Sentenza 18 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/08/2003, n. 12093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12093 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 09 3 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DI POPOL ITA LA CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente PONTORIERI Dott. Franço - R.G. N. 18380/00 - Cron. 25975 - Consigliere NAPOLETANO Dott. Giandonato Rep.3208 GOLDONI - Rel. Consigliere Dott. Umberto Dott. Emilio MALPICA Consigliere Ud. 18/03/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIDERURGICA STAMPI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore GI AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso 10 studio dell'avvocato NICOLA ROCCHETTI, che lo difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO TROMBETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
GAPI SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante PIERO GALIZZI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 1, presso2003 SEBASTIANO RIBAUDO, che lo 460 lo studio dell'avvocato -1- difende unitamente all'avvocato STEFANO CREMASCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1328/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 13/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 18/03/03 dal GOLDONI;
udito 1'Avvocato RIBAUDO Sebastiano, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Siderurgica Stampi SR otteneva decreto ingiuntivo per L. 14.076.754 nei confronti della GA SR a titolo di saldo prezzo per la fornitura di stampi metallici. La ingiunta proponeva opposizione rilevando di avere già integralmente corrisposto la somma pattuita ed indicata nei quattro ordinativi scritti (in clata 14.7.90; 5.9.90; 17.10.90 e 21.11.90) inviati alla Siderurgica Stampi SR e da questa accettati. La opposta si costituiva in giudizio replicando di avere inviato alla GA SR, prima di accettare quegli ordini, lettera 12.12.90 che precisava i nuovi prezzi praticati e che doveva essere qualificata come controproposta, verbalmente accettata dall'opponente. му Il Pretore di Brescia con sentenza in data 17.2.1998, accoglieva l'opposizione con il favore delle spese. La Siderurgica Stampi SR proponeva appello e la GA SR si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della prima sentenza. Con sentenza in data 11.2/13.4.2001, il Tribunale di Brescia respingeva il gravame e regolava le spese. Osservava quel Collegio che nel corso del giudizio di primo grado non risultava che la Siderurgica Stampi avesse mai contestato la corrispondenza della merce fornita con i quattro ordini scritti in data 14.7.90, 5.9.90, 17.10.90 e 21.11.90 inviati dalla GA SR. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rilasciate dal teste Mongodi risultava che, nel corso dei molteplici rapporti contrattuali precedenti alle forniture oggetto di causa, la GA SR usava trasmettere alla Siderurgica Stampi SR ordinativi scritti compilati in base ad un listino prezzi fornito da quest'ultima la quale si limitava a dare esecuzione alla consegna della merce senza una preventiva accettazione scritta della proposta contrattuale formulata dalla GA SR a mezzo di ordine. La conclusione dei diversi contratti avveniva quindi, secondo un uso consolidato tra le parti, con la attuazione degli stessi. Anche i quattro ordini scritti relativi agli stampi oggetto di causa dovevano essere qualificati come proposte contrattuali (già complete in tutti gli elementi negoziali) ricevute le quali la Siderurgica Stampi SR inviò alla controparte la lettera 12.12.90 contenente una contro proposta tendente a modificare in modo sostanziale il prezzo della merce offerta. Con la predetta lettera la Siderurgica Stampi SR richiese alla GA SR accettazione scritta dei nuovi prezzi, valendosi così della norma di cui all'art. 1326, comma IV c.c. ed imponendo il requisito della forma scritta му come condizione di efficacia alla eventuale accettazione della GA SR. Quest'ultima tuttavia non inviò alcuna accettazione scritta, ma manifesto invece volontà contraria alla proposta del 12.12.90 (come risulta dal fax 10.1.91, nonché dalle successive lettere 22.3.91, 2.5.91 e 17.7.91). Prima delle consegne degli stampi (effettuate dalla appellante, con cadenza quasi mensile, dal 28.1.91 all'estate dello stesso anno) la GA SR non aveva quindi accettato in alcun modo i nuovi prezzi praticati dalla Siderurgica Stampi SR che, con la esecuzione delle consegne, aveva perfezionato gli unici contratti in relazione ai quali la GA SR aveva manifestato il consenso (inviando alla controparte i quattro menzionati ordinativi scritti). L'oggettiva rilevanza economica delle forniture, la prassi contrattuale di ordini scritti così dettagliati e la richiesta formulata dalla Siderurgica Stampi Lendereno SR di accettare con atto scritto i consistenti