Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 6521
CASS
Sentenza 1 dicembre 1998

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In materia di decorrenza di termini, quando la legge fa riferimento come a capo o punto fermo, al "dies ad quem" anziché al "dies a quo", il "dies" finale - a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, per regola generale, non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il "dies" iniziale, che, funzionando come capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Ne discende che, in tema di riesame delle misure coercitive il termine di "almeno tre giorni prima", stabilito dall'art. 309 comma 8 per la tempestiva comunicazione o notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente tale data, e pertanto va considerato di tre giorni non liberi prima dell'udienza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 6521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6521
    Data del deposito : 1 dicembre 1998

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