Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
Non è rimediabile con lo strumento della correzione di errore materiale, in quanto statuizione derivante, invece, da errore concettuale, l'illegittima concessione, in sentenza, del beneficio della sospensione condizionale della pena, suscettibile di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinari mezzi di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Se il reato è prescritto il giudice penale deve pronunciarsi sulle questioni civiliLaface Nadia · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2010, n. 33960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33960 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
33960 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 10/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERLUIGI ONORATO
- Presidente - SENTENZA
CLAUDIA SQUASSONI
- Rel. Consigliere - N.871 Dott.
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 39446/2009 Dott. GIOVANNI AMOROSO
Dott. LUIGI MARINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LI US N. IL 14/09/1948
2) LI IN N. IL 04/01/1951
avverso l'ordinanza n. 389/2006 TRIB.SEZ.DIST. di MASCALUCIA, del 17/07/2009
l'impugurato sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/ste/sentite le conclusioni del PG 3. Dott. answellare sunta plavedimento.
Udit i difensor Avv.;
Con ordinanza 17 luglio 2009, il Giudice della esecuzione ha proceduto, a sensi dell'art. 130 cpp, ad eliminare l'errore materiale- concernente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena- contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Catania sd Mascalucia in data 16 ottobre 2007
nei confronti di IA GI e IA NI.
Per l'annullamento della ordinanza, i condannati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge;
rilevano che la correzione esula dall'ambito di applicazione dell'art. 130 cpp perché ha determinato una modifica fondamentale del provvedimento sia pure illegittimamente adottato.
La censura è meritevole di accoglimento.
La procedura di correzione degli errori materiali costituisce un rimedio per eliminare le irregolarità del provvedimento giudiziale
(che non determinano nullità e non incidono su elementi essenziali della pronuncia) costituite la sviste, omissioni, lapus calami oppure per integrare il provvedimento con statuizioni accessorie e consequenziali non implicanti valutazioni discrezionali.
Consegue che gli interventi correttivi,epurativi o integrativi, su di una sentenza sono ammissibili sempre che la correzione non alteri il contenuto dell'atto, introducendo elementi estranei alla ratio decidendi o ne determini una radicale modifica.
Pertanto, non era rimediabile con lo strumento previsto dall'art. 130 cpp l'illegittima concessione della sospensione condizionale della pena;
la relativa statuizione non derivante da errore materiale, ma concettuale era suscettibile di essere rimossa con gli ordinari mezzi di impugnazione non attivati.
PQM
La Corte annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Roma, 10 giugno 2010
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DEPOSITATA IN CANER
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(dott. Fibrella Mohsi
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