Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
Nelle cause di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio come in tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n. 2, cod. proc. civ.. Ne consegue che la mancanza di tale intervento, pur non escludendo la instaurazione del contraddittorio tra le parti e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, rende nulli il procedimento e la sentenza che lo conclude, la quale va cassata con rinvio degli atti al giudice del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17116 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto:
da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA IN SASSARI DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI.
- ricorrente -
contro
LI RI, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Gozzoli n.82, presso l'avv. Gian Luigi Falchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
nonché TT AR, residente in [...], V.lo I. Mannu n. 1. - intimata -
avverso la sentenza della Sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari, sez. civ., n. 29 del 15 ottobre 1999 - 17 febbraio 2000. Udita, all'udienza del 20 giugno 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Falchi, che ha chiesto il rigetto del ricorso e il P.M. Dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata a mezzo posta in data non rilevabile dagli atti, OL TR conveniva in giudizio davanti alla Sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari IA TI, con la quale aveva contratto matrimonio concordatario, dichiarato nullo con sentenza del Tribunale ecclesiastico della Sardegna dell'8 gennaio 1997, confermata da quello laziale d'appello con sentenza del 6 dicembre di quello stesso anno, per esclusione del bonum prolis da parte del OL.
Nella contumacia della TI e senza l'intervento del P.M., la Corte adita dichiarava efficace in Italia la richiamata sentenza ecclesiastica con ogni conseguenza di legge, rilevando la non contrarietà all'ordine pubblico della riserva mentale sui bona matrimonii, quando il coniuge che non conosceva il vizio chieda l'esecutività della sentenza o non vi si opponga come nel caso per la contumacia della TI.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso con due motivi il Procuratore Generale presso la sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di Cagliari e si difende con controricorso il solo OL, non svolgendo attività difensiva la TI. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si lamenta violazione dell'art. 70 c.p.c, perché il P.G. presso la Corte d'appello non è stato posto in grado di intervenire, non essendo stato evocato in causa e non essendogli stata comunicata la pendenza del procedimento, di cui ha avuto notizia solo dalla notifica della sentenza del 2 giugno 2000. In subordine, si deduce omessa motivazione sul punto decisivo della controversia della non opposizione della TI alla dichiarazione d'efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica, non rilevando la contumacia della donna a integrare la mancata opposizione di lei quale soggetto ingannato dalla riserva mentale.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il P.M., nelle cause di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, deve intervenire come in tutte le cause matrimoniali di cui all'art. 70 n. 3 c.p.c. (Cass. 28 marzo 2001 n. 4457, 2 marzo 2001 n. 3056, 7 marzo 1998 n. 2530, 11 maggio 1994 n. 4605); detto intervento è stato sempre ritenuto necessario. Lo stesso pubblico ministero può proporre anche impugnazioni contro le sentenze che dichiarano l'efficacia in Italia di sentenze di altri Stati relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi ex art. 72, 4^ comma, c.p.c. In quanto il potere d'impugnazione deriva dalla legge che lo conferisce "al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza", con termine che decorre dalla comunicazione di questa a norma dell'art. 133 c.p.c. e non dalla partecipazione concreta o dall'intervento effettuato nel grado concluso dalla decisione impugnata, il ricorso è ammissibile. Esso è anche fondato nel merito, emergendo da più decisioni di questa Corte che l'intervento del P.M. in sede di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniali è obbligatorio e che lo stesso P.M. è parte necessaria legittimata ad essere evocata in causa, a intervenirvi e ad impugnare la sentenza. Il mancato concreto intervento del P.M. non esclude l'instaurazione del contraddittorio tra le parti in e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, ma rende nulli il procedimento e la sentenza che lo conclude (Cass. 12 maggio 1999 n. 4697), la quale è da cassare con rinvio della causa al giudice di merito (Cass. 12 maggio 1999 n. 4697); l'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, dichiarandosi assorbito il secondo;
la sentenza impugnata deve cassarsi, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Cagliari, pure per le spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Cagliari, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2003