Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
L'analisi sulle particelle di polvere da sparo, prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame "stub", ha natura di accertamento tecnico ripetibile del quale non è necessario dare previo avviso al difensore dell'indagato, mentre i risultati di tale accertamento possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2013, n. 17645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17645 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1008
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 39372/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RI N. IL 20/04/1985;
avverso l'ordinanza n. 604/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 31/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 31 maggio 2012 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava quella resa il precedente 17 maggio dal G.I.P. dello stesso Tribunale che, a carico di LL FA, aveva disposto la misura cautelare in carcere giacché gravemente indiziato del reato di omicidio premeditato in danno di KA DE, colpito con un colpo di pistola al petto presso la sua abitazione, in Catanzaro, in ora di poco precedente le 22.30 del 17 settembre 2011, momento in cui il coinquilino della vittima, AD LA, rientrando in casa, l'aveva rinvenuto privo di vita.
A sostegno della decisione il Tribunale poneva: l'ultimo contatto telefonico della vittima, durato 19 secondi e registrato in entrata alle ore 22.18 dall'utenza in uso all'indagato, il quale in quel momento si trovava nei pressi dell'abitazione ove il delitto venne consumato;
le prime dichiarazioni dell'indagato stesso, rivelatesi false in ordine alla circostanza che si sarebbe incontrato con la vittima, suo cugino, in un bar nei pressi del luogo del delitto per poi rientrare a Lamezia Terme, ove vive, quivi giungendo alle 22.40; l'intercettazione ambientale presso la questura di Catanzaro del 18 settembre 2011, nel corso della quale l'indagato tentò di convincere AB YO a dichiarare falsamente agli inquirenti di essersi tutti trattenuti al bar Mignon insieme alla vittima nelle ore precedenti quella del delitto;
gli esiti del rilevamento visivo autostradale attestante che il LL, a bordo della sua autovettura, alle ore 23.06 venne segnalata all'ingresso di Lamezia Terme;
gli esiti dello stub col rilevamento sulla sua mano destra di nove particelle caratteristiche derivanti dall'uso di armi da sparo;
gli esiti del servizio di videosorveglianza a servizio del bar Imperiale, attestante che la vittima, alle ore 22.11 entrò in quell'esercizio per poi uscirne alle ore 22.14 per fare rientro a casa ove, dopo venti minuti e dopo essere stato raggiunto, alle ore 22.18, da una telefonata partita dall'utenza in uso all'indagato, fu trovato cadavere dal coinquilino.
2. Ricorre per cassazione per l'annullamento dell'impugnata ordinanza l'indagato, assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l'illegittimità giacché viziata, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione per le ragioni illustrate in tre motivi di impugnazione.
2.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di norme processuali e difetto di motivazione in relazione al cd stub, in particolare deducendo: il solo potenziale indizio a carico dell'indagato è rappresentato dallo "stub", in assenza del quale il quadro indiziario è destinato a perdere del tutto la sua valenza probatoria;
la relazione della polizia scientifica al riguardo è stata confutata con una consulenza di parte diffusa ed argomentata, rispetto alla quale il tribunale ha omesso ogni considerazione motiva, con ciò incorrendo in un palese vizio motivazionale;
gli unici argomenti utilizzati sul punto dal tribunale hanno fatto riferimento ad una pretesa ed immotivata inidoneità della consulenza di parte a sovvertire l'evidenza degli esiti dello stub e la ritenuta impossibilità, per il tribunale, di procedere a perizia di ufficio;
tanto in presenza di una relazione di ufficio di due pagine prive di ogni supporto argomentativo e dei necessari allegati fotografici e spettrogrammatici;
l'assenza di conclusioni motivate sul punto mina il diritto della difesa;
la difesa ha obbiettato, col sostegno della consulenza di parte, che il risultato scientifico dello stub acquisito al processo è inaffidabile, che è mancato il rispetto dei protocolli procedurali, che l'accompagnamento in auto di servizio e la permanenza presso la Questura sono tutti fattori altamente inquinanti, che è mancata l'esecuzione del prelievo del cd. stub bianco, che il prelievo è avvenuto a distanza di dodici ore dai fatti eppertanto in un tempo che priva di attendibilità il risultato finale, che non risulta rispettato il protocollo di prassi per l'esame in parola, protocollo particolarmente preciso nelle direttive ad esempio date nell'Arma dei CC. (che la difesa elenca puntualmente nel ricorso).
2.1.2 Col primo motivo e sotto il profilo del difetto di motivazione evidenzia altresì la difesa ricorrente che la vicina di casa della vittima ha collocato gli spari provenienti dall'alloggio vicino alle ore 22.45, con ciò rendendo l'avvistamento dell'indagato alle ore 23.06 successive a molti chilometri di distanza, prova d'alibi della quale i giudicanti avrebbero dovuto tener conto.
