Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Nella formazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, disciplinata già dall'art. 146 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con d.P.R. n. 1523 del 1967 ed ora dagli artt. 51 e ss. del nuovo T.U. approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, i Consorzi dei Comuni (al fine costituiti), svolgono funzioni meramente preparatorie (di promozione e di studio) che culminano nella predisposizione di "un progetto di piano" (o di variante) da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente, che ne assume la paternità ed alla quale il piano è quindi imputato. D'altra parte i piani così redatti non hanno per oggetto la disciplina del territorio in funzione di tutta la gamma di interessi che gravitano sul territorio, ma in funzione dell'interesse di dotarlo di strutture idonee per le localizzazioni industriali, il che si esprime, fra l'altro, nel fatto che, una volta approvati, producono, a norma del citato art. 51 del d.P.R. n. 218, " gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150" , per il che determinano, nei comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel loro ambito, il mero obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del successivo art. 6 della legge n. 1150. Da ciò consegue che, se pure è vero che essi piani, lungi dall'essere vincolati all'osservanza dei piani regolatori comunali, si pongono, rispetto a questi ultimi, come strumenti primari generatori di un dovere assoluto di adeguamento, è altrettanto vero che siano pur sempre i piani regolatori comunali, pur se da essi vincolati, a costituire l'unica fonte diretta dell'assetto urbanistico nel territorio comunale, per il che, anche quando ancora difformi da questi ultimi, conservano - fino all'adeguamento (spontaneo o tramite interventi sostitutivi) - piena operatività in ordine alla qualificazione delle zone del territorio, nonché alla conformazione normativa del diritto di proprietà sui suoli interessati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
ITALIANA O کے L L E Aula 'B' SSAZION O UBBLICA B I D ICA A O T D R S . 042 00/0 1 A M O R SUPRE P . T U P E M D I 2 4 TE 6 A OR D E Oggetto T OPPOSIZIONE a N , E b SEZIONE PRIMA CIVILE . C ta INDENNITA' DI 2 A 2 ESPROPMAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7758/99 Dott. Pellegrino SENOFONTE Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron.9040 Dott. Francesco IA FIORETTI Consigliere - Rep. 1413 Dott. Laura MILANI Consigliere Ud. 06/12/2000Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.
6.000 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DEI SERVIZI 2.3 MAR, 2001 IL CANCELLIERE REALI ALLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 50, domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA presso Richiesta copia studio dal Sig.Fi CIRO INTINO, rappresentato e difeso l'avvocato per diritti L. 6000 23 MAR. 2001 dall'avvocato LORUSSO FELICE EUGENIO, giusta procura a IL CANCELLISAE margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ricorrente UFFICIO CO
contro
Richiesta copia studio не CA IA TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA dal Sig. 6000 per diritti 123 MAR. 2001 2000 VIA FORO TRAIANO 1\A, presso l'avvocato BUGLIELLI E., IL CANCELLIERE 2320 rappresentata e difesa dall'avvocato MITOLO VITTORIO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta procura in calce al controricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. Risso controricorrente - per diritti L. 6000 2.3.AGO.2001....
