Sentenza 1 dicembre 1998
Massime • 1
In materia di decorrenza di termini, quando la legge fa riferimento come a capo o punto fermo, al "dies ad quem" anziché al "dies a quo", il "dies" finale - a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, per regola generale, non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il "dies" iniziale, che, funzionando come capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. Ne discende che, in tema di riesame delle misure coercitive il termine di "almeno tre giorni prima", stabilito dall'art. 309 comma 8 per la tempestiva comunicazione o notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente tale data, e pertanto va considerato di tre giorni non liberi prima dell'udienza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/1998, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1.12.1998
1. Dott. Giovanni Badia Consigliere SENTENZA
2. " Franco Marrone " N.6521
3. " Renato L. Calabrese " REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe Sica " N.34538/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI AC AN, nato a [...] il 9 novembre I951
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 6 giugno I998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso. O S S E R V A
Con l'ordinanza impugnata è stato confermato dal Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, l'analogo provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha di sposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Di AC AN, persona sottoposta a indagini per sequestro di persona ed altro. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Con il primo lamenta la mancata osservanza, ritualmente eccepita in sede di riesame, del termine di tre giorni - che assume doversi intendere liberi - previsto dall'art. 309 comma 8 c.p.p. per la notifica dell'avviso di udienza all'indagato.
Con il secondo denuncia altresì violazione dell'art. 309 comma 5 e 10 c.p.p., per essere la decisione intervenuta oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione dell'impugnazione, con l'effetto di avere determinato - secondo il dettato della sentenza della Corte cost. n. 232 del 22 giugno 1998 - la caducazione della misura cautelare.
Con il terzo deduce difetto di motivazione sui presupposti di cui agli artt.273 e 274 c.p.p.. Il ricorso è infondato.
I. Non ignora il collegio che sul tema oggetto del primo motivo v'è contrasto di giurisprudenza.
Favorevoli alla tesi esposta dal ricorrente sono non poche decisioni di questa Corte (fra le altre: Cass.Sez.I, C.c.IO marzo 1992, Sessa;
conf.mass.I94I97, I934I3, I9I7II).
In tutte si afferma che con l'espressione "almeno tre giorni prima" di cui all'art.309 comma 8 c.p.p. non può in tendersi che i giorni che compongono il termine devono essere interi e liberi. Reputasi tuttavia di dover aderire all'indirizzo (cfr., da ultimo, Cass.Sez.VI, C.c.3 febbraio I993, Piacentini). Ciò per il decisivo rilievo che quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al 'dies ad quem' anziché al 'dies a quo', il 'dies' finale - a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro - viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, per regola generale, non deve essere considerato nel termine il 'dies' iniziale, che, funzionando come capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola.
Ne discende che il termine di "almeno tre giorni prima", stabilito dall'art.309 comma 8 per la tempestiva comunicazione o notificazione dell'avviso della data fissata per l'udienza di riesame, va calcolato a partire dal primo giorno, immediatamente precedente tale data, e pertanto va considerato di tre giorni non liberi prima dell'udienza stessa.
Nel caso in esame l'avviso per l'udienza del 6 giugno 1998 risulta notificato all'indagato il 3 giugno precedente, sicché, dovendo tale giorno essere computato nel termine, l'avviso è da ritenere senz'altro tempestivo.
2. Non sussiste neppure la violazione dell'art.309 comma 5 e I0 c.p.p.. È sufficiente rilevare a riguardo che dal 26 maggio 1998, data di presentazione della richiesta di riesame, al 9 giugno successivo, giorno nel quale risulta depositato il dispositivo della deliberazione ora impugnata, corrono per l'appunto quindici giorni, termine entro il quale - sulla traccia segnata dalla richiamata decisione della Corte cost. - deve intervenire la pronuncia del giudice del riesame, pena la sanzione di inefficacia della misura cautelare.
3. Quanto alle altre censure, se ne deve dichiarare la palese inammissibilità.
Nessuna critica, se non la mera asserzione di violazione dell'art.273 c.p.p., l'elaborato del ricorrente svolge nei riguardi dell'apparato argomentativo esibito dall'impugnato provvedimento a sostegno della ritenuta qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.
Enunciata con non sufficiente specificità, perché affidata ad affermazioni apodittiche, è la censura che attiene al presupposto cautelare della misura, la quale peraltro ignora del tutto quanto il giudice 'a quo' ha (altrettanto bene) evidenziato in ordine alle ravvisate esigenze probatorie.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il I dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 1999