Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 0 7 28 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA OM DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 12443/95 Consigliere Cron. 1518 Dott. Vincenzo MILEO Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere - Ud. 15/11/00 - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA DOTT. D'AGOSTINO BIANCARLO CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. 3000 RIMOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA #4-9 GEN 2001 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CANCELLERIA COCCIA ANTONIO, LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ACTP AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI DI CONSORTILE NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la Rilasciata copia legale al sig. LADDAGA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, per diritti L 2000 rappresentato e difeso dall'avvocato LITTERIO 11. 14 FEB 2001 EL CANCELLIERE 4721 PASQUALE, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richieste copia esecutiva - controricorrente dal Sig. LITTERIO per diritti L. avverso la sentenza n. 2684/94 del Tribunale di 14 FEB. 2001 NAPOLI, depositata il 20/09/94 R.G.N. 14462/91; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato LITTERIO PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 14.6.1991 ON LO proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 14.6.1990 dal Pretore di Napoli che aveva dichiarato l'improponibilità della sua domanda, rivolta all'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli (ACTP, e successivamente CTPN) sua datrice di lavoro, tendente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione nella base retributiva utile dei compensi relativi alle due ore di "straordinario fisso e continuativo" prestate quotidianamente. Lamentava l'appellante che erroneamente il Pretore aveva accolto l'eccezione relativa alla sussistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo “petitum” (ricalcolo del t.f.r. mediante l'inclusione nella base retributiva di altre voci concenenti compensi percepiti con carattere di continuità): osservava che il diritto al t.f.r. era composito, concretandosi nella sommatoria di una serie di componenti retributive alla quale doveva essere applicato un unico criterio per la determinazione della somma dovuta al lavoratore. Ne conseguiva che, dopo l'analitica prospettazione delle componenti retributive di base necessaria per evitare l'ammissibilità di ulteriori richieste in forza delle preclusioni derivanti dalle preclusioni derivanti dalle norme del rito del lavoro, non poteva in realtà configurarsi alcun giudicato legato ad una precedente richiesta facente capo ad un diverso elemento retributivo di base ed alla susseguente istanza delle relative differenze retributive;
rimanendo pur sempre pieno ed autonomo il diritto al computo di un differente elemento di base ed altresì il diritto ad avanzare l'istanza per il conseguimento delle relative differenze retributive in considerazione della diversità del petitum e della causa petendi. 3 Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 20.9.1994 respingeva l'appello, compensando integralmente le spese del grado tra le parti. Il Giudice del gravame si richiamava al principio enunciato da Cass., S.U., 28.4.1989, n. 1892, secondo cui la formazione del giudicato sulla domanda diretta a conseguire la maggiore liquidazione del t.f.r. in relazione al computo di un elemento della retribuzione, preclude la possibilità di una successiva domanda intesa a conseguire una liquidazione ulteriore ancorchè fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza. Precisava il Tribunale che nella specie la sentenza pretorile non era dichiarativa della cessazione della materia del contendere, trattandosi piuttosto di sentenza di rigetto “del cui contenuto non può dubitarsi, tanto più che la domanda....veniva respinta per una evidente carenza di interesse ad agire essendo stato convenuto dall'azienda datrice di lavoro che il compenso per lo straordinario di turno sarebbe stato inserito nella base di calcolo del t.f.r." Avverso detta sentenza il MO ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui ha resistito l'Azienda intimata con controricorso. