Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
Perché possa affermarsi la responsabilità per il reato di cui all'art. 189, comma 6, del codice della strada, per inosservanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale con danno alle persone, è necessario che venga accertata una lesione effettiva, più o meno grave, ma comunque pregiudizievole, dell'integrità psicofisica della persona. (Fattispecie in cui è stata escluso il reato essendosi l'infortunato rialzato subito senza farsi identificare e mancando ogni certificato medico attestante le eventuali lesioni subite).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2000, n. 5454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5454 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 08.03.2000
1.Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SAVINO VITO " N. 492
3.Dott. MARZANO FRANCESCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SEPE PAOLO " N. 12896/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IL MA n. il 22.06.1965
avverso sentenza del 16.12.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LISCIOTTO FRANCESCO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo Carmine che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Non udito il difensore perché assente.
Svolgimento del processo
In data 27.10.1994, in Cefalù prov. di Palermo, due giovani che circolavano su un ciclomotore, a seguito di urto con un'autovettura, cadevano per terra. Un vigile urbano, prontamente intervenuto, invitava il conducente dell'auto a esibire i documenti ma lo stesso, fingendo di entrare nell'auto per prenderli, metteva in moto il veicolo e si allontanava velocemente. Dal numero di targa si risaliva all'odierno imputato. Dei due giovani non veniva accertata l'identità, essendosi anch'essi allontanati prima che il vigile potesse identificarli.
Rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 189 comma 6^ Codice Stradale, il LA veniva assolto dal Pretore di Termine Imerese perché il fatto non sussiste, essendo risultato che il conducente dell'autovettura aveva fermato il veicolo e ne era disceso per assicurarsi che i giovani caduti per terra non avessero riportato conseguenze.
Il Pretore, inoltre, riteneva incerta la identità del responsabile del fatto poiché l'imputato era stato identificato attraverso il numero di targa dell'auto senza che vi fossero altri elementi dai quali poter desumere che in quella occasione l'auto fosse guidata dallo stesso proprietario.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale la Corte d'Appello di Palermo dichiarava il LA colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di mesi due di arresto motivando che il danno alle persone si era verificato per il semplice fatto che i due giovani erano caduti dal motociclo, a nulla rilevando la mancanza agli atti di referto medico posto che "la fattispecie prevede solo l'ipotesi di danno alla persona e non che la stessa abbia riportato lesioni".
Ha proposto ricorso l'imputato denunciando: 1) violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b) ed e) C.P.P. per erronea applicazione dell'art. 189 comma 6^ Codice Stradale in relazione all'art. 44 C.P. e all'art.192 C.P.P.; 2) violazione dell'art.606 comma 1^ lett. b) ed e) C.P.P.
per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 27 della Costituzione e degli articoli 192 e 530 comma 2^ C.P.P. e mancanza di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale dell'imputato. Con il primo motivo il ricorrente deduce: che i danni alla persona non possono essere intesi se non come lesioni, più o meno gravi ma comunque pregiudizievoli all'integrità psicofisica della persona;
che i due ragazzi caduti per terra si rialzarono e andarono subito via senza lasciarsi identificare sicché non può affermarsi, in mancanza di qualsivoglia certificato medico, che essi abbiano subito un danno.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il numero di targa identifica l'automezzo e non la persona che ne è alla guida, potendo questa essere diversa dal proprietario.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art. 186 comma 6^ Codice Stradale dispone che, in caso d'incidente con danno alle persone, chiunque abbia concorso a determinarlo ha l'obbligo di fermarsi e di prestare a dette persone l'assistenza occorrente. La inosservanza di detta disposizione, tuttavia, è suscettibile di essere penalmente sanzionata solo se si verifica un danno alle persone, costituendo questo il presupposto del suindicato obbligo. Deve trattarsi, ovviamente, di un effetto pregiudizievole alla integrità fisica della persona secondo la nozione di danno delineata dall'art. 222 Codice Stradale, che commisura allo stesso le sanzioni amministrative accessorie: il comma 2^ prevede che dal fatto (commesso con violazione delle norme dello stesso Codice) derivi una lesione personale colposa nelle tre possibili forme: lieve, grave o gravissima, oppure la morte.
Ciò precisato sotto un profilo di corretta interpretazione della norma in esame, giova subito affrontare il problema concreto se, in conseguenza dell'urto tra l'autovettura e il ciclomotore, i due giovani caduti per terra da quest'ultimo veicolo abbiano riportato o meno lesioni personali.
Nella impugnata sentenza si afferma che il danno alla persona certamente vi è stato "per il semplice fatto che i due giovani sono caduti dal motorino" e che non rileva la circostanza riferita dal difensore che agli atti non vi sia alcun referto medico. Tale affermazione non è conforme ai canoni della logica, posto che la caduta per terra non comporta necessariamente un danno alla persona e la mancanza di un certificato medico che lo attesti rende del tutto inattendibile qualsiasi soluzione di tipo congetturale. L'unico dato certo, nella specie, è che i due giovani caddero dal motorino e che subito si rialzarono allontanandosi velocemente senza farsi identificare. Non risulta che abbiano riportato alcuna lesione. Evidentemente se ne è resa conto la stessa Corte di merito se in un altro passaggio argomentativo (pag.5) ha ritenuto di ovviare alla assoluta carenza di prove in ordine alla sussistenza delle lesioni affermando, senza per altro avvedersi di cadere in una macroscopica contraddizione, che "la fattispecie prevede solo l'ipotesi di danno alla persona, non che la stessa abbia riportato lesioni": il che, per le ragioni sopra esposte, è del tutto errato!
Venuto meno il presupposto delle lesioni, che avrebbero comportato per il conducente dell'auto l'obbligo di fermarsi (cui per altro egli ha ottemperato) e di dare assistenza alla persona ferita, deve concludersi che il fatto contestato all'imputato non sussiste. Tale conclusione rende superflua la trattazione del secondo motivo del ricorso, potendo lo stesso ritenersi assorbito nel primo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2000