Sentenza 9 agosto 2007
Massime • 1
In materia edilizia, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 301 del 2002 al d.P.R. n. 380 del 2001, nel concetto di ristrutturazione attualmente rientrano anche le opere di demolizione e di ricostruzione del manufatto, mentre eventuali modifiche alla volumetria e alla sagoma della costruzione rilevano solo sotto il profilo del titolo abilitativo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la concessione edilizia ottenuta dal ricorrente lo aveva abilitato all'aumento di volumetria realizzato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/2007, n. 32899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32899 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 09/08/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 35
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 22432/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI UR, nato a [...] il [...], e da LI VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 6 marzo 2007 dalla Corte d'Appello di Perugia;
udita nella pubblica udienza del 9 agosto 2007 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO AMEDEO;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
udito il difensore Avv. GUBBIOTTI David.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 maggio 2006 il giudice del Tribunale di Perugia dichiarò CA IO e CA OV colpevoli del reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) e lett. c), perché, dopo avere ottenuto la concessione edilizia per l'esecuzione di lavori di "ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato", avevano eseguito, in parte in difformità dalla concessione edilizia ed in parte in assenza di titolo autorizzativo: 1) la completa demolizione del manufatto originariamente esistente;
2) uno sbancamento di terreno di m. 15 x 19 effettuato nell'area interessata alla demolizione del manufatto;
3) la creazione di un piazzale di m. 50 x 12 con un fascia di metri 3 che interessava una zona boscata, nonché del reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, in relazione al suddetto piazzale, e li condannò ciascuno alla pena di mesi due di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda, con la sostituzione della pena detentiva nella corrispondente ammenda di Euro 2.280,00, con la non menzione e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi relativamente al piazzale.
La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.
In sostanza, la Corte d'Appello osservò:
- che l'originaria concessione n. 45/2002 prevedeva la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato, ma non prevedeva la demolizione;
- che la successiva concessione n. 50/2003 aveva preso atto della intervenuta demolizione ed aveva autorizzato la variante;
- che con permesso di costruire n. 20/2006 erano stati sanati i lavori per la realizzazione della piazzola;
- che sussisteva il reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b), in relazione all'edificio, perché l'originaria concessione, pur prevedendo la ristrutturazione e l'ampliamento, non prevedeva la demolizione e lo sbancamento, che peraltro aveva avuto una estensione maggiore di quella resa necessaria dalle opere edilizie;
- che invero le opere realizzate non potevano entrare nell'ambito della ristrutturazione perché questa implica, in caso di demolizione, la ricostruzione di un immobile con caratteristiche e volumetria corrispondenti a quello demolito, mentre nella specie si era realizzato un ampliamento;
- che non rilevava che l'ampliamento fosse assentito, perché ciò valeva ad escludere che si trattasse di ristrutturazione e quindi che fosse possibile la demolizione dell'immobile;
- che la nuova concessione n. 50/2003, che prendeva atto della intervenuta demolizione, non integrava una sanatoria, dato che mancava il pagamento dell'oblazione e l'accertamento della doppia conformità;
- che con il piazzale era stata interessata anche una fascia boschiva, essendo irrilevante che l'area non fosse classificata come bosco ed essendo altresì irrilevante che la P.A. avesse ritenuto non necessaria la sanatoria a fini paesaggistici, dato che gli imputati certamente sapevano di avere invaso una zona oggettivamente boscata, e dato che il comportamento della P.A. non poteva escludere l'elemento soggettivo, perché il reato era già perfetto in tutte le sue componenti, mentre la mancanza della valutazione della compatibilità paesistica determinava la mancata estinzione del reato urbanistico, nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2003, e L. n. 443 del 2001, art. 1, comma 6, lett. b), ed erronea applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b), e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.44, lett. b), nella parte in cui si è ritenuta la completa demolizione del preesistente fabbricato, lo sbancamento del terreno e la creazione del piazzale, in parte in difformità dalla concessione edilizia ed in parte privi di titolo autorizzativo.
