Sentenza 18 settembre 2003
Massime • 1
L'opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero può essere proposta dal difensore della persona offesa, in quanto, mediante le semplici forme indicate al primo comma dell'art. 101 cod. proc. pen. (cioè la dichiarazione resa all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata), egli è nominato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti alla stessa persona offesa (In motivazione la Corte ha rilevato che il conferimento della procura speciale, nelle forme previste dal primo comma dell'art.100 cod proc. pen., è richiesto solo quando il difensore della persona offesa - cui la Legge non riconosce il potere di rappresentanza processuale conferito a chi difenda l'imputato o le altre parti private - intenda esercitare in proprio il diritto di proporre ricorso per cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2003, n. 38945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38945 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dr. Renato ACQUARONE Presidente
Dr. Raffaele LEONASI Consigliere
Dr. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON OS, nato il [...] a [...];
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. di Roma 9 settembre 2002, emesso nel procedimento penale n. 26562/02 R.G. G.I.P.;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con decreto del 9 settembre 2002 il G.I.P. di Roma ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento penale n. 26562/02 R.G. G.I.P., dichiarando inammissibile l'opposizione perché non proposta dalla parte offesa ON OS, bensì esclusivamente dal difensore, il quale, benché nominato, era privo di procura speciale. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ON, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 127 e 409 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. c) c.p.p.) perché il decreto di archiviazione è stato emesso sul presupposto erroneo dell'inammissibilità dell'opposizione perché sottoscritta dal solo difensore, non munito di mandato speciale. L'impugnazione è fondata.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato qualora il ricorso per cassazione sia sottoscritto, non in proprio, dal difensore della persona offesa iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p., l'impugnazione è ammissibile, potendo la nomina essere fatta con l'osservanza delle semplici formalità previste dall'art. 101, c. 1, in relazione all'art. 92 c.2 c.p.p., vale a dire mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero, ancora, trasmessa con raccomandata;
il conferimento di procura speciale nelle forme previste dall'art. 100 c. 1 c.p.p. è infatti necessario solo nel caso in cui il difensore della persona offesa, che non é investito dei poteri di rappresentanza processuale riconosciuti per legge al difensore dell'imputato e delle altre parti private, intenda esercitare, in proprio, il diritto di proporre ricorso per cassazione (Cass., Sez. U., 16 dicembre 1998 n. 24, ric. Messina ed altro).
Nella specie l'atto di opposizione è stato sottoscritto dall'avv. Gennaro Lepre quale difensore di ON OS, denunciante e parte offesa dal reato, ed è quindi legittimo in base al principio giurisprudenziale sopra enunciato, per cui il decreto di archiviazione impugnato dev'essere annullato per violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Annulla il decreto di archiviazione impugnato e rinvia al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTTOBRE 2003.