Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 1
Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica delle sostanze alimentari)è indispensabile che il prodotto alimentare si presenti oggettivamente "insudiciato" o, alternativamente, "infestato da parassiti" ovvero "alterato", senza che tali circostanze possano essere desunte dalle condizioni di conservazione dell'alimento, atteso che, trattandosi di reato di pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può farsi discendere dalla ulteriore presunzione che lo stato previsto dalla citata lett. d) discenda dalle condizioni ambientali nelle quali l'alimento viene tenuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2000, n. 9449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9449 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente del 15/06/2000
1. Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere N. 2395
3. Dott. LUIGI PICCIALLI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO CARLO Consigliere N. 8025/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT NA, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 6265/99 del 28/9.20/10/99, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale, W. De Nunzio, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 18/6/98, il Pretore di Napoli condannava MP NN alla pena di mesi 1 di arresto e L. 600.000 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 5 lett. d) e 6 L. n. 283/1962 (detenzione per vendere di pane insudiciato), accertato il 21/12/95. La Corte di Appello di Napoli, su impugnazione dell'imputato, con la sentenza indicata in premessa, confermava integralmente la decisione pretorile.
Ricorre per cassazione la MP, deducendo: 1) inosservanza di norme processuali (art. 606 lett. 'c' c.p.p.) con riferimento agli artt. 546 lett. 'e' e 125, comma 3, c.p.p., non avendo i giudici del merito dato alcun rilievo alle dichiarazioni favorevoli alle tesi difensive, riguardanti il perfetto confezionamento del prodotto in questione e l'esito positivo delle analisi di laboratorio, che portavano ad escludere la sussistenza del contestato "insudiciamento"; 2) inosservanza di norme processuali (art. 606 lett. 'c' c.p.p.) con riferimento agli artt. 190, comma 3, e 495,
comma 4, c.p.p., avendo il Pretore prima ammesso e citato quali testi i tecnici che eseguirono le analisi, e poi revocato l'ordinanza inaudita altera parte, e non avendo la Corte distrettuale risposto alla specifica doglianza sul punto;
3) estinzione del reato per prescrizione.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe. Innanzi tutto (terza doglianza), il reato per il quale si procede non è ancora prescritto, essendo stato accertato il 21/12/95; il termine di anni 4 mesi 6 sarà completamente spirato solo il 21/6/2000. Il ricorso deve comunque essere accolto.
I giudici del merito, pur avendo fatto riferimento ad una corretta nozione di insudiciamento - inteso come presenza sull'alimento di corpi estranei idonei ad alterarne la purezza o igienicità - hanno dedotto, nel caso di specie, che i panini in questione fossero insudiciati, dalle "pessime condizioni igieniche" non del loro involucro, bensì dei contenitori nei quali erano posti e del furgone (non coibentato) che li trasportava, anche in considerazione del fatto che il detto involucro, essendo bucherellato, non poteva impedire il contatto con l'alimento di "polvere, smog e gas di combustione".
In definitiva, quindi, nel caso in esame non è stato rilevato l'effettivo insudiciamento dei detti panini, ma solo la possibilità che essi fossero stati attinti da corpi esterni idonei ad alterarne l'igienicità. La Corte partenopea è giunta ad affermare la colpevolezza della prevenuta sulla base della considerazione che la contravvenzione de qua è pacificamente un reato di pericolo, per cui non è richiesta l'effettiva nocività del prodotto, ma solo il pericolo di danno per la salute pubblica.
Ritiene invece il Collegio, pur concordando sulla detta natura della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. d) L. n. 283/1962, che sia tuttavia indispensabile - a prescindere dalla sua nocività, condizione non essenziale per la sussistenza del reato - che il prodotto si presenti oggettivamente "insudiciato", ovvero - nelle altre ipotesi indicate dalla stessa lettera d) - "infestato da parassiti" o "alterato".
Queste condizioni obiettive, invero, devono effettivamente sussistere affinché un alimento sia potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, e non si possono a loro volta presumere sulla base delle condizioni ambientali in cui l'alimento viene tenuto. In altri termini la presunzione di pericolosità di un alimento non può derivare da un'ulteriore presunzione "a monte", e cioè che l'alimento sia insudiciato, invaso da parassiti o alterato, condizioni queste che devono invece essere concretamente riscontrate. Tale lettura appare a questa Corte l'unica coerente con la lettera della norma ed i principi dell'ordinamento, e trova implicita conferma in un consolidato, quantunque non incontrastato e recente, orientamento interpretativo (Cass. Sez. VI, 12 novembre 1983, n. 9549, Capuano;
Sez. VI, 23 novembre 1972, n. 7783, Dallari;
Sez. VI, 31 marzo 1970, n. 238, Proto). Pertanto, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, non potendosi affermare che i panini fossero insudiciati, manca la prova della sussistenza del fatto-reato.
Le altre doglianze restano ovviamente assorbite.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2000