Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6623 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
06623 / 02 R.G. 1380/1999 Udienza del 4.2.2 2 9 IN NOMS DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Con 18971 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott Bruno Saccucci Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Paolini UFFICIO COPIE Consigliere CANCELLERIA Consigliere rel. Richiesta copia studio Dott. Eugenio Amari dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 0,77 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere 9 MAG. 2002 Dott. Achille Meloncelli Consigliere il IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FR ER, AP OM, AP PA, AP RA e AP RT per sé e per gli altri eredi di AP TO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cataldo D'Andria e Pietro Boria presso il cui studio in Roma, via Giorgio Vasari 4, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso -ricorrenti- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 43, n. 384/43/1997, del 30.10/28.11.1987. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.2.2002 dal CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
UFFICIO COPIE Udito il difensore dei contribuenti;
CANCELLERIA Richiesta copia studio spee== dal Sig. Spee 689 €1072 per diritti 3/5/02 1 IL CANCELLIERE Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. TO De Augustinis, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con atto in data 25.2/14.3.1985 l'Ufficio del registro di Roma notificava ai ricorrenti, promittenti venditori di un appartamento sito in Roma, via Claudio Asello 13, avviso di accertamento con il quale il valore dell'immobile, trasferito con sentenza dal Tribunale di Roma ex art. 2932 c.c. ai promissari acquirenti Bruno Gava e Natalina Marsella, veniva rettificato in lire 108.000.00 in luogo di quello dichiarato di lire 13.200.000. I venditori proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che, con sentenza in data 13.12.1986, dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere avendo i contribuenti presentato istanza di condono ai sensi della legge 516/1982. L'Ufficio del registro proponeva appello deducendo che l'istanza di condono presentata dai ricorrenti concerneva la definizione agevolata della sola Invim principale e non di quella complementare dovuta a seguito di avviso di accertamento di maggiore valore. La Commissione tributaria regionale accoglieva l'appello dell'Ufficio, di guisa che l'Ufficio emetteva avviso di liquidazione in base al valore in esso accertato. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti deducendo: - la violazione dell'art. 31 della legge 516/1982 in quanto, a seguito della そ domanda di condono, l'imposta doveva essere liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato aumentato del 20 per cento;
che, essendo avvenuto il pagamento dell'Invim in base a detta norma, l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio "medio tempore" doveva ritenersi illegittimo e quindi nullo;
- che era pertanto condivisibile la decisione della Commissione provinciale che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2 - che era inconferente il rilievo della Commissione regionale che il condono riguardava esclusivamente l'imposta principale, posto che l'invim complementare E era stata liquidata solo in un momento successivo alla presentazione dell'istanza; che la pronunzia della Commissione regionale era carente di motivazione - per quanto concerneva le censure mosse dai contribuenti nell'atto di appe active al difetto di motivazione dell'atto di accertamento e all'erroneità dei presupposti di fatto in esso considerati. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in Bede. Motivi della decisione Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, Cass. 2807/1999; Cass. 657/2000; Cass. 717/2000; cfr. anche Cass. 1217/2001), il ricorso a pena di per cassazione, nelle controversie tributarie, deve essere proposto, inammissibilità, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in persona del Ministro e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Invero, la soggettività processuale degli uffici tributari si conclude con il giudizio d'appello, sicché il singolo ufficio é privo di soggettività esterna per quanto attiene al giudizio di cassazione. Nel caso di specie il ricorso é stato invece proposto nei confronti dell'Ufficio periferico che ha emesso il provvedimento impositivo e notificato al medesimo (Ufficio del registro di Roma). Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'intimata attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
CORIE dichiara inammissibile il ricorso. E U Q I Z Roma 4.2.2002 A 1 Presidente S Il Consigliere est. Nerver. per DEPOSITATO IN CANCELLEBUZ IL CANCELLIERE C1 AR Casang Oggi IL CANCELLIERE G A AR SA