Sentenza 5 ottobre 2017
Massime • 1
La costituzione di pegno su titoli obbligazionari acquistati con fondi pubblici, vincolati ad una specifica destinazione, integra il reato di peculato, in quanto tale forma di garanzia riduce la sfera di disponibilità del proprietario ed attribuisce al creditore una particolare prerogativa sul bene, incompatibile con la destinazione pubblicistica. (Fattispecie in cui l'amministratore di una società incaricata di gestire fondi pubblici regionali per lo sviluppo imprenditoriale, impiegava parte delle risorse finanziarie per acquistare titoli obbligazionari, che successivamente venivano consegnati in pegno per garantire un'apertura di credito su conto corrente della società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2017, n. 57509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57509 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2017 |
Testo completo
57509-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez.1295 Andrea Tronci Massimo Ricciarelli -relatore- -U.P. 05/10/2017 Angelo Capozzi R.G.N. 25975/2016 Emilia Anna Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FE CO RE, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Stefano Savi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/3/2016 la Corte di appello di Genova ha confermato quella con cui in data 15/7/2015 il Tribunale di Genova ha riconosciuto FE CO RE colpevole del delitto di peculato, in relazione alla costituzione di pegno in favore di Monte dei Paschi di Siena, a garanzia di apertura di credito relativa a conto corrente ordinario della Ligurcapital s.p.a., su titoli obbligazionari, emessi dallo stesso Monte dei Paschi per un valore di euro 1.500.000,00, acquistati con denaro attinto da un fondo destinato allo sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Ha proposto ricorso il FE tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla corretta qualificazione del fatto. Al di là delle incertezze emergenti dalla motivazione circa la configurabilità di un'appropriazione o di una distrazione, il peculato postula in realtà l'appropriazione, la quale implica la spoliazione del titolare del bene dal suo possesso o disponibilità giuridica, cui consegue l'ingresso di esso nella piena signoria dell'agente o di terzi. Data la fungibilità del denaro, ulteriore requisito dovrebbe essere ravvisato nella mancanza, in conseguenza della condotta, di un equivalente controvalore. Nel caso di specie l'apertura di linea di credito con concessione di pegno, a garanzia del medesimo, su obbligazioni aventi lo stesso valore delle somme ricevute non poteva costituire appropriazione, perché le somme erano state messe a disposizione del fondo ed utilizzate per perseguire lo stesso fine pubblicistico. Nessuna somma era stata sottratta e non vi era stata frustrazione delle finalità istituzionali. Né sarebbe potuto ravvisarsi l'elemento costitutivo, tenendo conto della natura del pegno, come diritto reale che ha la sola funzione di garantire il credito. Né avrebbe potuto ravvisarsi un peculato in relazione a condotta distrattiva, che non instaurasse un rapporto uti dominus sulla cosa, posto che nel caso di specie il tantundem concesso dall'istituto era rimasto al servizio del medesimo fondo e dei suoi scopi.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'offensività della condotta. I Giudici di merito avevano escluso il danno patrimoniale e la lesione funzionale, avendo solo prospettato una lesione potenziale. Ma il peculato è configurato come reato di danno al patrimonio o alle funzioni della P.A., cosicché occorre l'attualità della lesione, non essendo sufficiente il mero pericolo.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ricostruzione della rilevanza penale del fatto. 2 La sentenza aveva ravvisato la rilevanza penale del pegno ed escluso quella dell'investimento dei denari in titoli obbligazionari, ma non era dato comprendere la ragione della distinzione, considerato che si stabiliva parimenti un vincolo che comportava la trasformazione del denaro e la sottoposizione di esso ad un rischio, non potendo rilevare la più facile liquidabilità delle obbligazioni. Né si sarebbe potuto affermare che non era compito del FE far fruttare i fondi, argomento valorizzabile anche per l'acquisto delle obbligazioni. Sotto altro profilo la sentenza era incorsa in una contraddittorietà, descrivendo la condotta del FE in termini di rischio, assunto che confermava l'assenza del danno e della condotta appropriativa, derivando la privazione dei fondi da un eventuale e successivo inadempimento.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al travisamento di prove riguardanti la ricostruzione del fatto e la destinazione delle somme. Era frutto di travisamento l'affermazione che il ricorrente avesse destinato i titoli a garantire l'apertura di una linea di credito a favore della società. Le somme derivanti dall'apertura di credito erano state depositate su conto di credito dedicato, aperto da Ligurcapital presso ILM, conto destinatario delle somme relative al Fondo. L'operazione ritenuta a vantaggio di ILM altro non era che la stessa procedura di conferimento per la gestione accentrata del denaro che Ligurcapital effettuava nei confronti di ILM per le somme facenti parte dei fondi pubblici. Le somme, pur entrando nominalmente nel patrimonio della controllante, erano gestite separatamente su conti correnti appositi, riconducibili ai fondi, senza lesione dei fini pubblicistici. Si trattava dunque di razionalizzare le risorse del gruppo. Del resto per l'operazione di cashpooling già il primo giudice aveva escluso il peculato. Ma la conclusione della Corte contrastava con le risultanze processuali, salvo che, dandosi rilievo per l'appropriazione al deposito sul conto corrente in gestione accentrata, non fosse addirittura ravvisabile un contrasto con le conclusioni assolutorie di primo grado.