2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, sul rilievo che i giudici di merito hanno valorizzato ai fini delle decisioni assunte le dichiarazioni rese dal LL nonostante queste sia state rese in violazione delle regole di cui alla norma appena richiamata. Osserva il difensore che il LL, quando nella immediatezza dei fatti, e cioè alle 5.20 del 18 settembre 2011, fu sentito dalla polizia era già nelle condizioni di indagato, di guisa che era necessario in quel frangente la presenza di un difensore;
non solo, rileva la difesa che anche alle 10.50 successive, allorché l'indagato venne sottoposto al prelievo dei residui di polvere da sparo, era indagato, di guisa che ogni informazione sommaria allora acquisita deve ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'art. 63 c.p.p. innanzi richiamato.
2.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge in relazione all'art. 360 c.p.p., in particolare lamentando che l'accertamento compiuto presso il laboratorio del servizio di polizia scientifica sia avvenuto senza avviso al difensore.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Giova qui ribadire, preliminarmente, che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Secondo costante insegnamento di questa Corte, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo).
Orbene, nel caso in esame alla motivazione impugnata non può negarsi scrupolo giuridico, correttezza argomentativa e logicità delle conclusioni assunte.
Hanno infatti valorizzato i giudici di merito dati sintomatici di indubbia rilevanza e gravità indiziaria, quale l'ora certa della morte (pochi minuti prima del ritorno a casa del coinquilino della vittima, avvenuto tra le 22.30 e le 22.45) la telefonata di 19 secondi fatta dall'indagato alla vittima pochi minuti prima del delitto (la telefonata è delle ore 22.18) quando l'indagato si trovava nelle immediatezze del luogo del delitto, il tentativo, intercettato con captazione ambientale presso la Questura, di accreditare un precedente incontro con la vittima alla presenza di altre persone, la presenza di residui di polvere da sparo sulla mano destra dell'indagato.
Ebbene, ai fini dell'emissione di una misura cautelare personale, per gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n. 35671) ed in applicazione della esposta lezione ermeneutica non può negarsi logicità e coerenza al giudizio di gravità indiziaria espresso nelle fasi di merito in riferimento al quadro probatorio come innanzi sintetizzato. A tanto oppone la difesa ricorrente, quando al complesso indiziario articolato dai giudicanti territoriali, sostanzialmente, la sola contestazione degli esiti della prova scientifica relativa allo stub, peraltro volta ad indebolire l'attendibilità dei risultati forniti dalla polizia scientifica, comunque inattaccabile nella conclusione che, sulla mano destra dell'indagato, a dodici ore di distanza dai fatti di causa, vennero rinvenuti residui di polvere da sparo, circostanza la quale, nella presente fase processuale, non può non avere valore indiziario, soprattutto in considerazione che i lamentati rilievi difensivi non possono negare l'esistenza dei residui e che il fondato pericolo di inquinamento probatorio per fattori ambientali molto si ridimensiona in riferimento ad un inquinamento che avrebbe coinvolto la sola mano destra e nessuna altra parte del corpo dell'indagato. Ulteriore rilievo difensivo portato all'esame della Corte e riferibile alla dedotta gravità indiziaria è la prova d'alibi accreditata dalla testimonianza della vicina di casa, la quale peraltro indica approssimativamente l'ora degli spari e rispetto alla quale, doverosamente, è stato privilegiato il ritrovamento del cadavere da parte del coinquilino della vittima, dato certo ed inequivocabile al di là di ogni incerto ricordo.
3.2 Rimangono i rilievi processuali, rispetto ai quali osserva la corte che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese (Cass., Sez. Unite, 25/02/2010, n. 152089) eppertanto se la persona, al momento in cui è stata sentita, era nelle condizioni di assumere tale veste (Cass., Sez. 2, 29/11/2011, n. 8094). Nel caso in esame appare pertanto di palese evidenza che a poche ore dal delitto l'attuale indagato non poteva affatto essere qualificato come tale, non avendo ancora acquisito gli inquirenti a suo carico nulla più che informazioni in ordine ad una sua probabile telefonata alla vittima pochi minuti prima che la stessa venisse uccisa. A parte ciò osserva la Corte che, comunque, le dichiarazioni dell'indagato rese in assenza del difensore non risultano particolarmente importanti, tanto da poter essere del tutto trascurate ai fini del quadro indiziario necessario per legittimare il provvedimento cautelare per cui è causa.
Quanto, infine, la terzo motivo di doglianza, richiama il Collegio l'insegnamento di questa Corte secondo cui, l'analisi spettroscopica sulle particelle di polvere da sparo prelevate a mezzo del cosiddetto "stub", è accertamento tecnico ripetibile e, dunque, per la sua esecuzione nel corso delle indagini preliminari non deve essere previamente avvisato il difensore dell'indagato, mentre i suoi risultati possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Cass., Sez. 6, 14/10/2008, n. 48415; Cass., Sez. 1, 28/02/2006, n. 15984) tanto in applicazione del disposto degli artt.359 e 360 c.p.p.. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013