Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
Integra il reato di ingiuria l'apostrofare la persona offesa con riferimento alla sua nazionalità di origine attraverso la sostantivizzazione dell'aggettivo che tale origine indica (nella specie: "marocchino"), soprattutto laddove lo scherno che l'espressione denota si unisce all'intento della discriminazione razziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 19378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19378 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 775
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 031685/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL VE N. IL 04/04/1952;
avverso SENTENZA del 31/05/2004 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Viglietta che ha concluso per l'ann.to s.r. per il capo A, poiché il fatto non sussiste;
udito il difensore avv. MANGONE L.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
CI ER è stato condannato dal tribunale di Asti alla pena della reclusione, per ingiuria e lesioni volontarie, in continuazione. La Corte d'Appello di Torino ha confermato, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e del referto sanitario. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di motivazione:
- il teste OT, dirigente della ditta nei cui locali si è svolto l'episodio, era assente al momento in cui fu pronunciata l'ingiuria;
- l'appellativo "marocchino" non ha valenza lesiva, poiché designa semplicemente la provenienza etnica della p.o.;
- il querelante ha reso dichiarazioni incerte e contraddittorie;
- il teste SO ha escluso che la p.l. JI AB sia stata aggredita e che presentasse escoriazioni o lamentasse alcunché. - le censure non possono essere condivise.
Va disatteso l'avviso del PG presso questa Corte, non potendosi dubitare dell'idoneità lesiva dell'appellativo "marocchino" rivolto con attitudine di spregio al querelante, ignorandone deliberatamente - come esattamente osservava il giudice di merito - il nome di battesimo e il patronimico.
Innanzi tutto, non può non rilevarsi che il rispetto dell'altrui persona esige che ad essa ci si rivolga appropriatamente, mediante l'uso del nome e del cognome. Ciò che, del resto, era di certo possibile nella specie, ove si consideri che il querelante "era validamente inserito nella realtà operativa dello stabilimento". Il teste OT ha consapevolmente riferito che l'imputato soleva indirizzarsi costantemente alla p.o. con il termine di "marocchino". Orbene, sostantivare l'aggettivo che riflette la provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest'ultima in tal modo, con evidente atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce ingiuria, che si connota, per giunta, di chiaro intento di discriminazione razziale, rendendo così più riprovevole sotto il profilo soggettivo la condotta offensiva.
Il giudice di merito ha ineccepibilmente chiarito che le inesattezze nelle quali è incorso il querelante (riguardo al braccio attinto dall'imputato ed alla timbratura del cartellino di presenza) sono affatto marginali, poiché non attengono al "thema probandum" e non intaccano, pertanto, l'attendibilità del querelante, suffragata dalle deposizioni testimoniali e dal referto in atti. La Corte di merito, poi, si è soffermata con attenzione anche sulle dichiarazioni del SO, definendole "prudenti" e sostanzialmente riduttive.
Le censure mosse dal ricorrente sono, dunque, prive di fondamento. Ciò nonostante, la statuizione sanzionatoria va annullata "ex officio". Ed infatti per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace (come quelli ascritti al ricorrente), commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli art. 64 e 63, c. 1 d.lgs. cit., siccome più favorevoli ai sensi dell'art. 2, c. 3, c.p. (v. cass. sez. 4^, c.c. 9.12.03, n. 20156, Bukavec, m. 228343). La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di torino, per nuovo esame sul punto.
P.T.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, per nuova determinazione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005.