2.5. Con il quinto motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla presenza del divieto di vincolare le somme. La Corte, omettendo di valorizzare le osservazioni difensive, non aveva correttamente inteso la mancanza nell'ultima convenzione dell'espresso divieto di costituire vincoli, pur nel rispetto del fine prestabilito: tale esclusione avrebbe dovuto interpretarsi nel senso che il soggetto concedente avesse ritenuto di 3 consentire la possibilità di destinare i fondi anche ad attività di investimento o di costituire diritti o vincoli, purché non incidenti sulla finalità perseguita. Del resto nella convenzione si indicavano ricompresi nel Fondo anche i proventi finanziari, dovendosi in tal senso intendere i profitti derivanti da investimenti di somme appartenenti al Fondo, originariamente costituito dalle sole risorse finanziarie che le parti contraenti si erano impegnate a versare dopo la sottoscrizione. Peraltro anche l'esistenza del divieto non avrebbe potuto fondare un giudizio di penale responsabilità, in quanto la violazione di esso non avrebbe dimostrato l'appropriazione, salva un'eventuale responsabilità gestionale.
2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'elemento soggettivo. La Corte non aveva considerato le doglianze formulate nell'atto di appello circa la configurabilità di un errore sul fatto, determinato dal travisamento della convenzione, cui sarebbe conseguita la rappresentazione della legittimità della costituzione del vincolo sul fondo. Né varrebbe far riferimento alla sentenza di primo grado, che parimenti aveva omesso un'approfondita valutazione. Il FE aveva in realtà agito per apportare un beneficio al Fondo e senza la volontà di far proprie quelle somme o di piegarle all'interesse privatistico, fermo restando che tutto sarebbe semmai derivato dall'erronea interpretazione di un testo peraltro dubbio e che l'errore non avrebbe potuto considerarsi di diritto, ma sul fatto ai sensi dell'art. 47, comma terzo, cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. E' infondato in particolare il primo motivo, concernente la configurabilità del delitto di peculato.
2.1. Il ricorrente, quale amministratore delegato di Ligurcapital s.p.a. era da considerarsi incaricato di pubblico servizio, in quanto detta società aveva stipulato con la Regione Liguria convenzioni con le quali le era stato conferito il compito di gestire risorse pubbliche in favore delle piccole e medie imprese, risorse che avrebbero dovuto essere depositate su conti correnti distinti, con contabilità analitica e separata dall'attività propria. Il ricorrente su tali basi aveva la disponibilità delle somme, nell'ambito di quell'incarico di tipo pubblicistico. 4 In concreto i Giudici di merito -analiticamente il Tribunale e più sinteticamente la Corte, peraltro sulla base dell'esame condotto dal primo Giudice, hanno rilevato che con i fondi, vincolati alla specifica destinazione loro impressa dalla convenzione, il ricorrente ebbe ad acquistare titoli obbligazionari del Monte dei Paschi di Siena per un importo di euro 1.500.000,00 ed a concedere su tali obbligazioni in favore dell'istituto un pegno a garanzia dell'apertura a vantaggio di Ligurcapital di un conto di credito di corrispondente ammontare. Ha ancora osservato il Tribunale che il denaro ricavato, in ottemperanza ad un accordo di «cashpooling» con ILM s.p.a., fu trasferito su un conto di corrispondenza presso la stessa ILM e fu utilizzato per acquistare titoli M.P.S., dati in garanzia di una linea di credito di ILM del valore di euro 2.000.000,00, già esistente e in scadenza. I Giudici di merito hanno dato rilievo alla complessiva operazione, ma soprattutto all'istituzione del pegno, osservando che per tale via era stata tenuta una condotta distrattiva, nondimeno inquadrabile nell'alveo dell'appropriazione, integrante il contestato delitto di peculato.