contro
IL CANCELLIERE COMUNE DI LUCERA;
LIRE 2000 CANCELLERIA intimato -- avverso la sentenza n. 239/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 13/03/98; AU765834 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AU765839 udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvator e AU765844 SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Lo Russo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE che ha UFFICIO COPIE chiesto l'accoglimento del ricorso;
Rilasciala legale Procuratore al Sig. B udito il P.M. in persona del Sostituto per diritti 6.000 Bel Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso p er il IL CANCELLIERE il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 18 luglio 1995, IA ER Ca- valli chiese alla Corte di appello di Bari la determi- nazione della giusta indennità dovutale per LIRE 1500 l'espropriazione da parte del Consorzio per lo sviluppo CANCELLER industriale e dei servizi reali alle imprese della Pro- vincia di Foggia (ASI), di un appezzamento di terreno di E267197 sua proprietà ubicato nel comune di Lucera e riportato in catasto al fg.22, part.21 e 26,per la quale le era AP512239 2 stato offerto l'indennizzo provvisorio di £.72.367.200 da lei non accettato. L'adita Corte di appello ha determinato l'indennità in £.301.756.300,in applicazione del criterio stabilito dall'art.5 bis,2° comma della legge 359 del 1992 per i suoli edificabili, dato che l'immobile era destinato nel P.R.G. del Consorzio di comuni della zona, equiparabile ad uno strumento urbanistico generale, ad insediamenti industriali;
che in ogni caso l'originario P.R.G. del comune di Lucera, ove avesse previsto una diversa desti- nazione, avrebbe dovuto considerasi variato per effet o dell'approvazione del Piano ASI;
e che a nulla rilevava che il suolo espropriato ancora all'epoca della consu- lenza tecnica, fosse impiegato per finalità agricole. Per la cassazione di questa sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste la ASI LI con controricorso. Motivi della decisione Il Collegio deve, anzitutto, rigettare l'eccezione di cessazione della materia del contendere formulata da IA ER LI per l'avvenuta determinazione da parte della Commissione provinciale di cui agli art.15 e segg. della legge 865/1971, nelle more del giudizio, espropriazione in dell'indennità definitiva di £.726.235.010, che ha dedotto di accettare senza riser- 3 ve: in quanto si puo' dichiarare cessata la materia del contendere solo quando si accerti una situazione di diritto sostanziale riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la neces- sita' di una pronuncia del giudice su quanto costitui- va oggetto della lite (Cass. 14144/1999; 5097/1999; 5029/1998). Laddove nel caso, avendo la LI chiesto la determinazone giudiziale dell'indennità, è perciò stesso cessato ogni effetto vincolante della stima am- ministrativa per entrambe le parti interessate, desti- nata ad [...] liquidazione giudizia- le;
ed è a tal fine insorto il potere-dovere del giudi- ce di stabilirne autonomamente il quantum (Cass. 6790/1992; 4429/1994). Con conseguente persi- stenza dell'interesse dell'amministrazione espropriante ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata che tale indennizzo ha liquidato con criteri da essa rite- nuti sfavorevoli, per i motivi esposti con il ricor- so;
nei quali ha, peraltro, insistito pur dopo la deter- minazione amministrativa dell'indennizzo. Con il primo motivo, infatti, il Consorzio, denun- dell'art.19 della legge 865 del ciando violazione 1971, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato ammissibile l'opposizione alla stima esperita dalla Ca- valli prima dell'adozione del decreto di esproprio (intervenuto soltanto il 18 settembre 1997), senza con- siderare che anche in seguito alla nota sentenza 67/1990 della Corte Costituzionale l'azione per la de- terminazione della relativa indennità poteva essere esperita dagli interessati soltanto dopo l'emissione del decreto di esproprio, che perciò ne costituisce tut- tora condizione di proponibilità. La censura non e' fondata, in quanto come gia' rilevato dal giudice del merito, nel corso del processo è intervenuto il decreto di esproprio pronunciato il 18 settembre 1997 (pag.3). Trova pertanto piena applicazione la giurispru- denza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di opposizione, l'inammissibilita' della proposta opposi- zione avverso l'indennita' provvisoria non puo' essere pronunciata quando, in corso di causa, sopravvenga il decreto ablaivo;