Osservano che la concessione edilizia n. 45/2002 autorizzava lavori di ristrutturazione ed ampliamento del preesistente fabbricato su zona non soggetta a vincolo, prescrivendo, tra l'altro, di attenersi a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata al progetto, la quale prevedeva la realizzazione di un nuovo edificio mediante fondazioni in cemento armato e con ampliamento delle preesistenze, la sistemazione esterna, e la realizzazione del piazzale antistante destinato a parcheggio. Con concessione n. 50/2003 fu autorizzata le demolizione in variante. In particolare, nella riedificazione furono mantenute le stesse caratteristiche del precedente fabbricato e lo sbancamento del terreno si rese necessario per la realizzazione delle nuova fondamenta. La demolizione quindi avvenne in funzione di un corretto intervento ristrutturativo. D'altra parte, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 443 del 2001, e poi dal D.Lgs. n. 301 del 2002, non costituisce più illecito la previa demolizione del preesistente fabbricato in vista di una sua ristrutturazione. Lo sbancamento del terreno era stato poi ampiamente previsto nella originaria concessione n. 45/02, tanto è vero che non sarebbe stato possibile realizzare le nuove fondamenta senza alcun sbancamento del terreno. Infine, la realizzazione del piazzale è stata autorizzata dalla concessione, che prescriveva di attenersi a quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata al progetto. Inoltre, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 301 del 2002, considera ammissibili interventi di ristrutturazione attuati anche con l'utilizzo di differenti materiali e con un diverso posizionamento dell'immobile sul suolo.
2) Erronea applicazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, nonché dell'art. 530 c.p.p.,
artt. 42 e 47 c.p., in relazione al punto in cui è stato ritenuto integrato il reato paesaggistico per la realizzazione del piazzale e spianamento e riporto del terreno, che avrebbe invaso una fascia boschiva, ovvero erronea applicazione dell'art. 5 c.p., per non aver ritenuto che tale condotta fu dovuta ad errore scusabile, e per inosservanza dell'art. 45 c.p., per non aver ritenuto il comportamento della P.A. quale causa determinante dell'evento, nella mancata estinzione del reato in questione.
Osservano che il reato paesaggistico non è stato integrato ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo. Invero, tutti i tecnici comunali ed i responsabili del procedimento hanno dichiarato che i lavori per il piazzale non avevano interessato la zona boschiva e che per tale motivo non avevano disposto il parere dell'ente preposto. Il verbale dell'ispettore forestale, che ha parlato di una invasione di tre metri della zona boschiva, è rimasto generico e non confermato dalle dichiarazioni del teste, che non ha precisato di aver preso la detta misura ne' in che modo tale superficie sarebbe stata interessata. La Corte d'Appello ha supplito alla deficienza istruttoria richiamando le fotografie in atti, ma da esse si vede che il piazzale è nelle adiacenze e non all'interno del bosco, che il pietrame interessa solo tre alberi di roverella e che il bosco si trova oltre il gradone. I giudici del merito avrebbero quindi dovuto guardare ed acquisire la planimetria e la cartografia portate dai geometri comunali che avevano escluso che il piazzale avesse invaso la zona boschiva.
Quanto all'elemento psicologico del reato, osservano che, data l'assenza di classificazione del bosco e l'incertezza della materia (avendo tutti i tecnici comunali escluso che il piazzale avesse invaso il bosco) doveva escludersi che essi avessero la consapevolezza di violare un vincolo paesaggistico. Inoltre, essi si erano adoperati per acquisire pareri ambientali, e la P.A. li aveva rassicurati sulla non necessità dei medesimi tanto che non aveva ritenuto di disporre il parere dell'ente preposto per tutte e tre le concessioni rilasciate. La Corte d'Appello si è sul punto limitata a presumere l'esistenza della coscienza e volontà di violare il vincolo senza accertarla in concreto. Era poi evidente la loro buona fede e la mancata coscienza della illiceità del fatto, derivante da elementi positivi a loro estranei, da individuarsi in tutte le concessioni rilasciate dal comune, che non ha mai ritenuto che i lavori interessassero il bosco, in tutte le fasi delle relative procedure. Essi avevano chiesto anche il rilascio della autorizzazione a fini paesaggistici, ma la P.A. non la aveva rilasciata non ritenendola necessaria. Pertanto, la mancata estinzione del reato e la sua permanenza esulano totalmente dal loro comportamento e dalla loro volontà, ma sono state determinate dal fatto della P.A. che gli imputati non hanno potuto impedire, sicché doveva applicarsi l'esimente di cui all'art. 45 c.p.. In ogni caso, il reato sarebbe dipeso solo da un errore scusabile sulla Legge Penale avendo essi assolto, con ordinaria diligenza, al dovere di informazione, rivolgendosi alla P.A. prima e dopo la realizzazione del piazzale e ricevendone sempre assicurazioni sulla sua liceità. Osservano poi che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che la nuova concessione non valeva come sanatoria per mancato pagamento della oblazione ed accertamento della doppia conformità, dato che dal permesso di costruire in sanatoria n. 30/06 risulta espressamente che gli imputati avevano assolto al pagamento della oblazione. La sanatoria era quindi regolare.
