Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3644
CASS
Sentenza 12 marzo 2003

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Nelle cause di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio come in tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n. 2, cod. proc. civ.. Ne consegue che la mancanza di tale intervento, pur non escludendo la instaurazione del contraddittorio tra le parti e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, rende nulli il procedimento e la sentenza che lo conclude, la quale va cassata con rinvio degli atti al giudice del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 3644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3644
    Data del deposito : 12 marzo 2003

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