Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3913 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula B 039 1 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro composta dai Magistrati: -R.G.N.20525/98 8345 Dott. Paolino Dell'Anno Presidente -Cron. "1 Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. -Ud.23.1 2000 " Florindo Minichiello "1 " Stefano M. Evangelista -Oggetto: " Gabriella Coletti Lavoro - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappre- sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con do- micilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente
contro
IO AR, elett.te dom.ta in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi che unitamente all'avv. Giovanni Ottolia del Foro di Genova la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controri- corso 314 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova n° 1626 in data 11/23 giugno 1998 (R.G. 8296/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Genova in data 24 maggio 1996 BO AR chiedeva dichiararsi il suo diritto alla pensione di inabilità o, in subordine, all'assegno di invalidità, con la conseguente condanna del Ministero dell'Interno alla eroga- zione della prestazione dovuta. Costituitosi il detto Ministero, il quale contestava la sus- sistenza dei requisiti socio-sanitari ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, il Pretore, con sentenza in data 28 maggio/4 giugno 1997, in accoglimento della doman- da subordinata, condannava il convenuto alla corresponsione dell'assegno di invalidità con decorrenza dal 1° giugno 1995. Proposto appello dal Ministero dell'Interno con ricorso depo- sitato il 1° dicembre 1997, resistito dalla BO, il Tribu- nale del luogo rigettava l'impugnazione, osservando: la normativa sulle provvidenze spettanti agli invalidi ci- vili, come delineata dalle norme di cui al D.P.R. 21 settem- 2 bre 1994 n. 698, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, suddivide il procedimento amministrativo per l'ottenimento di dette provvidenze in due fasi: la prima diretta all'accertamento del requisito sanitario, la seconda volta all'erogazione della prestazione;
la subordinazione dell'esperimento della seconda fase all'esito favorevole della prima riguarda il solo procedimen- to amministrativo, non quello giurisdizionale, del tutto au- tonomo dal primo, cosicché il soggetto che si sia visto di- sconoscere, in sede amministrativa, la sussistenza dello sta- to invalidante, può agire in giudizio per ottenere la condan- na del Ministero dell'Interno all'adempimento della presta- zione, alla quale esso solo è tenuto, previo accertamento dello stato invalidante, che, in tal caso, non deve essere necessariamente verificato in via preventiva;
nessun argomento a contrario può trarsi dal fatto che l'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 698/1994 espressamente san- cisca, (solo) per i procedimenti pendenti, la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sia per l'accertamento del requisito sanitario che per la erogazione del beneficio, poi- ché la norma, lungi dal prevedere, per i nuovi procedimenti, una duplice, distinta legittimazione in relazione ai due og- getti, intende invece chiarire che per i procedimenti già pendenti non si applica il disposto dell'art. 3, quarto comma 3 (recte: quinto comma), e quindi anche le impugnative in sede giurisdizionale dei provvedimenti negativi emessi dalle com- missioni sanitarie vanno proposte nei confronti del Ministero dell'Interno. Avverso questa decisione il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione. BO AR resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applica- - zione degli artt. 24 e 38 Cost., degli artt. 101, 102 e 103 cod. proc. civ., dell'art. 6, quinto comma, dell'art. 3, quinto comma, dell'art. 4, primo e secondo comma, del d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698 coordinati con l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.) - il Ministero dell'Interno, premesso che non risultava, in relazione a domanda ammini- strativa presentata dalla BO il 29 maggio 1992, che fosse intervenuto riconoscimento ai fini sanitari in sede ammini- strativa anteriormente alla data del 6 gennaio 1995 di entra- ta in vigore del d.p.r. n. 698/1994, sostiene che la configu- razione, ad opera della legge 24 dicembre 1993 n. 537, di due distinti procedimenti il primo peramministrativi, l'accertamento sanitario e il secondo per la concessione del- le provvidenze, facenti capo a distinti organi (commissioni mediche in un caso e prefetti nell'altro), comporta non solo che fino a quando la fase dell'accertamento sanitario non sia definita non è possibile far valere in sede contenziosa giu- risdizionale il diritto all'ottenimento della prestazione, ma anche che comunque in relazione a tale accertamento difetta la legittimazione passiva di esso Ministero dell'Interno, sussistendo invece, quella del Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del d.p.r. n. 698/1994 (in conse- guenza del sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della Regione sancito dalla sentenza n. 156 del 20 maggio 1996 della Corte costituzionale). Richiama