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 132 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. ed ancora, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la formazione del giudicato sulla domanda diretta a conseguire la maggiore liquidazione del t.f.r. in relazione al computo di altri elementi della retribuzione, che si assumono utili a tal fine, preclude la possibilità di una successiva domanda di una maggiore liquidazione, ancorchè fondata su ragioni diverse da quelle fatte valere in precedenza, trattandosi di elementi costitutivi del complesso trattamento economico di fine rapporto. Rileva il ricorrente che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la sentenza pretorile di rigetto come avente "contenuto decisorio” e, quindi, passata in giudicato, con conseguente effetto preclusivo sul successivo giudizio. Il motivo non è fondato. che neiVa premesso che la sentenza impugnata precisa-opportunamente confronti del LO (a differenza di altri lavoratori appellanti, non partecipi a questo giudizio di legittimità) non v'era stata alcuna sentenza pretorile estrazione dichiarativa della materia del contendere, ma piuttosto una sentenza di rigetto del cui contenuto decisorio non poteva dubitarsi. La sentenza del 9.5.1988 riguardante l'attuale ricorrente, da considerarsi – secondo la “lettura” datane dal - Tribunale di Napoli nei cui confronti il ricorrente non ha formulato espressa e circostanziata censura "di rigetto", aveva ad oggetto sempre il ricalcolo del t.f.r. mediante l'inclusione nella base retributiva utile di altre voci concernenti compensi percepiti con carattere di continuità. Rispetto a quella prima sentenza, la successiva pronunzia pretorile, del 14.6.1990, oggetto dell'appello deciso dal Tribunale di Napoli, aveva disatteso la domanda del medesimo ricorrente diretta ad ottenere un nuovo ricalcolo del medesimo t.f.r. mediante l'inclusione dei compensi relativi alle due ore di straordinario fisso e continuative prestate quotidianamente. Con l'impugnazione di questa seconda sentenza l'appellante censurava l'erroneità dell'affermazione pretorile in ordine alla sussistenza di un precedente giudicato tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso “petitum”. Negli stessi termini si esprime il motivo di ricorso per cassazione. Orbene, poiché non v'è dubbio che, prima ancora della seconda sentenza pretorile, si era formato un giudicato con la pronunzia del 9.5.1988, è a questo 5 giudicato che deve farsi riferimento per ritenere preclusa o meno l'ulteriore domanda del LO volta ad un nuovo ricalcolo del t.f.r. sia pure sulla base di nuove componenti retributive. Perdono consistenza, quindi, le argomentazioni difensive sviluppate anche nella memoria illustrativa, tutte incentrate sulla inidoneità di una pronunzia di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, secondo una argomentazione che ha trovato di recente autorevole conferma da parte Sezioni Unite di questa Corte (sent. 19 settembre 2000, n. 1048), mentre assume rilievo piuttosto la questione circa l'ammissibilità della nuova pretesa avanzata dal ricorrente. In proposito non può trascurarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte formatasi già in passato con riferimento all'istituto dell'indennità di anzianità, poi sostituita dal trattamento di fine rapporto disciplinato dalla legge 29.5.1982, n. 297 - secondo cui l'azione del lavoratore volta alla determinazione dell'indennità di fine rapporto è in sostanza unica in quanto diretta a far valere un unico credito non frazionabile in relazione agli elementi che concorrono alla determinazione della base per il suo computo. Ne consegue che in base al - principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile la - liquidazione dell'indennità di fine rapporto con sentenza passata in giudicato preclude la successiva azione del lavoratore diretta a conseguire l'integrazione del medesimo trattamento in relazione a componenti retributive dedotte o deducibili nel precedente giudizio, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento e comunque di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile (Cass., 2 settembre 2000, n. 11520; e già, Cass., 5 marzo 1993, n. 2708 ed altre). Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese di questo giudizio di legittimità a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Pone a carico del ricorrente le spese del La Corte rigetta il ricorso. presente giudizio pari a £. 33.000 oltre a £. 3.000.000 (tre milioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente ер معصر Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 19 GEN. 2001 IL COLLABORATORE A OLCA M E R DI CANCELLERIA P U S A J I - I G V U A IN 7 IÐ H L 3 S S L E 5 L O LN U 9 SO 3 IV IL I 1 Ɑ S O -1 E V V I N -9 S N O 7 J D O IN S I S 'N . V S IⱭ G V E 1 N E L IO V 0 S T S 'O V 1Ɑ 7