3) Inosservanza del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, comma 3, per non avere estinto i reati di cui ai punti A2) e A3) malgrado fosse intervenuta la concessione edilizia in sanatoria n. 30/06 per la esecuzione dei lavori di movimento terra e realizzazione di piazzola, e ciò per non essere stato escluso il reato paesaggistico a causa della inosservanza dell'art. 530 c.p.p., e artt. 42, 47 e 45 c.p.. Lamentano che la Corte d'Appello ha errato laddove ha ritenuto che la mancanza di valutazione a fini paesaggistici ha determinato l'impossibilità di ritenere estinto il reato urbanistico, nonostante il permesso di costruire in sanatoria. Innanzitutto, infatti, il reato paesaggistico non sussiste per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi. Lo stesso doveva comunque ritenersi estinto ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, comma 3, a seguito del rilascio del permesso di costruire in sanatoria dei lavori di movimento terra e riporto per realizzazione di piazzola. In ogni caso si doveva ritenere sussistente l'esimente di cui all'art.45 c.p., a causa del fatto determinante della P.A., che non poteva essere impedito dagli imputati, che avevano fatto di tutto per regolarizzare la loro posizione.
4) Mancata assunzione di una prova determinante di cui era stata fatta espressa richiesta con l'atto di appello, e mancanza di motivazione sul punto. Ricordano che con l'atto di appello avevano chiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per sentire l'ing. Pierini, responsabile del procedimento amministrativo volto ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, al fine di chiarire definitivamente se il piazzale in questione era stato effettuato o no in zona soggetta a vincolo e comunque al fine di dimostrare l'insussistenza dello elemento soggettivo del reato. La prova era determinante perché anche l'estinzione dei reati urbanistici dipende esclusivamente dal reato paesaggistico e perché le foto non permettono di stabilire se sia stata o meno interessata la zona boschiva. La Corte d'Appello ha completamente omesso di motivare su questa istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Collegio che, come esattamente posto in rilievo dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, il ritenuto reato edilizio non è ravvisabile con riguardo alla demolizione e ricostruzione del precedente manufatto ed allo sbancamento di terreno.
È pacifico infatti che i ricorrenti avevano ottenuto la concessione edilizia n. 45/2002, che li autorizzava ad effettuare la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato in questione. La Corte d'Appello ha ritenuto che l'intervenuta demolizione non potesse farsi rientrare nell'ambito della ristrutturazione perché la ristrutturazione, nel caso di demolizione, implica la ricostruzione di un immobile con caratteristiche e volumetria corrispondenti a quelle dell'immobile demolito, mentre nella specie si era realizzato un ampliamento. Secondo la Corte d'Appello, poi, era irrilevante il fatto che la concessione edilizia avesse autorizzato l'ampliamento, perché "lo stesso valeva ad escludere che si trattasse di ristrutturazione e quindi che fosse possibile, in mancanza di apposita autorizzazione, la demolizione dell'originario edificio". Si tratta però di una motivazione che non si ritiene di condividere perché contraria alla disciplina legislativa risultante dopo le modifiche apportate dalla L. n. 443 del 2001, e dal D.Lgs. n. 301 del 2002, per effetto delle quali ora - a differenza di quanto ritenuto dalla precedente giurisprudenza penale - nel concetto di ristrutturazione edilizia rientrano anche le opere di demolizione e di fedele ricostruzione del fabbricato, mentre eventuali modifiche di volumetria e sagoma rilevano solo ai fini del titolo abilitativo richiesto.
E difatti il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, lett. d), (come modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002), dispone che si intendono per "interventi di ristrutturazione edilizia", "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente" e che "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica". Il medesimo D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 10, poi, dispone che sono subordinati a permesso di costruire, tra gli altri, "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso". Ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. a), infine, tali interventi di ristrutturazione possono essere realizzati anche mediante denuncia di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire.
Nel caso di specie, si è trattato di un intervento di ristrutturazione (attuato mediante demolizione e ricostruzione) che non è consistito nella fedele ricostruzione del vecchio edificio, ma che ha comportato ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente nonché l'ampliamento della volumetria. Per la sua realizzazione, quindi, occorreva il permesso di costruire o, in alternativa, la denunzia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 3, lett. a). Ma gli imputati avevano richiesto ed ottenuto la concessione edilizia n. 45/2002 che appunto consentiva la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato e che pertanto consentiva, per le ragioni indicate, anche la demolizione e la ricostruzione del fabbricato con gli ampliamenti previsti. Non può quindi ritenersi che l'attività edilizia svolta non fosse munita di idoneo titolo abilitativo, dal momento che la concessione edilizia prevedeva espressamente oltre alla ristrutturazione anche l'ampliamento.
