Sentenza 8 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A 019 05 /03 EPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.5157/01 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. 44-31 % Bruno Battimieilo Rel. Consigliere -Rep. 钠T₁ Antonio Lamorgese -Ud.30.9.2002 फ Florindo Minichiello ค Oggetto: L OS IS ጓW ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC TO, difeso dall'avv. Alfonso Luigi Marra cor domicilio eletto in Napoli, Centro Direzionale, edificio Gl, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO intimato nonché
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INFS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti 3724 1 Carlo De Angelis, Michele Di Iullo, Nicola Valente e Paolo Marchini con domicilio eletto in Roma, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n' 1999/14 marzo 2000 (R.G. 1255/00 in data 20 di.cembre 40570/95). Udita la relazione della cause svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'appello della parte privata (attuale ricorrente per cassazione), riteneva, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti dal Ministero dell'Interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito c senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, che il diritto a tali accessori sia soggetto, a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza pretorile che, decidendo sulla domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, aveva ritenuto applicabile siffatta prescrizione. La parte privata suindicata ha proposto ricorso per cassazione (in unico motivo) nei confronti dell'INPS, che si è costituito con sola procura ai difensori, e contro il Ministero dcll'Interno, che non si è costituito. Motivi della decisione Parte ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 n. 4 cod. civ., 429 cod.proc.civ., dell'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, assume che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data di maturazione del credito. Rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile nei confronti dell'INPS, che non è stato parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata (v. Cass. 13 luglio 2001 n. 9358), ed è invece fondato quanto al Ministero, alla stregua delle considerazioni che seguono. -Premesso che come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) il credito per rivalutazione ed interessi dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della : domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratci successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, osserva il Collegio che, nella presente controversia, la questione 1 se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale si pone secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e giusta le indicazioni di parte ricorrente - per ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/m.412); pertanto, in questa sede, non occorre approfondire la questione se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 1991 e della relativa previsione di alternatività degli accessori, vi sia stato mutamento della natura del credito previdenziale o assistenziale, con conseguenze in ordine all'individuazione del termine di prescrizione applicabile alla pretesa concernente gli accessori in caso di suo tardivo pagamento. Ciò precisato, è da considerare (v., oltre le sentenze citate, Cass. S.U. 25 luglio 2002 n.10955) che la disciplina applicabile ai ratei di crediti previdenziali od assistenziali anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sosto comma, della citata legge 1991/n.412, per i ratci scaduti da tale data in poi) è quella determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993, per cui gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito basc e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esamic, nella speciale accezione di mancato completamento - anche in ordine alla sola parte residua del credito del procedimento amministrativo di liquidazione della sposa (v. art. 129 rdi. - J 1935/m.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratcí arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. | Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel mcrito, alleso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, occorrendo che il giudice di rinvio proceda alla quantificazione dei crediti, una volta verificato sempreché sia risalta in senso positivo la - questione (decisa dalle Sezioni Unite con la citata scntenza 25 luglio 2002 n.10955) dell'applicabilità d'ufficio di un termine di prescrizione diverso da quello (quinquennale) eccepito dal Ministero se rispetto ai ratei scaduti prima del 31 dicembre 1991 si sia o no compiuta la prescrizione decennalc. Al giudice di rinvio che, trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado, va individuato in una corte d'appello (Cass., S.U. 28 settembre 2000, n.1044) e che, nella specie, si riliene opportuno designare nella Corte d'appello di Polenza, in funzione di giudice -si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento del lavoro delle spese del giudizio di cassazione in ordine al rapporto fra parte ricorrente e il Ministero dell'Interno, nulla dovendosi disporre per le spese di questo giudizio in relazione al rapporto fra la stessa parte ricorrente e l'INPS, che si è limitato al deposito della procura (Cass, 4 febbraio 1994 n. 1153).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'INPS; nulla per le relative spese. Accoglie ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, cassa la sentenza impugnata e tinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 30 settembre 2002 IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL PRESIDENTE euzro TO ATO A DELL'ART. 19 M eat (129) M. 67 COM PESA, TASSA IL CANCELLIERE O S T A D I B Depositate in Cancelleria O L L O -8 FEB. 2003 , D I 3 CANCELLIERE