Sentenza 4 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/11/2002, n. 15427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15427 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 4 27/02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presiden e Dott. Stefano CIO ETT R.G. N. 10793/00 36016 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI РІССІОТТО, giustaGIUSEPPE FABIANI, delega in atti;
- ricorrente -
contro
DEGLI ESPOSTI FIORELLA, già elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio 3407 dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio -1- CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la che lo rappresenta e difende, giusta CASSAZIONE, delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 9/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 25/05/99 R.G.N. 3901/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Lucianoudienza del 10/07/02 dal VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 6 /14 maggio 1997, il Pretore di Perugia accoglieva la domanda proposta dalla sig.ra EL GL Esposti nei confronti dell'INPS e dichiarava che la ricorrente, dipendente dell'Università di Perugia come operaia agricola, ma adibita a mansioni impiegatizie aveva diritto di percepire l'indennità di disoccupazione per l'anno 1993 nella misura prevista per gli operai agricoli, anziché quella minore, riconosciuta dall'Istituto presidenziale, spettante ai dipendenti dell'industria e quindi condannava l'INPS a pagare le differenze. Il Tribunale ha ritenuto operante la sanatoria prevista dall'art.3, comma aprile secondo, del d.l. 21 febbraio 1995, n.120, convertito dall'art. 1, legge 21 giugno 1995, n.236. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con unico, complesso motivo. La parte intimata ha depositato procura speciale e non ha partecipato all'udienza di discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col motivo di impugnazione, l'Istituto deduce violazione e falsa applicazione dell'art.3, comma 2, del decreto legge 21 aprile 1995, n.120, convertito in legge dall'art. 1 della legge 21 giugno 1995, n.236; violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n.38; violazione e falsa applicazione dell'art.421, comma 2, c.p.c.; il tutto in relazine all'art.360, nn.3 e 5 c.p.c. e censura e il mancato accertamento in fatto, ad opera del Tribunale, della effettiva iscrizione della parte appellata 1079300.doc 3 negli elenchi dei lavoratori agricoli nonché l'interpretazione della normativa di riferimento da parte dello stesso giudice. Il motivo è infondato. Questa Corte, con sentenza 17 gennaio 2001, n.628, ha affermato che "la norma di sanatoria di cui all'art.3, secondo comma, del d.l. 21 aprile 1995, n.120, convertito in legge 21 giugno 1995, n.236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art.2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980, n.38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi del lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici: la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Né la norma, così interpretata, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt.3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento 1079300.doc 4 della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale". Siffatti principi - ribaditi dalla Suprema Corte con sentenze n.4133 del 22 marzo 2002 e n.4826 del 4 aprile 2002 – sono condivisi, in mancanza di argomenti che inducano a discostarsene, anche da questo Collegio il quale osserva, altresì, che col ricorso lo stesso Istituto previdenziale deduce che era stata rilevata in sede ispettiva “la irregolare iscrizione di numerosi lavoratori nelle liste dei lavoratori agricoli, poi irregolarmente assunti presso la medesima università e adibiti a lavori impiegatizi”. Analoga deduzione era contenuta anche nell'atto di appello, nel quale si precisava pure che l'Ispettorato aveva disposto la cancellazione dei lavoratori illegittimamente iscritti negli elenchi comunali del lavoratori agricoli. Proprio tali affermazioni dell'Istituto inducono a disattendere la censura del ricorrente circa la mancata prova della pregressa iscrizione. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, atteso il principio (v. Cass. 4 febbraio 1994, n.1153; 16 maggio 1994, n.4780 e 4 novembre 1995, n.11499) secondo cui "il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussione, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento univocamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo 1079300.doc 5 tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative". P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 10 luglio 2002. IL PRESIDENTE Сарпостин IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ. , DI Vizel I BOLLO I SPESA, TASSA RT. 10 D STA 533 ELL'A PO . OGN N IM D SI 11-8-72 DA DA I SEN REGISTRO, E TE ESEN IL CANCELLIERE A E IRITTO G Depositate in Cancelleria LEG D ELLA O 999. 4 Nov, 2002NOV oggi, D IL CANCELLIERE 1079300.doc 6