2.2. Le doglianze al riguardo formulate dal ricorrente sono prive di fondamento. Il delitto di peculato ricorre allorché il soggetto qualificato, avendo per ragione dell'ufficio o del servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Il rilevato presupposto della condotta non ricorre solo nel caso di materiale detenzione della cosa ma anche nell'ipotesi in cui vi sia la disponibilità giuridica, in quanto il soggetto possa ingerirsi nel maneggio o nella disponibilità del denaro o della cosa e conseguire quanto formi oggetto di appropriazione (Cass. Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, rv. 255529). D'altro canto la condotta appropriativa è ravvisabile in presenza di un atto di disposizione «uti dominus» sul denaro pubblico (Cass. Sez. 6, n. 50074 del 27/9/2016, Maione, rv. 269524). Al di là della formale eliminazione dalla fattispecie del peculato, operata dalla legge 86 del 1990, del riferimento alla distrazione, nondimeno è stato osservato come il concetto di appropriazione comprenda, quale sua modalità, la condotta di distrazione, insita nell'utilizzazione della cosa che finisca per sottrarla al perseguimento delle pubbliche finalità, in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso si risolve nell'esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e quindi nell'impadronirsene (Cass. Sez. 6, n. 25258 del 4/6/2014, Cherchi, rv. 260070; Cass. Sez. 6, n. 1247 del 17/7/2013, dep. nel 2014, Boi, rv. 258411). 5 Per contro deve escludersi il delitto di peculato, allorché la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale del soggetto pubblico (Cass. Sez. 6, n. 699 del 20/6/2013, dep. nel 2014, Rinaldi, rv. 257766).
2.3. Ciò posto, è stato dedotto dal ricorrente che nel caso di specie l'istituzione del pegno non implicava una condotta appropriativa, sia perché quel diritto reale aveva solo la funzione di garantire il credito sia perché non vi era stata instaurazione di un rapporto «uti dominus» con frustrazione delle finalità istituzionali. Ma in realtà la costituzione del pegno consiste in un atto di disposizione, che si risolve nello scorporo dalla gamma delle prerogative proprietarie di una facoltà, che viene attribuita al creditore e che comprime in modo incisivo quelle di pertinenza del proprietario: il pegno dunque incide sulla cosa, creando un vincolo che riduce la sfera delle facoltà del proprietario e attribuisce al creditore una prerogativa potenzialmente confliggente, in ogni caso immediatamente rilevante in rapporto all'utilizzabilità della cosa in funzione della sua fisiologica destinazione. A ben guardare dunque quel vincolo si correla a facoltà che si contrappongono alla possibilità di conferire alla cosa quella destinazione. Non è certo un caso che nell'analizzare gli effetti della confisca su beni sottoposti a pegno sia stato rilevato che il concetto di appartenenza può essere utilizzato anche con riguardo a diritti reali di garanzia, venendo a coesistere sul bene due tipi di disponibilità (Cass. Sez. U. n. 9 del 18/5/1994, Longarini, rv. 199174). Ne discende che l'istituzione del pegno conferisce a terzi una peculiare forma di appartenenza e di disponibilità del bene e dunque costituisce condotta certamente implicante l'esercizio di prerogative proprietarie. In tal senso può rimarcarsi che integra il delitto di peculato «la condotta del pubblico ufficiale che, comportandosi "uti dominus" rispetto alla cosa di cui abbia il possesso per ragioni di ufficio, la ceda, anche provvisoriamente, a terzi estranei all'amministrazione, perché ne facciano un uso al di fuori di ogni controllo della pubblica amministrazione» (Cass. Sez. 6, n. 16381 del 21/3/2013, Apruzzese, rv. 254709). D'altro canto con riguardo al caso di specie è stato sottolineato dai Giudici di merito che il fondo era vincolato al rispetto della sua destinazione. Ciò implicava che in nessun momento della sua gestione il fondo potesse essere sottratto a quella destinazione, che invece in