Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11453 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
0069695 IN NOME D POPO O IT AN1 1453/ 02 REPUBBLICA ITALIANA ORTE SUPR MADI A Oggetto Rie. inamm. SEZIONE TRIBUTARIA Ca dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10555/00 Bruno SACCUCCI Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.28061 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Ud.22/04/02Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente RMERSE P -A CAMPIONE CIVILE SENTENZA 69695 sul ricorso proposto da: N. RA LO CAM COMMERCIO ALIMENTARE MERIDIONALE & C SNC IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato MATTIA MICHELANGELO, difeso dall'avvocato LUIGI TADDEO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 2002 rappresenta e difende ope legis;
1631 controricorrente nonchè
contro
UFF II DD CASORIA;
intimato avversO la sentenza n. 341/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 26/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con distinti ricorsi del 5 luglio 1996 alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la C.A.M. di ND GR & C. S.n.c. in liquidazione impugnò gli avvisi di mora, notificatile il 29 maggio 1996, aventi ad oggetto il pagamento dell'i.lo.r. dovuta per gli anni dal 1982 al 1986, deducendo, in particolare, che mentre per i periodi d'imposta relativi agli anni 1983-1985 era intervenuto condono, per i periodi d'imposta 1982 e 1986 gli avvisi impugnati dovevano ri- tenersi illegittimamente emessi, in quanto i titoli su cui gli stessi si fondavano e cioè le decisioni della Commissione tributaria di 1° grado di Napoli nn.22 del 19 gennaio 1994 e 1306 del 3 maggio 1994, passate in 2 giudicato, che avevano respinto i ricorsi proposti dal- la Società avverso gli avvisi di accertamento relativi all'i.lo.r. dovuta per gli anni 1982 e 1986 dovevano considerarsi nulli, in considerazione del fatto che non le erano stati notificati né l'avviso delle udienze di discussione, né le comunicazioni dei dispositivi delle decisioni medesime;
che, in contraddittorio con l'Ufficio distrettua- le delle imposte dirette di Casoria che instò per la reiezione dei ricorsi la Commissione adita, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 309 del 4 dicembre 1997, li re- spinse;
che, a seguito di appello della Società, cui re- sistette l'Ufficio, la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 341/41/99 del 26 gennaio 2000, respinse il gravame;
che, in particolare, la Commissione ha, tra l'altro, testualmente osservato quanto segue: A) - "Per quanto riguarda l'accertamento e la verifica della de- finitività delle sentenze relative all'ILOR 1982 e 1986 la sentenza n. 309... dà atto che dai fascicoli ac- quisiti dalla 6^ e 25^ sez. (rispettivamente interessa- te per gli avvisi di accertamento ILOR 1982 e 1986) si è riscontrata l'esistenza degli avvisi di comunicazione delle udienze in cui sono state assunte le decisioni 3 (rispettivamente 21.9.1993 e 19.1.1994), notifica non esperibile per accertato trasferimento della società in località non nota, al pari della notifica dei disposi- tivi delle decisioni. Al riguardo le notifiche degli atti anzidetti sono avvenute ex art. 32 bis del D. P. R. 26.10.1972 n.636. Infatti, osserva la sentenza n. 309, 'nel caso che mancano elementi individuativi della re- sidenza così come dichiarato, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della Commissione. Risulta, infatti, dalle annotazioni del segretario, che le notifiche e le comunicazioni sono state eseguite secondo il riferito disposto.... B) - "All'esito delle esposte risultanze processuali ritiene questa Commissione che l'impugnata sentenza non è in alcun modo censurabile e che debbono essere pienamente condivise le motivazioni in essa contenute. Deve solo aggiungersi, per completezza, che non è prevista - o da altra disposizione di dall'art.32 bis DPR 636/72 legge - l'affissione nell'albo pretorio dell'atto non potuto notificare altrimenti al destinatario, con con- seguente avviso al medesimo"; che avverso tale sentenza la C.A.M. di GR ND & C. S.n.c. in liquidazione ha proposto ricor- SO per cassazione, deducendo un unico motivo di censu- ra;
4 che resiste, con controricorso, il Ministro delle Finanze. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione art.32 bis DPR 636/72"), la Società ricor- rente si chiede se sussistesse effettivamente, nella della dichiarazionespecie, la "assoluta incertezza" della residenza dell'elezione di domicilio di cui all'art. 32-bis comma 3 del d. P. R. n. 636 del 1972, rile- vando che, in ogni caso sarebbe stato violato il dirit- to di difesa della contribuente;
ed aggiunge che, CO- munque, "gli atti del procedimento" non sono stati "affissi all'albo della Commissione per un congruo pe- riodo": e ciò, contrariamente alla "prassi" seguita "per un lungo periodo presso la Commissione tributaria di primo grado di Napoli"; che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile, per carenza di impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata;
che costituisce "diritto vivente" (cfr., e pluri- bus, sentt. nn.6375 del 1994, a S. u., e 1508 del 2000), quello, secondo integralmente condiviso dal Collegio, cui, in tema di previgente contenzioso tributario, sia nel caso che nel ricorso non sia dichiarata la residen- za né eletto domicilio o tali indicazioni risultino as- 5 solutamente incerte, sia nel caso in cui il ricorrente non adempia l'onere di comunicare le successive varia- zioni di detti dati (e, quindi, in caso di irreperibi- lità assoluta del destinatario, il quale non venga tro- vato all'indirizzo del domicilio eletto о della resi- denza dichiarata, perché sconosciuto, sloggiato o tra- sferito), trova applicazione l'art. 32-bis del d. P. R. n. 636 del 1972, introdotto dall'art. 20 del d. P. R. n. 739 del 1981, e la notificazione o la comunicazione degli atti del procedimento, e, quindi, anche dell'udienza di discussione о della decisione della commissione tribu- taria, deve eseguirsi presso la segreteria della com- missione stessa;
che, tanto premesso, la ricorrente, per un verso, non svolge alcuna specifica censura alle specifiche af- fermazioni contenute nella sentenza impugnata soprat- tutto, laddove i Giudici d'appello confermano l'impossibilità di eseguire notificazioni e/o comunica- zioni nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione de- gli avvisi di accertamento "per accertato trasferimento della società in località non nota" (cfr., supra, Rite- nuto in fatto) limitandosi ad esprimere astratte per- plessità sulla sussistenza, nella specie, del requisi- to dell' "assoluta incertezza" della dichiarazione di residenza о dell'elezione di domicilio, senza, peral- 6 tro, dedurre alcuno specifico elemento probatorio pro- cessuale contrario;
e, per l'altro, ammette essa stessa che l'invocata carenza di affissione delle decisioni passate in giudicato all'albo della Commissione tribu- taria di I° grado di Napoli "per un congruo periodo" si risolve, non già in una violazione di legge, bensì in un'omissione "contraria alla prassi” (per quanto possa valere, soltanto apoditticamente affermata); - che le spese seguono la soccombenza e vengono li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 1100, ivi compresi Euro 1000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 22 aprile 2002 Il Presidente Il relatore ed estensore Bruno SaccucciВино исчис Salvatore Di Palma IL CANCELLIERE C1 NN TT DEPOSITATO IN CANCE CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLERE C1 NN TT