il quale non configura presupposto procedurale, cui sia subordinata l'esperibilita' della domanda, ma costituisce presupposto del diritto all'in- e, quindi, condizione della azione, con la dennita', conseguenza che è sufficiente accertarne l'esistenza al momento della pronuncia sul merito della domanda mede- sima (Cass.4985/1998; 1626/1996; 8555/1994). E siffatta disciplina è stata ribadita proprio dal- 5 la sentenza 67/1990 della Corte Costituzionale, invo- cata dal Consorzio, che ha dichiarato parzialmente ille- gittimo l'art. 19 della legge 865 del 1971 nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consen- tiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità: in quanto detta decisio- ne, autorizzando il soggetto espropriato ad agire in via autonoma per conseguirla con un'azione da proporsi in unico grado davanti alla Corte di appello nel termi- ne (ordinario) di prescrizione decennale, ha continuato a richiedere quale unica condizione per il suo utile esercizio, la pronuncia del decreto ablativo;
e perciò non lo ha trasformato affatto in un presupposto tempo- rale dell'azione sudetta, ma ne ha mantenuto natura e funzione pregresse che sono quelle di costituire il presupposto necessario del diritto degli interessati alla stima giudiziale della giusta indennità, e che comportano, dunque, che il provvedimento deve sussiste- re nel momento in cui la chiesta determinazione viene compiuta. Con il secondo motivo il Consorzio, deducendo vio- lazione degli art.50 e segg. del d.p.r. 218 del 1978, nonché dell'art.21 della legge 634 del 1957, si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito natura edi- ficabile al Piano ASI che aveva destinato il terreno 6 espropriato ad area per insediamenti industriali, equi- vocando sulla reale natura di detto strumento, compor- tante soltanto l'insorgenza di un vincolo espropriativo sugli immobili considerati e l'effetto proprio della dichiarazione di p.u.:ciò perché il piano in questione assolve alla funzione di acquisire aree già vincolate per destinarle allo sviluppo industriale della zona e riunisce in sé sia la fase pianificotaria propria dei P. R. G., sia quella esecutiva tipica dei p.p. di esecu- zione e simili cui la legge riconnette la dichiarazione di p.u., perciò concretandosi in uno strumento preordi- nato all'esproprio. Con il terzo motivo, deducendo violazione dell'art.5 bis della legge 359 del 1992 e mancata applicazione della legge 865 del 1971, lamenta che la Corte di appel- lo abbia omesso di valutare le possibilità legali di edificazione dell'area quali risultavano al momento di insorgenza del vincolo posto dal Piano ASI, dal P.R.G. del comune di Lucera che vi attribuiva natura agrico- la, come imposto dal menzionato art.5 bis, per compiere la valutazione in epoca successiva al sopravvenire del Piano sudetto, senza considerare neppure che di tale mutamento del valore, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato non doversi tener conto non solo qundo la variante ne comporti una diminuzione, ma anche quando la 7 stessa arrechi al fondo una modificazione in melius per l'espropriato. Questi motivi sono fondati nei limiti appresso pre- cisati. La Corte territoriale, infatti, ha attribuito al terreno espropriato natura edificatoria perché incluso fin dal 1976 in un'area destinata ad insediamenti indu- striali dal Piano delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale (ASI) predisposto dai comuni della provin- cia di Foggia ed approvato con decreto presidenziale 618 del 1976, che è assimilabile ad uno strumento urba- nistico generale di zonizzazione del territorio inte- ressato ed è equiparato dalla legge ai piani territo- per cui diveniva riali di coordinamento sovracomunale;
(pregressa) destina- irrilevante perfino la eventuale zione agricola del fondo prevista dal P.R.G. del comune di Lucera, perché automaticamente modificata e variata in conseguenza dell'approvazione del Piano ASI. Ma questo iter argomentativo ha completamente di- satteso i criteri stabiliti dall'art.5 bis della legge 359 del 1992 secondo cui, per la valutazione dell'edi- ficabilità delle aree si devono considerare, anzitutto nell'interpretazione offerta da questa Corte e dalla legali ed effet- le possibilita Corte costituzionale esistenti al momento del decreto tive di edificazione 8 ablativo, nel caso adottato in base agli accertamenti compiuti dalla sentenza impugnata, il 18 settembre 1997. E non ha, quindi, osservato, il principio ormai del tutto consolidato nella giurisprudenza soprattutto di legittimità, che la considerazione congiunta delle "possibilità legali ed effettive di edificazione" è ne- cessariamente associata ad una verifica oggettiva e non legata а valutazioni può essercheopinabili, urbanistica del-ricavata solo dalla classificazione l'area e cioè dalla ripartizione operata dagli strumen- ti urbanistici generali quali Piani Regolatori o Pro- grammi di fabbricazione dell'intero territorio comuna- le in zone con la quale le amministrazioni svolgono la funzione di disciplinare l'edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti, nonché