D'altra parte, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22, comma 2, dispone che non occorre permesso di costruire ma sono realizzabili "mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire". Pertanto, anche a voler ritenere che la concessione edilizia n. 45/2002 non avesse autorizzato la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di volume, va rilevato, da un lato, che la variante effettuata non incideva sulla volumetria e non alterava la sagoma dell'edificio (dal momento che gli aumenti di volumetria e le modifiche di sagoma erano già stati autorizzati con la concessione edilizia 45/2002) e, da un altro lato, che la variante è stata espressamente autorizzata con la concessione edilizia n. 50/2003. Nè può ritenersi - come ha fatto la Corte d'Appello - che tale provvedimento costituirebbe una concessione edilizia in sanatoria inefficace perché non accompagnata dal pagamento della oblazione e dall'accertamento della doppia conformità, e ciò perché non si trattava di sanare di una nuova costruzione realizzata senza previa concessione edilizia ma, tutt'al più, di prendere atto di una diversa modalità esecutiva dei lavori già assentiti con la precedente concessione, che, del resto, per le ragioni indicate, doveva ritenersi comprensiva anche della demolizione e ricostruzione (sicché è del tutto fuori luogo parlare di sanatoria, di oblazione e di doppia conformità).
Le stesse considerazioni valgono per lo sbancamento di terreno di m. 15 x 19 effettuato nell'area interessata alla demolizione del manufatto, che, quand'anche non fosse stato compreso nella originaria concessione edilizia (come sostengono i ricorrenti), sarebbe comunque stato sanato dal permesso di costruire in sanatoria n. 20/2006, che per questa parte è sicuramente legittimo dal momento che, neppure nella ipotesi accusatoria, il detto sbancamento del terreno avrebbe interessato un'area boscata soggetta a vincolo.
Per quanto concerne la demolizione e ricostruzione del fabbricato e lo sbancamento del terreno, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Per quanto concerne il piazzale, invece, il Collegio ritiene di non poter accogliere le conclusioni del Procuratore Generale (che ha insistito per la declaratoria di insussistenza del fatto anche per il piazzale) e ciò perché, pur essendo effettivamente contraddittoria sul punto la motivazione della sentenza impugnata, dagli atti non emerge in modo evidente che il fatto non sussiste e quindi occorre sul punto una nuova valutazione del giudice del merito. Va preliminarmente ricordato che per il piazzale adibito a parcheggio di m. 50 x 12, ossia di circa 600 mq., è intervenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 20/2006. La Corte d'Appello ha tuttavia ritenuto che la sanatoria fosse illegittima e non avesse efficacia estintiva del reato edilizio, perché il piazzale in questione aveva invaso per circa tre metri una fascia boschiva e quindi sarebbe stata necessaria la autorizzazione paesaggistica, mentre il permesso di costruire in sanatoria avrebbe dovuto essere preceduto dalla valutazione di compatibilità a fini paesaggistici. Va innanzitutto rilevato che gli eventuali reati edilizi e paesaggistici ascritti agli imputati riguardano esclusivamente i tre metri per i quali, secondo l'accusa, il piazzale avrebbe invaso la zona boscata interessando tre alberi di roverella, e non anche tutto il resto del piazzale di circa 600 mq., per il quale non è configurabile alcun reato ne' ambientale ne' edilizio (essendo per tale rimanente parte certamente valido ed efficace il permesso di costruire in sanatoria, che non doveva essere preceduto da alcuna valuta-zione ambientale).
I reati ipotizzati, quindi, potrebbero semmai riguardare unicamente la detta fascia di tre metri.
Senonché, come esattamente osservato dal Procuratore Generale, la motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria sulla sussistenza sia dello elemento oggettivo del reato sia di quello soggettivo.
Quanto al primo, la stessa sentenza impugnata da espressamente atto che tutta l'area destinata a piazzale non era inserita nelle cartografie tra le zone soggette a vincolo e non era classificata come boschiva. È vero che il vincolo deriva dalla presenza oggettiva di una zona che possa qualificarsi come bosco a prescindere dalla sua classificazione e dal suo inserimento nelle cartografie, ma è anche vero che nella specie erano sorti numerosi dubbi in proposito, puntualmente ed espressamente sollevati con l'atto di appello, sui quali sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente adeguata. La Corte d'Appello si è invece limitata ad affermare che gli "imputati certamente sapevano di avere invaso una zona oggettivamente boscata" e che l'interessamento di una fascia boschiva risultava chiaramente dalle fotografie allegate agli atti. Trattasi di affermazione apodittica, che appunto non tiene conto delle specifiche eccezioni della difesa.
