Sentenza 4 dicembre 2006
Massime • 1
Non può trovare applicazione il rito abbreviato e la conseguente diminuzione di pena nel caso in cui, a seguito di derubricazione (lesioni personali anziché tentato omicidio), il reato rientri nella competenza del giudice di pace, ancorché sia giudicato da un giudice diverso, in quanto trova applicazione la previsione di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, in virtù del quale nel procedimento davanti al giudice di pace i riti semplificati sono esclusi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2006, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/12/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 2121
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 025692/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HANSALI EL MOSTAFÀ, N. IL 16/09/1959;
avverso SENTENZA del 09/11/2004 CORTE APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLONNESE Andrea;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per la riduzione della pena inflitta nella misura di 1/3.
OSSERVA
La Corte d'Appello di Genova con sentenza 9/11/2004, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del tribunale della stessa città in data 13/2/2003, riduceva la pena nei confronti di Hansali El Mostafà, in ordine al reato di cui all'art. 582 c.p., nella misura di giorni quarantacinque di permanenza domiciliare. All'imputato era stato contestato, originariamente, reato di omicidio tentato ma il primo giudice aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 582 c.p., condannando quindi l'imputato, previa concessione di circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 2, valutate equivalenti alla recidiva e con la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi tre di reclusione. La Corte territoriale, rilevando che il reato, così come ritenuto, risultava compreso fra quelli attribuiti, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, alla competenza del giudice di pace, osservava che, a norma dell'art. 52, comma 2 del citato decreto, la pena per lo stesso era stabilita nella multa da Euro 516,00 ad Euro 2.582,00 o nella permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni, ovvero nel lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. Argomentava quindi che, a fronte della gravità del fatto, sanzione adeguata si rivelava quella della permanenza domiciliare nella misura massima stabilita.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce nel primo motivo che erroneamente non è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 52 c.p.. Assume inoltre che, nel determina alla nuova sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che essendo stato il giudizio celebrato, in primo grado, con procedimento abbreviato, doveva esser applicata la riduzione di cui all'art. 442 c.p.p., comma 2. Lamenta infine l'erroneità, a fronte della concessione di due circostanze, attenuanti, dichiarate equivalenti alla recidiva, della sanzione della permanenza domiciliare. Sostiene infatti che la norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3 non consente, in detta situazione, l'applicazione della pena indicata dovendo, invece, irrogarsi esclusivamente la sanzione pecuniaria.
I motivi sono destituiti di fondamento ed il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.
Con riguardo alla prima ragione di doglianza va osservato che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la mancanza dei presupposti per l'integrazione della scriminante della legittima difesa.
Le acquisizioni probatorie avevano infatti dimostrato che la condotta "altamente aggressiva e pericolosa dell'imputato non era dettata da esigenze difensive". Era sintomatico al riguardo l'affannoso richiamo, rivolto al personale di polizia ("correte lo sta uccidendo"), dalle persone presenti, le quali non avevano percepito la condotta del giudicabile come determinata dalla necessità di difendersi, ma come "un atto di micidiale aggressione". In ordine al secondo motivo deve rilevarsi che - essendo stato riconosciuto che il reato ricadeva nella competenza del giudice di pace - non poteva più farsi luogo alla riduzione per la scelta del rito, operata davanti al G.U.P..
Ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 nel procedimento davanti al giudice di pace non sono ammessi riti alternativi e pertanto, anche nel caso in cui i reati attribuiti alla competenza dello stesso siano giudicati da un giudice diverso, non possono trovare applicazione istituti premiali.
In ordine al terzo motivo deve premettersi che correttamente la Corte territoriale aveva precisato che, per il reato in esame, la pena stabilita era quella della multa o della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità, optando poi, in base ai criteri indicati nell'art. 133 c.p., per la sanzione della permanenza domiciliare.
Ciò premesso, va osservato che erroneamente si assume dal ricorrente che, in forza del riconoscimento di attenuanti valutate equivalenti, doveva, necessariamente, applicarsi la sanzione pecuniaria. La norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 3 dispone che, nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, deve applicarsi la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, "salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti".
L'inciso rende quindi evidente che il riconoscimento di attenuanti, valutate prevalenti o equivalenti, non rende più obbligatoria l'applicazione delle sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, restituendo al giudice la piena discrezionalità nella scelta delle pene indicate al comma 2, lett. b) del predetto art. 52.
Va appena aggiunto che, per quanto, in precedenza esposto, il giudice d'appello ha, nell'uso del potere discrezionale, adeguatamente giustificato la scelta della sanzione come operata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007