il regime giuridico di tutti i beni aventi una determinata localizzazione O ricom- presi nell'ambito di una determinata zona individuata dallo strumento sudetto e, quindi, soggetti ad una pre- ventiva conformazione (Cass. 28 marzo 1996, n. 2856; 11 dicembre 1996, n. 11037; 5 giugno 1997, n. 5111; 14 gennaio 1998, n. 259; 10 aprile 1998, n. 3717; 12 giu- gno 1998, n. 5893; 3 luglio 1998, n. 6522). Laddove stata omessa del tutto dalla siffatta valutazione Corte territoriale. Né essa poteva nella specie ritenersi superata dal- la già avvenuta inclusione dell'area nel piano ASI del Consorzio dei comuni della provincia di Foggia, appro- vato con decreto 2 aprile 1976 n. 618 del Presidente della Giunta regionale, perché spostandone la valutazio- ne а tale ероса e ricollegandola alla previsione di questo strumento urbanistico, la sentenza impugnata ha mostrato di non comprenderne il contenuto nè gli ef- fetti: al riguardo, infatti, questa Corte ha osservato che nella formazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, disciplinata già dall'art. 146 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno, ap- provato con d.P.R. 1523 del 1967 ed ora dagli art.51 e segg. del nuovo T.U. appr. con d.p.r. 218 del 1978,. i Consorzi dei comuni (al fine costituiti), svolgono fun- zioni meramente preparatorie (di promozione e di stu- dio) che culminano nella predisposizione di "un proget- to di piano..." (0 di variante) da sottoporre competente (ora, le Re- all'approvazione dell'autorità gioni ex art.65 d.p.r. 616/1977 e 51 d.p.r. S 218/1978), che ne assume la paternità ed alla quale il piano è quindi, imputato. A questa conclusione inducono sia le leggi regola- trici del settore che ai Consorzi affidano il compito di "redigere" (che è altra cosa dall'adottare) il pia- no, sia il rilievo di ordine sistematico, che essi non 10 hanno (né possono avere), in quanto enti squisatemente tecnici, funzione di programmazione degli interven- ti, affidata invece a scelte politiche;
e d'altra parte il piano da essi redatto non ha per oggetto la disci- plina del territorio in funzione di tutta la gamma di interessi che sul territorio gravitano, ma in funzione dell'interesse di dotarlo di attrezzature ed infra- strutture idonee per le localizzazioni industriali (ragion per cui la più qualificata dottrina lo ha qua- lificato piano regolatore di tipo "speciale”). In conseguenza di tale natura, i piani in questio- ne, una volta ricevuta l'approvazione della competente autorità, producono, a norma del citato art. 51 del T.U. n.218/78 (nei medesimi termini il precedente art. 146 del T.U. 1523/67) "gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5 della legge 17 agosto 1942 n. 1150", determinando per- ciò, nei comuni il cui territorio sia compreso in tutto о in parte nel loro ambito, l'obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del succes- sivo art. 6 della legge n. 1150. Per cui, se è vero quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. IV, 17/1979; 65/1972), che essi, lungi dall'esser vincolati all'osservanza dei piani regolato- ri comunali, si pongono rispetto a questi ultimi, come 11 strumenti primari genetici per uni comuni di dovere assoluto di adeguamento, è del pari vero, per converso, pur se da che i rispettivi piani regolatori comunali, essi vincolati, restano tuttavia l'unica fonte diretta dell'assetto urbanistico nel territorio comunale;
e che deve escludersi ogni automatica sostituzione delle di- sposizioni dei piani territoriali di coordinamento (e, quindi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale) a quelle contrastanti dei pia- ni regolatori generali. I quali,pur se difformi da que- sti ultimi, fino all'adeguamento (spontaneo о tramite interventi sostitutivi) conservano piena operatività in ordine alla qualificazione delle zone del territorio nonché alla conformazione normativa del diritto di pro- prietà sui suoli interessati. Ne deriva che anche l'efficacia tipica del piano ASI di cui si discute, una volta approvato, era soltanto quella di imporre vincoli e direttive alla pianifica- zione urbanistica ordinaria, di competenza dei singoli comuni che hanno costituito il consorzio, senza effetti diretti ed immediati in ordine alle possibilità legali di edificazione dei terreni ivi individuati e destinati alla costruzione di nuove industrie ovvero di qualsiasi altra opera infrastrutturale necessaria al conseguimen- to di tale finalità: e ciò fino al momento in cui l'am- 12 ministrazione comunale di Lucera avesse assolto all'ob- bligo giuridico di provvedere alle necessarie modifiche e di adeguare i propri strumenti urbanistici alle loca- lizzazioni ed alle destinazioni in esso programmate;
