Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2001, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORT E SUPREMA DI0102 740 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ITALIANO ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 2072/98 Cron. 942 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere Ud. 16/11/00 Consigliere - CORTE SUPREMADI CASATIONE Dott. Giovanni MAMMONE UFFICIC D E Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig L-SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 300 sul ricorso proposto da: 11 25 GEN 2001 IL CANCELLIERE - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, CORNE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Rilasciata copia legale al Sig. A GOST IN presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE il 13 FEB 2001. IL CANCELLIER: GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro . NT TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI 2000 FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in 4730 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 222/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 11/11/97 R.G.N. 393/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 27.3.1997 l'Inps impugnava la sentenza emessa in data 27.3.1996 con la quale il RE di Terni l'aveva condannata a corrispondere a FA NG l'indennità di malattia per il periodo 2.1°.1991/11.10.1991, oltre alle spese di causa. Deduceva l'Istituto che erroneamente il RE aveva ritenuto giustificata l'assenza dell'assicurato alla visita di controllo del 18.11.1991, non essendo stata provata l'improrogabile esigenza dello stesso di recarsi dal proprio medico di fiducia durate le fasce orarie prescritte. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Terni confermava la sentenza di primo grado osservando che era rimasto provato sia la coincidenza oraria delle due visite, quella di controllo "fiscale” e quella svolta presso il medico di fiducia, sia la circostanza che quest'ultima poteva essere effettuata R solo dalle 17 alle 19, e quindi, durante le fasce orarie di reperibilità prescritte dalla legge. Avverso detta sentenza l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'intimato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE -Con l'unico motivo deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art.5 del d.l. n.464/83 convertito nella legge n. 638/83, nonché erronea e insufficiente motivazione della sentenza lamenta l'Istituto ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto giustificata l'assenza dell'assicurato dalla visita di controllo sol perché coincidente con la pur provata visita medica effettuata presso il proprio medico curante, e senza alcuna dimostrazione dell'indifferibilità di questa seconda visita. Il motivo è fondato 3 Questa Corte ha in più occasioni chiarito che l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso inevitabile l'allontanamento dell'assicurato dalla propria dimora, il che può avvenire per l'imprevista necessità di ricorrere all'intervento curativo, ovvero ad accertamenti specialistici non differibili presso il proprio medico di fiducia, coincidenti con le fasce orarie di reperibilità. Grava sul lavoratore l'onere di dimostrare non solo la ragione RS dell'allontanamento, ma anche l'indifferibilità del medesimo, in ragione delle impellenti esigenze di cura ovvero della necessità di evitare un aggravamento delle proprie condizioni di salute. La valutazione del giudice di merito in proposito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico - giuridico, è incensurabile in sede di legittimità (da ult. Cass., 26 maggio 1999, n. 5150) Orbene nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio dettato dalla citata normativa il quale, come già accennato, dev'essere inteso nel senso che il giustificato motivo di esonero del lavoratore dall'obbligo di reperibilità a visita di controllo che esclude la decadenza dal trattamento economico di malattia - pur non identificandosi con il concetto di forza maggiore, presuppone tuttavia un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile e si configura solo in presenza di un ragionevole impedimento. Ne consegue che quando il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione allo scopo di effettuare una visita presso il proprio medico 4 curante, perché tale motivo di assenza dal proprio domicilio possa considerarsi giustificato (agli effetti della normativa indicata) occorre che risulti rigorosamente accertato in sede di merito non solo che la visita medica fosse indifferibile, ma anche che le modalità prescelte dal lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (Cass., 23 dicembre 1999, n. 14503; conf. Cass., 12 dicembre 1997, n. 12575). Come emerge dalla sentenza impugnata, l'NG non ha fornito alcuna prova circa l'indifferibilità né dell'urgenza della visita privata, circostanze queste che non risultano neanche dal certificato medico rilasciato dal suo sanitario di fiducia. L'assicurato non ha nemmeno assolto all'onere corrispondente al dovere di diligenza che la normativa impone all'interessato per il rispetto degli evidenti superiori interessi che presiedono a tutta la disciplina sui controlli di malattia di comprovare l'indisponibilità del medico curante ad effettuare la visita in orari diversi, o l'impossibilità di ricorrere ad altro medico di fiducia. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Poiché non risultano prospettate circostanze ulteriori o diverse rispetto alla sola circostanza dedotta circa la coincidenza cronologica della visita "privata" con le fasce orarie di reperibilità, non appaiono necessari accertamenti in fatto, il che consente a questa Corte di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, c.1 c.p.c., e, dunque, di respingere le domande dell'intimato. Nulla per le spese dell'intero giudizio, trattandosi di controversia relativa a prestazione previdenziale ed assistenziale, non ricorrendo nella specie l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temerarie quale deroga al regime di cui all'art. 152 disp. att. codice di procedura civile.
P.Q.M.
5 la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, respinge la domanda di FA NG. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente кр Rosario be UunisРорито Shille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria C I O T I C oggi, 25.6EN. 2001 I V I N I S 7 L IL COOLABORATORE A L 3 N DI CANCELLERIA O 5 O I V I A 3 T R V S O 1 I E G 1 N N - O S J 8 D - O N 4 I S I S V E T N Ɑ I V E N 9 L I O I T S O A O ' V Ɑ I 10