Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di misure di cautela personale, l'esigenza cautelare di prevenzione dell'inquinamento probatorio deve riferirsi a condotta propria dell'indagato e non di eventuali concorrenti nel reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2007, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 29/01/2007
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 174
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 25388/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ MINORI di SASSARI;
nei confronti di:
1) ON EL, N. IL 21/12/1989;
avverso ORDINANZA del 13/06/2006 TRIB. LIBERTÀ MINORI di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARTELLA ILARIO SALVATORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario, di rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, adito ex art. 310 c.p.p., con provvedimento in data 13.6.2006, rigettava l'appello proposto dal procuratore della Repubblica presso l'omonimo Tribunale, avverso l'ordinanza del G.I.P. datata 3.6.2006, che aveva convalidato l'arresto del minore ON IE ed applicato nei suoi confronti la misura cautelare delle prescrizioni per la durata di due mesi, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish).
2. Avverso tale provvedimento, il P.M. ricorre per cassazione ribadendo la richiesta (già formulata in sede di convalida dell'arresto del giudicabile) della misura della custodia cautelare del ON, stante la necessità di accertare l'eventuale esistenza di correi o fornitori al minore di sostanze droganti, correlata tale esigenza alla ipotizzazione del più grave delitto di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, allo stato non contestabile per la scarsità di indizi possibili di ulteriore approfondimento, ma che potrebbero essere cancellati o modificati ove il ON rimanesse in libertà.
3. Il ricorso è infondato.
Rileva questa Corte che non vi è dubbio che le esigenze cautelari debbano essere riferite esclusivamente alla responsabilità dell'indagato, a carico del quale devono emergere i gravi indizi di cui all'art. 273 c.p.p. e devono essere relative al reato per cui si procede e non ad altro reato.
Questo stretto rapporto tra l'esigenza cautelare e la persona dell'indagato cui è applicata la misura cautelare emerge con tutta chiarezza nelle ipotesi di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), in cui la norma collega il concreto pericolo alla persona dell'indagato (o imputato).
Quanto all'ipotesi dell'esigenza cautelare di evitare il pericolo di inquinamento probatorio, il rapporto che deve legare esigenza cautelare, indagato e reato per cui si procede, emerge dal coordinamento dei principi fissati dagli artt. 273 - 274 c.p.p. Occorre, infatti, per applicarsi la misura cautelare, che a carico dell'indagato vi siano gravi indizi di colpevolezza e che vi sia il concreto pericolo che egli ostacoli o impedisca che detto quadro gravemente indiziario della sua responsabilità si trasformi in prova. Consegue che il pericolo di inquinamento della prova che l'indagato sottoposto a misura cautelare può compiere, è rilevante, ai fini dell'art. 274 c.p.p., lett. a), solo se investe l'attività criminosa posta in essere da lui e non se investe quella di eventuali altri concorrenti (cfr.: Cass., Sez. 6^, 30.5.1995, Stilo). Nella fattispecie, l'ordinanza impugnata motiva l'inesistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), sotto il profilo della mancanza del concreto pericolo di inquinamento della prova, atteso che l'indagato ha ammesso ampiamente il fatto a lui contestato, attribuendosi la detenzione sia della sostanza stupefacente trovata sulla sua persona e nella sua abitazione, sia di quella rinvenuta nel garage dell'amico CA LO LB e fornendo, in proposito, un'argomentazione verosimile circa i motivi che lo avevano indotto a custodire la sostanza nel garage del CA. Consegue da quanto sopra, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007