Quanto alle fotografie, infatti, i ricorrenti avevano rilevato che dalle stesse si vede che il piazzale è nelle adiacenze ma non all'interno della zona boschiva;
che il pietrame aveva interessato soltanto tre alberi di roverella e alcuni arbusti mentre il bosco si trovava oltre il gradone rappresentato nella parte destra della foto n. 2; che nella parte sinistra vi era invece una area spoglia di alberi.
I ricorrenti avevano altresì eccepito che tutti i tecnici comunali sentiti come testi avevano escluso l'interessamento di un'area boscata, sia pure per una fascia di solo tre metri, ed avevano in particolare ricordato e riportato le opinioni e dichiarazioni del geom. Tavini, dell'ing. Gaddi, del geom. Fruscoloni, del geom. Stefanoni. Avevano inoltre sottolineato che il giudice di primo grado si era basato soltanto sulle dichiarazioni dell'isp. Forestale Tironzelli, il quale però non aveva ricordato i fatti e non aveva riferito ciò che aveva verbalizzato il 25 ottobre 2002, confermando così quanto asserito dal geom. Tavini, circa la immediata vicinanza del piazzale al bosco. Avevano infine evidenziato le incertezze derivanti dalle modalità di misurazione adottate dal Tironzelli;
il fatto che il bosco si trovava indubbiamente oltre il gradone, come risultava oltre che dalle foto anche dalla cartografia e dalla planimetria;
ed avevano infine richiesto la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per sentire come teste l'ing. Pierini, responsabile del procedimento amministrativo, al fine di chiarire definitivamente se il piazzale avesse o meno invaso per tre metri la zona boschiva (oltre che per dimostrare l'insussistenza dello elemento psicologico).
La Corte d'Appello ha omesso di prendere in considerazione questi rilievi ed eccezioni, pur specifici e pertinenti, ed ha anche omesso di decidere sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, limitandosi a richiamare le fotografie in atti, dalle quali invece non emerge in modo certo che fosse stata realmente invasa la zona boschiva, secondo quanto eccepito dagli imputati, che avevano ricordato come anche per il giudice di primo grado le fotografie fossero poco chiare ed insufficienti a provare le violazioni del vincolo paesaggistico e che anzi due fotografie su tre provavano senza dubbio che il piazzale non era interessato al bosco. Gli imputati, inoltre, avevano ampliamente e sotto diversi profili eccepito la carenza dello elemento soggettivo del reato. In particolare, avevano ricordato che tutti i tecnici ed i provvedimenti comunali avevano escluso che il piazzale avesse interessato la zona boschiva e quindi la necessità di una autorizzazione ed una valutazione ambientale;
che la P.A. la aveva positivamente rassicurati sulla inesistenza di un vincolo ambientale mediante un comportamento concreto consistente nella emanazione della concessione edilizia del 2002, della concessione in variante del 2003 e poi del permesso di costruire in sanatoria nel 2006, senza richiedere, per nessuno di questi provvedimenti, il parere dell'ente predisposto al vincolo;
che essi avevano richiesto la autorizzazione ai fini paesaggistici ma la P.A. non l'aveva rilasciata non ritenendola necessaria.
Avevano quindi eccepito la loro buona fede e la mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto, determinata da un comportamento positivo della P.A. e quindi da una loro ignoranza incolpevole, sebbene avessero assolto con diligenza al dovere di informazione. Avevano inoltre invocato l'esimente di cui all'art. 45 c.p., perché la mancata estinzione del reato esulava totalmente dal loro comportamento ma dipendeva unicamente dal fatto della P.A. che essi non avevano potuto impedire.
Anche tutte questi eccezioni relative alla sussistenza dello elemento soggettivo dei reati non sono state esaminate e prese in considerazione dalla Corte d'Appello, che ha omesso ogni motivazione sul punto, limitandosi apoditticamente ad affermare che gli "imputati certamente sapevano di avere invaso una zona oggettivamente boscata". Per quanto riguarda il piazzale ed i relativi reati edilizio ambientale, pertanto, la sentenza impugnate deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla demolizione del manufatto ed allo sbancamento del terreno perché il fatto non sussiste e la annulla limitatamente alla creazione del piazzale con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio su quest'ultimo punto.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2007