Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Nel reato di apologia del fascismo, di cui all'art. 4 della legge n. 645 del 1952, l'interesse protetto è l'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale, per cui il singolo cittadino non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, né a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2014, n. 40629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40629 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 01/04/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 1029
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 41445/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB RI N. IL 09/02/1962 parte offesa;
nel procedimento c/:
ON IR N. IL 30/01/1984;
UR HO N. IL 19/11/1977;
avverso il decreto n. 8340/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del 18/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. In data 4 agosto 2012 il GIP del Tribunale di Padova disponeva l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico di AN KO e LA MA per l'ipotesi di reato di cui alla L. n. 645 del 1952, art.
4. Ad avviso del giudice di merito le indagini svolte non avevano evidenziato l'esistenza di concreti elementi del reato di apologia del fascismo - idonei a sostenere l'accusa in giudizio - in rapporto ai contenuti di un manifesto diffuso dal Movimento Fascismo e Libertà - Partito Socialista Nazionale, oggetto di attenzione investigativa sulla base di un esposto inoltrato da AT EN.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione AT EN, lamentando l'intervenuta violazione del contraddittorio, non avendo ricevuto comunicazione della richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2. Il ricorrente, al di là di censure di merito e in diritto relative al contenuto del decreto, rappresenta la sua qualità di persona offesa. Le indagini sono derivate da un esposto a sua firma, in cui si chiedeva espressamente di ricevere avviso, redatto anche nella qualità di segretario della sezione locale del partito Unione di Centro.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, pur dando per scontato l'omesso avviso, per manifesta infondatezza dei motivi addotti. L'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. va ritenuto atto necessario lì dove il soggetto che ha chiesto di poter interloquire sugli sviluppi del procedimento rivesta la qualità formale di persona offesa. Per tale si intende - come da ormai costante orientamento giurisprudenziale - il soggetto titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato (tra le molte, Sez. 3 n. 62229 del 14/01/2009 Rv. 242532) e ciò pone la necessità di una stretta correlazione tra la posizione soggettiva individuale e il contenuto (rectius la direzione di tutela) della disciplina incriminatrice. Nel caso in esame la Legge Scelba - n. 645 del 1952 - mira a rendere effettiva la 12^ Disp. Trans, della Costituzione, che prevede - quale corollario dell'approdo al sistema democratico di rappresentanza politica - il divieto di ricostituzione (sotto qualsiasi forma) del disciolto partito fascista.
Al di là dell'analisi del contenuto precettivo delle singole norme - che esula dall'ambito della presente decisione - è evidente che il bene giuridico oggetto di tutela è la stessa integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale (con le sue ricadute in tema di divieto del ricorso alla violenza come metodo di lotta politica e rifiuto di atteggiamenti discriminatori basati su condizioni o qualità personali) il che esclude il rilievo individuale della posizione giuridica tutelata.
Il singolo cittadino, interessato al mantenimento delle garanzie e degli equilibri costituzionali, è tutelato dalle disposizioni incriminatrici in questione (che non concernono il compimento di specifici atti lesivi della integrità fisica o morale di individui determinati) in modo indiretto ed in quanto membro di una comunità che si riconosce nei valori fondanti della costituzione repubblicana. Non può dirsi pertanto portatore - in tale veste - della qualità di persona offesa nel senso prima descritto.
Nè può dirsi diversa la condizione del ricorrente in rapporto all'impegno politico svolto in una articolazione locale di un partito politico, posto che ciò non influisce sul dato prima illustrato, restando la ipotetica lesione riconducibile ad interessi generali dell'intera collettività e non di singole formazioni politiche di ispirazione democratica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in Euro 1,000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014