 1.500 metri) e dalla possibilità di effettuare il percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11917 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPO Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET IZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 13 marzo 2001, Rep. n. 56423;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 183/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 14/06/00 R.G.N. 487/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato RASPANTI RITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al Pretore di Firenze, PE MA chiedeva la condanna dell'INAIL a corrispondergli una rendita per postumi permanenti conseguenti all'incidente stradale occorsogli l'8 luglio 1997 mentre a bordo del proprio motorino stava tornando dal luogo di lavoro a casa durante la pausa per il pranzo.
Si costituiva l'Istituto contestando la domanda.
Il Pretore istruiva la causa mediante l'escussione di alcuni testi e, quindi, con sentenza resa in data 15.7.1999 respingeva la domanda.
Proponeva appello il soccombente sostenendo che erroneamente il Pretore aveva ritenuto che l'infortunio non fosse indennizzabile. In particolare l'appellante censurava la decisione impugnata perché - a suo dire - si basa esclusivamente sul fatto che, poiché la pausa pranzo durava due ore e mezzo e la distanza abitazione - luogo di lavoro era di 1,5 km, ET sarebbe tranquillamente potuto andare a piedi.
A sua volta l'INAIL nel costituirsi contestava i motivi di appello di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Firenze con sentenza 7-14 giugno 2000 ha rigettato l'appello confermando la decisione pretorile. In particolare ha osservato il tribunale:
- circa la durata della pausa pranzo il teste NI ha dichiarato che, pur potendo esserci una certa variabilità negli orari viene comunque garantita una pausa pranzo di due ore e mezzo;
- trattandosi di un percorso di soli 1500 metri fra abitazione e luogo di lavoro, e in relazione alla età del ET, che ha trentasei anni, non si può non ritenere che lo stesso potesse agevolmente percorrerlo a piedi in un tempo non superiore ai venti minuti e che quindi potesse agevolmente fruire della pausa-pranzo con tempi di tutta comodità; la circostanza che parte del percorso sarebbe in salita (ma non è neppure specificato quanto) non risulta provato;
inoltre, come provato dall'INAIL per tabulas esistono mezzi pubblici che coprono, in orari compatibili buona parte del percorso che quindi viene ulteriormente abbreviato;
- sicuramente l'uso del motorino rappresenta una maggiore comodità per l'appellante; non lo vincola agli orari dei mezzi pubblici e gli consente di evitare di percorrere a piedi 1500 metri;
ma è, appunto, una comodità e non una necessità assoluta, come sostiene il ET;
Ciò implica impossibilità di configurare, per ciò solo, un infortunio in itinere.
Avverso tale decisione il PE ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo. Resiste con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso ricorrente, denunciando violazione di norme di legge (art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, anche in relazione agli artt. 3, 37, 31, 30 e 29 Cost.) e vizio di motivazione, censura la sentenza del Tribunale di Firenze insistendo nella tesi secondo la quale il Collegio non ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati.
Nella sostanza il ricorrente deduce di non aver affatto scelto deliberatamente di utilizzare il motorino per recarsi al lavoro, ma di esservi stato costretto dall'assenza di mezzi pubblici che all'epoca dei fatti collegassero la sede della ditta con, l'abitazione del medesimo.
Con riferimento poi alla distanza che separava il luogo di lavoro dall'abitazione (1,5 km) il ricorrente deduce che, dovendo percorrere quella distanza quattro volte al giorno, non si vede perché avrebbe dovuto farlo a piedi.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. In generale deve ribadirsi - secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 1 febbraio 2002 n. 1320) - che ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 (nel regime precedente alla riforma di cui al d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula a) sussistenza di nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza fra tali luoghi sia ragionevole.
Il caso di specie è assai simile a quello già scrutinato da questa Corte (Cass. 26 luglio 2002 n. 11112) secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore, a fare uso di un mezzo privato di trasporto, sicché deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego di una bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato e dalla possibilità di effettuare il suddetto percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un lavoratore mentre impiegava la bicicletta, come mezzo di trasporto, per un percorso di circa 1.300 metri;
la pronuncia di merito che ha escluso l'indennizzabilità dell'infortunio è stata confermata dalla S.C.).
In particolare poi con riferimento alla "pausa-pranzo" Cass. 3 agosto 2001 n. 10750 ha affermato che ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni non in contrasto con una riduzione del conflitto fra lavoro e tempo, libero.
Anche Cass. 26 maggio 2001 n. 7209 ha confermato che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato;
ne consegue che l'assicurazione opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo, ove risulti accertato che sul posto di lavoro non esisteva la mensa o un servizio equipollente e che il breve intervallo di tempo disponibile non consentiva l'uso di mezzi pubblici.
2.2. Nella specie il tribunale - nel fare corretta applicazione dei suddetti principi di diritto - ha valutato le risultanze istruttorie e - peraltro confermando, anche in tale parte, la pronuncia pretorile - è pervenuto al convincimento conclusivo che l'utilizzo del mezzo privato non potesse, considerarsi "necessitato". Si tratta di una valutazione di fatto, sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, non censurabile;
in sede di legittimità; ed a fronte della quale la difesa del ricorrente invoca nella sostanza un diverso apprezzamento dei fatti di causa.
3. Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003