conseguenza della complessiva operazione, culminata nell'istituzione del pegno, era stata sospesa 6 con perdita del pieno controllo sul bene e con attribuzione a terzi di prerogative incompatibili. Ed ancora si rileva come, secondo la ricostruzione avallata dalla Corte, ampiamente sviluppata dal primo Giudice, il pegno fosse stato istituito a garanzia di un conto di credito ordinario di Ligurcapital, con successivo deposito delle somme ricavate su fondo di corrispondenza presso ILM, in attuazione del contratto riguardante il servizio di tesoreria centralizzato. Anche a prescindere dall'utilizzo di somme tratte da tale conto per l'acquisizione di nuovi titoli dati a Monte dei Paschi a garanzia di una linea di credito di ILM già esistente e in scadenza, va segnalato come la scelta di istituire il pegno su beni acquisiti con il fondo vincolato implicasse non solo genericamente la creazione di un vincolo non previsto sulla disponibilità del fondo, ma più radicalmente la creazione di condizioni tali da pregiudicare l'effettiva immanente destinazione dello stesso alla sua destinazione, in funzione di scelte riconducibili agli interessi societari del gestore e non alle finalità di una fisiologica gestione a vantaggio delle piccole e medie imprese. Né potrebbe utilmente obiettarsi, come il ricorrente ha tentato di fare, che sul conto di corrispondenza presso ILM era comunque confluito il ricavato dell'apertura di credito garantita: a ben guardare, invero, non rileva una valutazione astratta e meramente prospettica, ma la concreta utilizzazione del fondo, che per le scelte operate dal ricorrente in funzione della gestione societaria piuttosto che dello stesso fondo, era stato sviato dalla sua immanente destinazione, una volta che alla conversione in titoli obbligazionari era seguita la strettamente correlata istituzione del pegno, tale da pregiudicare in atto la valorizzazione delle risorse conferite e da far inoltre gravare su di esse l'alea di un'operazione non concepita in vista dell'interesse delle piccole e medie imprese. Deve del resto rilevarsi che nel caso di specie la qualità pubblicistica del soggetto agente costituiva altresì la misura e il limite del suo operato, non essendo configurabile il perseguimento in senso lato di finalità pubbliche, al di fuori di quelle specificamente correlate alla fisiologica gestione del fondo. Ciò rafforza il giudizio di piena corrispondenza nel caso di specie tra appropriazione e distrazione, da valutarsi in relazione alle sole finalità cui era preordinato il conferimento delle risorse, che la scelta gestionale del ricorrente, da cui era derivata la costituzione di una forma di appartenenza del bene diversa da quella prevista, aveva in atto compromesso.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va invero osservato che il delitto di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo la condotta appropriativa, anche se non ne discenda un danno 7 Q 1 patrimoniale alla P.A., posto che il fatto in sé dell'appropriazione lede l'ulteriore interesse tutelato, costituito dalla legalità, buon andamento e imparzialità del suo operato (Cass. Sez. U. n. 25/6/2009, Caruso, rv. 244190; Cass. Sez. 6, n. 30141 del 4/6/2015, Zanetti, rv. 265745). E' dunque irrilevante la circostanza che l'illecita operazione fosse venuta alla luce in conseguenza delle ispezioni eseguite, prima che fossero maturate le condizioni per la realizzazione del pegno, che peraltro, all'esito di trattative, l'istituto Monte dei Paschi aveva accettato di svincolare. Assume rilievo per contro che il ricorrente, avendo la disponibilità del bene per ragioni connesse alla qualifica pubblicistica, avesse compiuto un atto dispositivo tale da porsi in conflitto con il fisiologico perseguimento delle finalità stabilite e dunque esulante dalla sfera delle lecite prerogative a lui riconosciute, il che costituiva una rilevante deviazione dai canoni di legalità e buon andamento dell'attività pubblicistica.
