Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 1
Il decreto di archiviazione è ricorribile in cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell'art. 408, comma secondo cod. proc. pen. e, quindi, preclusa l'opposizione ex art. 410 stesso codice; nullità che può ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 125, comma quinto cod. proc. pen. in relazione al comma primo della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l'art. 409, comma sesto cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 9.1.1998
1. Dott. Pietro Grassano Consigliere SENTENZA
2. " CE IO " N. 120
3. " Ernesto Perna La Torre " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Malagnino " N. 33591/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GI NA e OR NI, p. o. nel procedimento
contro
IO IC e SI ST
avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Venezia il 21/7/1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Malagnino. Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede annullarsi senza rinvio il procedimento impegnato con trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso;
Osserva
Con decreto del 21.7.1997 il G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Venezia ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 14834/95 nei confronti di FI IC e SI ST, su analoga richiesta del P.M. che aveva omesso di notiziare le persone offese circa la richiesta di archiviazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore delle parti offese OR NI e GI NA deducendo violazione degli artt. 554, 408 co. 2 c.p.p. e 156 disp. att. c.p.p.. Il ricorso è giuridicamente fondato.
Osserva la Corte che è pur vero - come voleva il P.G. - che il decreto di archiviazione, per il principio di tassatività delle impugnazioni è inoppugnabili, in quanto provvedimento sfornito sia di efficacia preclusiva sia di carattere decisorio, che non sia quello "rebus sic stantibus". Tuttavia, detto decreto non può non essere riconoscibile in termine di cassazione in caso di nullità per violazione del contraddittorio allorché sia stata violata la disposizione dell'art. 408, 2^ co. c.p.p. e, quindi, preclusa l'opposizione ex art. 410 c.p.p.: nullità che però ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 125, co. 5 c.p.p. in relazione al co. 1 della stessa norma, cui fa espresso e tassativo richiamo l'art.409, co. 6 c.p.p. (Cfr. S.U., sent. n. 24 del 3.7.95, Bianchi).
Nel caso di specie, incontrovertibile appare la violazione dell'art.408, co. 2 c.p.p. risultando documentalmente accertato che il P.M. ha omesso di notificare l'avviso della richiesta alle p. o. che avevano dichiarato di voler essere informate circa l'eventuale archiviazione, onde consentirne, appunto, alle stesse l'opposizione ex art. 410 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso la Pretura circondariale di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998