Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione dell'affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore, ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9078 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PI ON, elettivamente domiciliato in ROMA LRE FLAMINIO 22, presso lo studio dell'avvocato SACCO FABIO, difeso dagli avvocati PEZONE ANGELO, SABBATELLI NICOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G G BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GENTILE GIAN MICHELE, difeso dall'avvocato DAL CANTO SORIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
HI UG;
- intimato -
avverso la sentenza n. 717/98 del Tribunale di LIVORNO, Sez. I emessa il 7/10/1998, depositata il 20/10/98; R.G. 756/1991;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato NICOLA SABBATELLI;
udito l'Avvocato GIACOMO MEREU (per delega dell'Avv. Soriano Dal Canto);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.7.1988 NT OG, titolare di agenzia immobiliare, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Cecina, SI AR per il pagamento della somma di lire 1.785.000 a titolo di provvigione per la mediazione svolta nella compravendita con la quale il convenuto aveva acquistato al prezzo di lire 75.000.000 un appartamento al mare in Marina di Cecina. Il AR contestava la pretesa, eccependo che la mediazione era stata prestata non dall'attore, ma da UG IE, cui la provvigione era stata da lui corrisposta e che, perciò, chiamava in giudizio ai sensi dell'art. 106 c.p.c... L'adito pretore, con sentenza depositata il 22.12.1990, rigettava la domanda e condannava l'attore alle spese tutte del giudizio. Sul gravame del OG il tribunale di Livorno, con sentenza del 7.10.1998, in accoglimento della impugnazione, condannava SI AR a pagare la provvigione nella misura richiesta dall'appellante.
Ai fini che ancora interessato, i giudici di appello - premesso che non era rilevante prendere posizione sull'eventuale revoca tacita dell'incarico e che era, invece, decisivo verificare se tra la conclusione dell'affare e l'opera del OG sussisteva un nesso di causalità - consideravano che era stata fornita la dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa sulla scorta della espletata prova orale, nella attendibile deposizione di un testimone sul fatto che il OG aveva accompagnato il AR a visitare l'appartamento e che costui aveva trovato l'immobile di suo gradimento e ne aveva discusso il prezzo con le altre condizioni di vendita.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso SI AR, il quale affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso NT OG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo della impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione di legge circa la ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare ai sensi dell'art. 1755, 1^ comma, cod. civ. - il ricorrente assume che il giudice di appello non avrebbe tenuto contro che egli aveva revocato l'incarico, conferito al OG, di procurargli un acquirente dell'immobile, poiché, dopo circa un anno dal medesimo incarico, nessuna utile indicazione gli era pervenuta dallo stesso (essendo l'immobile risultato difficilmente alienabile al prezzo elevato richiesto come corrispettivo), tanto che la vendita era stata conclusa successivamente, in virtù della mediazione interposta da altri. Con il secondo mezzo di doglianza, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente denuncia la omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che il giudice di merito si era limitato ad affermare che la revoca dell'incarico al OG costituiva circostanza irrilevante, senza alcuna motivazione in ordine a detta sua conclusione e senza altra giustificazione circa il nesso di causalità tra definizione dell'affare e comportamento dello stesso OG.
I due motivi di impugnazione - che vanno esaminati congiuntamente quali aspetti collegati della medesima censura - non sono fondati. Premesso, infatti, che, in via generale, deve ammettersi per certo che al mediatore spetta il compenso di provvigione pur in assenza di un incarico specifico, purché sussista il rapporto di causalità tra il suo operato e la conclusione dell'affare, come nel caso in cui le parti siano state poste in relazione tra loro a tal fine (ex plurimis: Cass., n. 4742/98), deve questo giudice di legittimità ribadire, altresi, che il diritto del mediatore deve essere riconosciuto anche quando la attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile come fattore esclusivo determinante la conclusione dell'affare, risultando sufficiente, invece, che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l'attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga, per contro, in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell'esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione (da ritenersi inidonei ad incidere sull'efficienza causale, esclusiva o concorrente, dell'opera del mediatore), ovvero dell'eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle stesse trattative (Cass., n. 7048/97;
Cass., n. 392/97). In relazione al delineato ambito del nesso di causalità tra intervento del mediatore e conclusione dell'affare, la decisione del giudice di merito non è certamente criticabile laddove esprime l'opinione che, nel caso di specie, costituiva circostanza irrilevante la avvenuta revoca dell'incarico al OG, il cui intervento era stato determinante alla conclusione della vendita da parte di soggetti da lui messi in contatto, senza che detto contratto fosse da attribuire all'opera esclusiva di altra attività di mediazione di un soggetto diverso.
Invero - e la motivazione sul punto è logica, coerente e non contraddittoria, essendo basata sulla compiuta valutazione della prova testimoniale, nella ritenuta piena attendibilità dei testi esaminati - i giudici di appello hanno accertato che nel giugno del 1987 SI AR si recò presso l'agenzia del OG manifestandogli l'intenzione dell'acquisto di un appartamento al mare;
che il OG gli propose l'immobile di proprietà del Martinucci e l'accompagnò a visitare la casa;
che l'acquirente trovò l'immobile di suo gradimento e ne discusse il prezzo e le altre condizioni di vendita. Sulla scorta dei suddetti elementi, il tribunale ha ritenuto provato sia l'intervento del OG che la efficienza causale di esso nella conclusione della vendita, in considerazione della identità dell'immobile proposto con quello acquistato, della identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore e della stretta successione temporale tra la visita dell'appartamento ed il successivo acquisto. Nè occorreva, inoltre, una volta stabilito quanto innanzi, che il giudice di merito accertasse anche che la stipulazione della vendita aveva fatto seguito immediato al procurato. incontro delle parti contraenti e che, nella presenza del OG, fossero state definite tutte le condizioni di acquisto dell'immobile, quali indicate nel contratto definitivo.
Al fine di stabilire se sussiste una sostanziale identità tra l'affare intermediato e l'affare concluso, non è, infatti, richiesta la immediatezza tra l'opera svolta ed il perfezionamento del negozio tra le parti, che ben può seguire anche dopo un apprezzabile lasso di tempo dal provocato incontro tra i contraenti e avere ad oggetto clausole o altre modalità, relative anche alla misura del prezzo in caso di vendita, diverse da quelle eventualmente suggerite dal mediatore.
Con il terzo motivo del ricorso - denunciando, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la alterazione del fatto - assume il ricorrente che il giudice di merito avrebbe motivato in modo insufficiente circa la attendibilità di un teste, dato che non si era considerato che esso era un dipendente del OG ed era incorso in dichiarazione non conforme al vero in ordine alla data di conferimento dell'incarico al suo datore di lavoro.
La censura è inammissibile, in quanto propone in questa sede una evidente "quaestio facti", diretta ad ottenere dal giudice di legittimità una valutazione del mezzo di prova diversa da quella effettuata dal giudice di merito in base a motivazione ritenuta congrua.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio nella misura determinata in dispositivo.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 156.000 oltre lire 1.300.000 (unmilionetrecentomila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2001