Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11917
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Sentenza 7 agosto 2003

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In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione non opera nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore col motorino per recarsi nella propria abitazione durante la pausa pranzo, ove risulti accertato che la necessità di fare ricorso a tale veicolo è esclusa dalla vicinanza del posto di lavoro (nella specie circa 1.500 metri) e dalla possibilità di effettuare il percorso sia interamente a piedi, sia utilizzando per una parte un mezzo di trasporto pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11917
    Data del deposito : 7 agosto 2003

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