4. Il terzo motivo è infondato. Assume il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di motivazione circa la rilevanza penale del fatto, avendo ritenuto penalmente irrilevante l'acquisto dei titoli obbligazionari e reputato invece illecita l'istituzione del pegno, nel contempo dando rilievo ad una situazione di rischio. Va tuttavia rimarcato come già in occasione dell'esame del primo motivo sia stato rilevato che la condotta appropriativa era da ravvisarsi nella utilizzazione delle risorse conferite con modalità implicanti la sua sottrazione alla destinazione prevista e con la creazione di una parallela e ulteriore «appartenenza», tale da determinare una doppia disponibilità, idonea a pregiudicare le finalità del fondo. Proprio tale osservazione vale a superare le deduzioni difensive, giacché la diretta disponibilità dei titoli, pur implicando già l'utilizzo delle risorse conferite, non era ancora da sola tale da pregiudicarne in atto la destinazione, non essendo stato neppure prospettato che si trattasse di titoli di natura speculativa, comportanti la radicale perdita del controllo sul bene e sul suo valore (come invece nel caso preso in esame da Cass. Sez. 6, 1247 del 17/7/2013, dep. nel 2014, Boi, cit.). Sta di fatto che la connotazione illecita della condotta non deve essere genericamente valutata in termini di rischio, apprezzabile in prospettiva, bensì in rapporto alla situazione arrecata dall'atto di disposizione, comportante la costituzione di un diritto altrui, tale da porsi in conflitto con la destinazione immediata ed esulante dalla sfera del diretto perseguimento delle finalità previste. 8 Si tratta peraltro di un profilo giuridico, correlato alla situazione di fatto emergente dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito, in relazione al quale non può utilmente dedursi un vizio di motivazione (Cass. Sez. 5, n. 4173 del 22/2/1994, Marzola, rv. 197993). Va comunque osservato come la Corte abbia parlato di rischio nel segnalare l'asservimento degli interessi pubblici a quelli privati e nel comparare il potenziale pregiudizio dell'operazione alla mera aleatorietà del vantaggio che, secondo l'assunto difensivo, sarebbe stato perseguito, in tal modo intendendo da un lato rafforzare la configurabilità della condotta appropriativa e dall'altro escludere che l'operazione non fosse apprezzabile in termini di offensività.
5. Il quarto motivo è formulato genericamente ed è comunque volto a proporre una diversa ricostruzione del merito, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. Il ricorrente ha prospettato un vizio di motivazione connotato da travisamento della prova. Ma in realtà i Giudici di merito hanno dato puntualmente conto dell'iter logico e del fondamento probatorio dei loro assunti. In particolare il Tribunale ha dato rilievo alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni del teste ST. Per contro il ricorrente ha preteso di contestare la ricostruzione proposta dai Giudici di merito avvalendosi di assunti apodittici e genericamente richiamando alcune risultanze processuali, sulla base delle quali si sarebbe dovuto giungere ad una ricostruzione diversa. In particolare nel motivo di ricorso si cita il teste IN, segnalandosi che costui aveva parlato del deposito di quanto ricavato dall'apertura di credito su conto corrente acceso presso ILM, riporta frammentariamente un passo della deposizione dello stesso teste circa la creazione di depositi presso ILM, uno per ogni fondo, e si attribuisce al IN la generica affermazione che l'operazione andasse a favore del fondo, indicandosi due numeri di pagina delle relative trascrizioni, poi allegate, e in generale si evoca il complessivo assunto del consulente di parte AT in ordine alla riconducibilità delle somme al contratto di tesoreria del gruppo ILM, in conti correnti separati. Sta di fatto che il Tribunale ha specificato che il ricavato del conto di credito garantito dal pegno era confluito in un conto presso ILM, numericamente indicato e non corrispondente ai conti dedicati, parimenti indicati a pag. 4, nei quali erano confluiti in attuazione del contratto di «cashpooling» i fondi vincolati. ? 9 Inoltre il Tribunale ha puntualizzato che tali somme erano state utilizzate per l'acquisto di titoli obbligazionari di Monte dei Paschi, a garanzia di un conto di credito di ILM già esistente e in scadenza. A fronte di ciò le deduzioni difensive sono per un verso assertive e per un altro verso non si confrontano con la motivazione utilizzata dai Giudici di merito, risultando inidonee a disarticolare la ricostruzione da essi proposta, in rapporto alle risultanze documentali e alle deposizioni invocate, in quanto si risolvono in una generica rilettura del merito, non compensata dall'allegazione delle trascrizioni, che la Corte di cassazione può valutare solo a riscontro di deduzioni specifiche, tali da porre in luce decisivi elementi, non valutati o se del caso travisati, ciò che, di per sé, non può dirsi né per il fatto che fosse stata data attuazione al contratto di «cashpooling» con ILM né per il fatto, incontestato, che il ricavato dell'apertura di credito garantita da pegno fosse confluito su conto acceso presso ILM. 4 D'altro canto si è già detto che, anche a prescindere dall'ulteriore sorte delle somme confluite sul conto istituito presso ILM, tale da suffragare a fortiori lo sviamento sotteso all'operazione, la connotazione di illiceità della condotta avrebbe dovuto innanzi tutto valutarsi in rapporto all'istituzione del pegno, che non ineriva di per sé alla centralizzazione del servizio di tesoreria, ma introduceva un elemento ulteriore, specificamente colto dai Giudici di merito, di per sé incompatibile con la destinazione del fondo, affidato a Ligurcapital.
