Sentenza 12 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2004, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO FINANZE UFFICIO ENTRATE CATANIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NUOVA INVINCIBILE S.R.L.;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 1956/01 proposto da:
ISTITUTO DI VIGILANZA NUOVA INVINCIBILE S.R.L., in persona del Ministre pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4 presso l'avvocato BARTULI NAPOLEONE che lo difende unitamente all'avvocato D'ARRIGO COSIMO giusto mandato in calce;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 189/99 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 29/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS che ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso;
in subordine il rigetto del controricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato D'ARRIGO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
in via l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto di vigilanza Nuova Invincibile s.r.l. ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di IVA sulle prestazioni dei servizi di vigilanza effettuate nell'anno 1991.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile l'esenzione prevista per tali prestazioni dall'art. 10 punto 26 del D.P.R. n. 633/72. Avverso la decisione della Commissione Regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi:
1) violazione dell'art. 16 D.P.R. 636/72; 2) violazione dell'art. 10 punto 26 D.P.R. 633/72 e dell'art. 5 legge n. 53/83, di conversione del D.L. n. 953/82. L'intimato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale col quale ha dedotto l'illegittimità della statuizione relativa alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intimato sotto un duplice profilo: a) perché notificato alla parte, nella sua sede, e non presso il procuratore costituito nel giudizio di secondo grado, in violazione dell'art. 330 c.p.c.; b) per mancanza di prova della spedizione della raccomandata
(formalità prescritta per il perfezionamento della notificazione a norma dell'art. 140 c.p.c., quale eseguita nella specie) nel termine stabilito per la notificazione stessa e conseguente tardività dell'impugnazione.
L'eccezione è destituita di fondamento sotto entrambi i profili prospettati.
L'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 durante il periodo feriale - ed è il caso di specie - può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto ovvero nella residenza (o sede in ipotesi di notifica a persona giuridica) dichiarata per quel giudizio, con facoltà per l'impugnante di eseguire la notificazione nell'uno o nell'altro dei luoghi indicati (tra le altre: Cass. 24 settembre 1996, n. 8443: Cass. S.U. 20 dicembre 1993, n. 12593; Cass. 4 giugno 1997, n. 4967). Del compimento delle formalità prescritte per la notificazione disciplinata dall'art. 140 c.p.c. non spetta al notificante dare la prova, ma fa fede, fino a querela di falso, la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario (Cass. 22 marzo 1996, n. 2490). Dalla relazione in atti risulta l'avvenuta spedizione, nel termine previsto per l'impugnazione, della raccomandata con cui si è data notizia degli estremi dell'atto e del deposito di esso nella casa comunale. Col secondo motivo del ricorso principale, da trattare con precedenza per il suo carattere assorbente, il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità agli istituti di vigilanza, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 953/82, convertito in legge n. 53/83, dell'esenzione prevista dall'art. 10 D.P.R. n. 633/72 per le prestazioni effettuate nell'esercizio dei servizi di vigilanza. La censura è fondata.
È giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, che, in tema di IVA, l'esenzione dall'imposta delle prestazioni dei servizi di vigilanza, prevista dall'art. 10, n. 26, del d.p.r. 633/72, nel testo - applicabile ratione temporis - sostituito dall'art. 5 della legge n. 53/83, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 953/82, deve intendersi limitata alle sole prestazioni rese direttamente dalle guardie giurate ai privati ed agli enti, in qualità di lavoratori autonomi, mentre non spetta relativamente alle prestazioni fomite, quand'anche a mezzo di guardie giurate, dagli istituti di vigilanza privata previsti dal r.d.l. n. 2144 del 1936 (Cass. 11 febbraio 2003, n. 1998; Cass. 25 marzo 2002, n. 4254; Cass. 8 giugno 2000, n. 7811). Il secondo motivo va dunque accolto, con assorbimento del primo (col quale è stata dedotta la decadenza dal diritto al rimborso per omessa presentazione della relativa istanza nel termine di due anni dal pagamento), cassazione della sentenza impugnata, rigetto del ricorso introduttivo del contribuente non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e compensazione delle spese dell'intero giudizio per giusti motivi.
Anche il ricorso incidentale dell'intimato rimane assorbito.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004