aumenti di prezzo rendono davvero poco verosimile che la GA SR (dopo aver manifestato con il fax عين بية 10.191 e le successive lettere il proprio dissenso circa il nuovo listino) 2 verbalmente accettato le condizioni proposte dall'appellante con lettera 12.12.90. Il teste OR aveva reso dichiarazioni oggettivamente generiche e prive di concreti riferimenti temporali, dicendo di avere parlato telefonicamente con il AL (legale rappresentante della appellata) solo due volte, in quanto i contatti venivano normalmente tenuti dal legale rappresentante della Siderurgica Stampi SR, senza saper collocare cronologicamente quelle conversazioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un articolato motivo, illustrato anche con memoria, la Siderurgica Stampi SR;
resiste con controricorso, la GA SR. Motivi della decisione му L'unico motivo su cui si articola il ricorso contiene in realtà due distinte censure: da un lato, la dedotta violazione di norme di diritto ex art.360, n.3 cpc, con riferimento all'art. 116 cpc e 1326, quarto comma c.c., dall'altro la violazione dell'art.2697 stesso codice. Quanto al primo ordine di doglianze, si sostiene che l'accettazione del nuovo listino (12.12.1990) non era prevista per iscritto in nessun atto. Va subito evidenziato che la società ricorrente procede ad una rivisitazione della prova e provvede ad una ricostruzione della vicenda che contrasta con quella dei giudici del merito. Ora, è evidente che, in sede di legittimità, non può essere ricostruito il merito della controversia, ma possono soltanto essere censurate le convinzioni raggiunte sulla sentenza impugnata per motivazione insufficiente 0 contraddittoria 0 per violazione di canoni logici nell'applicazione della legge. Ma il richiamo alle vicende intercorse è ben suscettibile di una lettura coincidente con quella del Tribunale, che ha evidenziato come la conclusione dei diversi contratti (già in precedenza intercorsi tra le parti) avvenisse, secondo un uso consolidato, con l'attuazione degli stessi. Poiché poi anche i quattro ordini scritti relativi agli stampi oggetto di causa dovevano essere qualificati come proposte contrattuali, complete in tutti gli elementi negoziali, fu la Siderurgica Stampi, con l'inviare alla controparte la lettera 12.12.90 a formulare una controproposta, tesa a modificare in modo sensibile il prezzo della merce offerta. Il Tribunale, per richiamare l'art. 1326, 4° c., c.c., che pertanto non risulta affatto violato, ha evidenziato che lo stesso Siderurgica Stampi richiese alla GA accettazione scritta, peraltro mai inviata, manifestando anzi volontà contraria, come documentalmente risulta. È appena il caso di sottolineare come la considerazione (contenuta peraltro solo nella memoria) secondo cui лу la domanda di annullamento e di sostituzione di ogni precedente listino, riportata in calce a quello del 12.12.90, avrebbe dovuto indurre la GA SR all'immediata revoca degli ordini, ove non avesse voluto aderire ai nuovi prezzi, è assolutamente nuova e, per ciò solo, inammissibile in questa sede, atteso che non risulta aver formato oggetto di dibattito tra le parti nella fase di merito, per non dire che la stessa è vinta dalla richiesta di accettazione scritta del nuovo listino contenuta nella stessa lettera. La controricorrente ha citato testualmente la parte della lettera 12.12.90 con cui fu inviato il nuovo listino, in cui si dice espressamente che si attendeva una accettazione mediante fax dei nuovi prezzi. A fronte di ciò, i giudici di appello hanno evidenziato il documentatio dissenso della GA SR, cosa questa che vanifica ogni censura al riguardo. La doglianza afferente poi alla deposizione del teste OR è del pari priva di pregio, a parte il fatto che la valutazione della valenza della prova è rimessa 4 - al giudice del merito, che ha correttamente premesso alle sue conclusioni sul punto la considerazione secondo cui l'oggettiva rilevanza economica delle forniture, la prassi contrattuale di ordini scritti così dettagliati e la richiesta della Siderurgica Stampi SR di accettare per iscritto i sopravvenuti, consistenti aumenti di prezzo rendevano poco verosimile che la GA SR potesse aver accettato verbalmente le condizioni proposte con la lettera del 12.12.90. Conseguentemente, le considerazioni di un giusto rigore circa non solo la attendibilità, ma anche la specificità della testimonianza del OR appaiono giustificate e pertanto, siccome adeguatamente motivate, inammissibili in questa sede (cfr. Cass. 14.4.1984, n.3498). Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 182,00 euro oltre a euro 2.500,00 per onorari, nonché agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 18.3.2003 Presid Il Consigliere estensore Martant folds w IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLERIA 18 AGO. 2003 ANCELLIERE C1