Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9078
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9078
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9078
    Data del deposito : 5 luglio 2001

    Testo completo