per cui la Corte di appello doveva esaminare, anzitutto, se il P.R.G. (o altro strumento equipollente) di detto co- mune avesse recepito o meno la destinazione ad insedia- menti industriali attribuita dal piano ASI al terreno espropriato. E poiché la modifica non avrebbe potuto fisiologi- camente decorrere se non dalla data in cui la relativa prescrizione veniva trasfusa nello strumento urbanisti- CO comunale, che restava per quanto si è detto, l'unica fonte costitutiva della nuova previsione, la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare altresì se la ri- produzione di questa nel P.R.G. fosse avvenuta in epoca antecedente о successiva al decreto ablativo, in quanto soltanto nella prima ipotesi in base alla disposizione dell'art.5 bis avanti evidenziata, di essa poteva te- nersi conto per la valutazione dell'area in questione. Ma siffatta verifica non era ancora esaustiva poi- ché i piani ASI, oltre ad indicare la programmazione e la localizzazione delle opere occorrenti per l'attua- zione delle iniziative di cui al T.U. 218/1978 (opere di attrezzatura delle zone, sistemazione dei terreni, 13 costruzione di infrastrutture, impianti e servizi, nonche' di tutte le altre opere d'interesse generale idonee a favorire l'insediamento industriale), conten- gono, come già rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 260/1976) e dai giudici amministrativi (Cons. St. IV, 319/1980; 930/1975; 516/1975), anche sta- immediatamente precettive;
le quali (10 con- tuizioni altresi' l'applicabilità delle misure di fermano salvaguardia nel corso del procedimento di approvazio- ne dei piani, prevista dal terzo comma dell'art. 51, nonché la durata massima di dette limitazioni stabilita dall'art.52), possono avere diretta ed immediata inci- denza sugli interessi dei proprietari di aree incluse nel perimetro dei piani, nella misura in cui impongano vincoli di destinazione, con la concreta individuazione di beni soggetti ad esproprio per l'esecuzione di opere di pubblica utilita, ovvero per l'insediamento di de- terminati impianti industriali. Di fronte a tale situazione, mentre e' ovvio e naturale che questi piani, nella parte in cui con- tengano direttive e previsioni di lungo periodo, gene- rali ed astratte, debbano aver natura conformativa del- la proprietà privata, al pari dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori urbanistici, es- sendo la loro attuazione necessariamente graduale nel 14 invece, le corso dei decenni, per quel che riguarda, prescrizioni o le indicazioni direttamente ed immedia- impongono vin- tamente incidenti su beni determinati, coli di destinazione preordinati all'espropriazione, da non considerare, dunque, secondo il menzionato art.5 bis in sede di quantificazione dell'indennizzo sostitu- tivo del valore del bene acqusito coattivamente;
sicchè se nel piano fosse risultata una precisa individuazione del terreno della ricorrente, nel senso che lo stesso veniva specificamente destinato alla costruzione di una nuova indistria ovvero di qualsiasi altra opera infra- strutturale precisamente localizzata, poiché l'area espropriata era caratterizzata da una destinazione ori- ginariamente agricola,alla nuova specifica destinazione di carattere prodromico rispetto all'espropriazione non poteva conseguire il diritto della ricorrente ad un in- dennizzo commisurato alla acquisita natura edificatoria del bene: in quanto il generale principio della irrile- vanza della modificazione del valore edificatorio di un suolo non può non operare, oltre che nei casi in cui dalla apposizione di un vincolo pubblicistico derivi una diminuzione del valore economico della "res", anche in quelli in cui si verifichi, all'opposto, un incre- mento di tale valore, quale conseguenza di una modifi- cazione "in melius" (prevista, peraltro, in funzione 15 dell'attuazione concreta di un fine di pubblica utili- tà, e non а titolo di gratuito beneficio della catego- ria dei privati proprietari), consistente nella utiliz- zabilità edificatoria del suolo nell'ambito della pia- nificazione urbanistica (Cass. 1987/2000; 425/2000; 2513/1998). La sentenza impugnata che non ha compiuto alcuna di dette indagini va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari che dovrà inte- ramente rielaborare la determinazione dell'indennità in base ai principi esposti e provvederà anche alla liqui- dazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo del ricor- מ ן so, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza 2 7 impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche - O 0 1 L - L 6 2 O L B E per le spese del giudizio di legittimità ad altra I D se- D 2 4 6 A . T R . S zione della Corte di appello di Bari. P . O D P B M . l I l a Così deciso in Roma il 6 dicembre 2000. . A b D a t E 2 T 2 . Il Presidente N Il Consigliere estensore t r E a S E Pellegrino Senofonte Salvatore Salvago مسلم ply 23 N