6. Il quinto motivo è infondato. Il ricorrente ha sottolineato che la specifica convenzione, diversamente dalle precedenti, non contemplava il divieto di istituzione di vincoli di alcun genere, ma prevedeva solo che dovessero essere rispettati i vincoli di destinazione previsti dalla convenzione. Ha inoltre contestato l'assunto dei Giudici di merito secondo cui tale formulazione non avrebbe avuto concreta rilevanza e l'ulteriore assunto della Corte secondo cui il ricorrente non avrebbe dovuto occuparsi di far fruttare il fondo. Sul punto deve convenirsi con i Giudici di merito che, al di là della non perfetta coincidenza della clausola con quella utilizzata nelle convenzioni precedenti, la sostanza del vincolo, connesso alla destinazione del fondo, era da ritenersi immutata, non potendosi ritenere consentite limitazioni di sorta all'immanente perseguimento della finalità prevista e dovendosi invece considerare illeciti vincoli incompatibili con quella destinazione. D'altro canto si è rilevato come nel caso di specie proprio la natura del vincolo istituito valesse a rendere configurabile una condotta appropriativa, tale 10 da sovrapporre a quella originaria una diversa ulteriore disponibilità del bene, confliggente con quella fisiologicamente prevista dalla convenzione. Del tutto irrilevanti sono gli argomenti che vorrebbero trarsi dal ricorso alla centralizzazione del servizio di tesoreria, che ineriva semmai alla più efficiente gestione del gruppo piuttosto che alla gestione del fondo vincolato in sé. E neppure può aversi riguardo alla clausola della convenzione in base alla quale il fondo era costituito fra l'altro anche dai proventi finanziari: va infatti rimarcato come, a prescindere dal corretto inquadramento di tale clausola, avrebbe dovuto comunque darsi preminente rilievo al rispetto della immanente destinazione, ciò che non avrebbe in alcun modo consentito di ricorrere ad atti di disposizione, esulanti dalla cura degli interessi delle piccole e medie imprese, ma implicanti situazioni di sospensione prolungata di quella destinazione ° comunque incompatibili con essa.
7. Il sesto motivo è inammissibile perché genericamente formulato e comunque manifestamente infondato. sarebbe incorso in un'erroneaL'assunto secondo cui il ricorrente interpretazione della convenzione e dunque in un errore sul fatto ai sensi dell'art. 47 cod. pen. non considera quanto osservato dai Giudici di merito, i quali hanno rilevato come il FE avesse tenuto nascosta l'operazione agli organi sociali, in quanto consapevole della sua illiceità. Si tratta di rilievo con il quale il ricorrente non si confronta e che dunque omette di confutare, risultando meramente assertive sul punto le deduzioni difensive, fermo restando quanto già osservato in ordine all'incompatibilità dell'operazione con l'immanente destinazione del fondo, a prescindere dal tenore letterale della convenzione.
8. In conclusione il ricorso va rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Ricciarelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA Domenico Carcano ест L 22 DIC 2017 Funzionario Giudiziario Piera EXPOSITO ARIO