Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale relativamente al provvedimento con cui il giudice abbia dichiarata estinta per indulto la pena pecuniaria di importo superiore a quello massimo previsto per legge, risolvendosi detta correzione in una modificazione essenziale dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2007, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
4 747 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 12/12/2007
SENTENZA
N. 01265 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VITALONE CLAUDIO PRESIDENTE
1. Dott. CORDOVA AGOSTINO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 033525/2007 ft 2.Dott.DE MAIO GUIDO
3.Dott. GRASSI ALDO "
"1
4.Dott.PETTI CIRO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/02/1948 1) TE TI
N. IL 16/08/1948 2) NT GIULIANA
avverso ORDINANZA del 03/07/2007
GIP TRIBUNALE di AVELLINO
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. 1220 Gracchius the he sentita la relazione fatta dal Consigliere
DE MAIO GUIDO
chresto l'annullaments sense ve dell'rdinandre di povretione. aldito il difurore Avv. Poliphore: Ivan de Nappal.
Con decreto penale in data 30.1.2007 il GIP del Tribunale di Avellino dichiarò "interamente condonata" la pena di € 18750 di ammenda ciascuno inflitta a DE RE e a UL NT in ordine ai reati di cui agli artt. 142-146 e 181 d.l.vo 42/
04 e 31-44 dpr 380/01. Divenuto esecutivo il detto decreto, il medesimo GIP emise in data 3.7.2007 ordinanza di correzione di errore materiale, disponendo che "il decreto penale n.41/07, esecutivo il 27.2.2007 venga corretto sostituendo alle parole pena interamente condonata le seguenti: pena condonata nella massima misura di € 10000,00 ciascuno.
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, il quale denuncia con unico motivo inosservanza dell'art. 130 cpp, in quanto tale norma “prevede solo la rettifica delle omissioni o degli errori che non comportano una modificazione essenziale dell'atto...; viceversa il GIP ha provveduto a correggere un giudicato con una sostituzione della decisione in esso contenuta".
Il ricorso è fondato, in quanto effettivamente l'art. 130 cpp prevede la correzione degli atti "inficiati da errori od omissioni che non comportano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto”. Nel caso in esame, per contro, è evidente che la disposta correzione si risolve, per l'appunto, in una modificazione essenziale dell'atto, passandosi dalla disposizione di una pena condonata per l'intero a una pena condonata solo entro un ben preciso limite: si passa, in concreto, da un condono di € 18750 a un condono di € 10.000, per effetto del quale gli imputati che, in forza della disposizione del condono per l'intero, nulla avrebbero dovuto corrispondere, si vedrebbero costretti a pagare l'esubero rispetto alla somma di € 10.000 (pena condonata "nella massima misura di € 10000,00"). Ne deriva che l'ordinanza impugnata, in quanto viziata da una radicale violazione dell'art. 130 cpp, deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deliberato il 12.\12.2007
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
S A DEPOSITATA
GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Pacio Mensurati)