il disposto dell'art. 6, quinto comma, del d.p.r. citato, il quale solo per le controversie pendenti ammette la legittimazione passi- va del Ministero dell'Interno in relazione sia all'accertamento sanitario che alla erogazione del beneficio. Afferma, in conformità a quanto deciso dalla Corte con sen- tenza 14 luglio 1998 n. 6894, che nelle controversie proposte dagli interessati davanti al giudice ordinario aventi per og- getto l'accertamento sanitario oppure l'erogazione delle provvidenze economiche, la legittimazione passiva spetta, ri- spettivamente, al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno. Rileva, infine, che la suddetta disciplina non appare in contrasto con l'art. 38 Cost., vertendosi in mate- ria di diritti soggettivi indifferenziati, genericamente ri- volti verso la collettività, con conseguente maggiore discre- zionalità da parte del legislatore, il quale ben può condi- zionarne la tutela al previo accertamento dello stato invali- dante. Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa ap- plicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), la- menta che non sia stata compiuta alcuna verifica sulla sussi- stenza dei requisiti c.d. socio economici, quali il reddito, l'età, l'incollocazione al lavoro. Il ricorso non è fondato. La prima questione che esso propone, concernente il presunto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno rispetto a domande, che, sebbene rivolte a conseguire il bene della vita>> costituito da prestazioni assistenziali in materia di minorazioni civili, implichino la contestazione delle conclusioni negative delle competenti Commissioni mediche in punto di sussistenza dei requisiti sanitari, è stata risolta, dopo iniziali oscillazioni della giurisprudenza della Sezione lavoro (v. sentt. 21 aprile 1999, n. 3973 e 14 luglio 1998, n. 6894), dalle Sezioni unite della S.C., le quali, con sentenza 12 luglio 2000, n. 483, hanno affermato il principio per cui, nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.P.R. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece 6 sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. Tale pronuncia ha trovato conferma nella successiva sentenza, delle stesse Sezioni unite, 3 agosto 2000, n. 529, secondo la quale, in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della 7 legge delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost.. La regola che se ne ricava si compendia nel riconoscimento della sostanziale ininfluenza, sul piano giudiziario, della diversa competenza amministrativa in punto, rispettivamente, di valutazione della condizione invalidante dell'assistito e di erogazione delle relative provvidenze, dovendosi, in ogni caso, cioè anche quando l'oggetto della controversia si limiti all'accertamento di tale condizione, escludere che la pretesa di quest'ultimo di ottenere i benefici conseguenti al suo stato invalidante possa trovare un legittimato passivo diverso dal soggetto obbligato alla suddetta erogazione. Si tratta, in sostanza, della riaffermazione del principio delle normale coincidenza della legittimazione processuale con la titolarità del rapporto in contestazione, onde quella regola è destinata ad operare in modo identico, quale che sia il radicamento amministrativo dell'organo competente all'accertamento sanitario, si tratti cioè di una Commissione operante presso l'U.S.L, come nel caso di specie, o della Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. A questi principi reputa il Collegio di doversi uniformare, attesa la funzione di nomofilachia privilegiata che l'art. 374, secondo comma, cod. proc. civ. conferisce alla giurisprudenza delle Sezioni unite della S.C. e considerate, poi, la persuasività delle ragioni esposte nelle citate sentenze, nonché per l'assenza, nelle difese di parte ricorrente, di considerazioni che non trovino adeguata confutazione in tali precedenti o che inducano a plausibile dissenso. La doglianza di cui al secondo motivo è inammissibile. Poiché gli accertamenti di cui il Ministero lamenta l'omissione sono impliciti (in senso favorevole all'assistita) 8 nella sentenza del Pretore che ebbe a riconoscere il diritto all'assegno di invalidità, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto proporre le sue censure su tale questione al giudice di appello. Dalla sentenza impugnata non risulta che ciò sia avvenuto, e, pertanto, su di essa si è formato il giudicato. Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo stata la domanda rite et recte proposta nei confronti del ricorrente Ministero, quale soggetto obbligato all'erogazione delle prestazioni pretese dalla parte privata. L'anteriorità del ricorso al formarsi della giurisprudenza delle Sezioni unite, sopra richiamata, induce a ritenere sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 IL PRESIDENTE Vulin muammo IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Buns AdornwellВино Shill I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria O A L 0 S L 1 S . A O oggi,1.9. MAR. 2001 B T T , I R A D A 3 S ' 3 E L A IL CANCELLIERE 5 P L T S E S . I D O N N I P G S M 3 O I N 7 E - A A S 8 D D - I 1 E A E , 1 T O O N R E T T E G G A O 9