Sentenza 23 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2003, n. 15916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15916 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO 373A ITALIANA 21-11-1994, . (IST.NE GIURICE DI PACE) ARTT. 46 E 39 L. NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18742/00 Pre dente Dott. Rosario DE MUSIS 159 Dott. Ugo Riccardo PANERIANO onsigliere Cron. 32428 Consigliere Rel - ADAMDott. Mario Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 30/04/2003 Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN NO, elettivamente domiciliato in ROMA , PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO DE PILATI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
1125 avverso il provvedimento del Giudice di pace di TRENTO, depositato il 05/06/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo In data 15.9.1999 veniva elevata a carico di IN AN contravvenzione per sosta vietata, in zona temporaneamente inte ressata a lavori di pulizia a ma- nutenzione stradale. Avverso il verbale di contravvenzione IN AN - presentava ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento che respingeva il ricorso e pronun- ziava ordinanza ingiunzione di condanna del ricorrente al pagamento della somma di £ 145.300. Avverso l'ordinanza ingiunzione proponeva opposi- zione avanti al Giudice di pace di Trento IN AN e il giudice adito, con ordinanza in data 5.6.2000, di- chiarava la nullità assoluta ed insanabile del ricorso, senza fissare l'udienza di comparizione delle parti senza acquisire la documentazione relativa alla
contro
- versia. Per la cassazione dell' ordinanza del Giudice di 2 pace propone ricorso, fondato su quattro motivi, IN AN. Resiste con controricorso il Commissario governati- vo per la Provincia di Trento. Motivi della decisione Con il primo motivo di cassazione il ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981, degli artt. 279, 320 e 321 c.p.c., del- l'art. 24 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU. Rileva il ricorrente che il giudice di pace, ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981, può dichiarare con or- dinanza l' inammissibilità del ricorso qualora il ri- Blem corso stesso sia tardivo o nell'ipotesi in cui il ri- corrente non sia comparso alla prima udienza. Nella specie non ricorreva alcuna delle indicate ipotesi sicchè il Giudice di pace di Trento, per defi- nire il procedimento iniziato avanti a sè, avrebbe do- vuto pronunziare sentenza, previa convocazione delle e svolgimento della necessaria istruttoria, parti non consentito pronunziare sentenza al di fuori essendo dello schema processuale che regola il giudizio avanti al giudice di pace. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione de- gli artt. 156 e 157 c.p.c. 3 Rileva il AN che l'art. 156 c.p.c. esclude che si possa dichiarare la nullità di un atto per man- canza di forme se la nullità non è espressamente previ- sta dalla legge tranne che l'atto risulti privo dei re- necessari per il raggiungimento delloquisiti minimi scopo e sempre che l'atto non abbia comunque raggiunto أهلها il suo scopo. Nella specie l'atto aveva raggiunto il suo scopo in quanto incombeva all'Ufficio procedere alla vocatio in ius del Commissario governativo per la Provincia di Trento ed a radicare il contraddittorio;
inoltre a se- guito della notifica del ricorso l'Amministrazione avrebbe dovuto produrre la neces- saria documenta zione, sanando così ogni ipotetico vi- zio dell'atto. Il successivo art. 157 c.p.c. subordina poi la de- claratoria di nullità all'istanza di parte, tranne che DICHIARAZIOVEDI la legge ne preveda la nullità d'ufficio, ipotesi que- sta non ricorrente nella specie. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 162, 164, 316, 317 318 c.p.c. e dei principi che regolano il giudizio avanti al giudice di pace. Rileva la difesa del AN che l'art. 162 c.p.c. impone al giudice che ha pronunziato la nullità di pro- 4 cedere alla rinnovazione degli atti ai quali și esten- de la nullità, mentre l'art. 164 c.p.c., in relazione all'atto di citazione, impone al giudice che ne rilevi la nullità di disporne d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Il Giudice di pace non doveva quindi limitarsi a rilevare la nullità dell'atto in questione ma doveva attivarsi per eliminarla unitamente agli effetti conse- guenti. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente denun- мен zia violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 689/1981 e degli artt. 318, 311, 163 e 164 c.p.c., non- chè omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto rilevante della controversia. Rileva il ricorrente che il Giudice di pace ha er- roneamente fatto riferimento all'art. 163 c.p.c., non applicabile nei giudizi avanti al giudice di pace e nel presente giudizio, regolato dall'art. 22 L. 689/1981. Nella specie il ricorso presentato dal AN conteneva tutti gli elementi necessari quali: l'indica- zione del giudice, l'indicazione delle parti, i fatti di causa e l'oggetto della domanda tramite il richiamo al ricorso presentato al Commissario del Governo. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Invero, in relazione al primo motivo del ricorso, si osserva che ai sensi dell'art. 23 L. 689/1981 il giudice di pa- ce può pronunziare ordinanza, senza previa costituzione del contrad dittorio fra le parti, nella sola ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto oltre i termini previsti dall'art. 22 stessa legge. Ipotesi non ricorrente nella specie posto che il Giudice di pace adito ha pronunziato in assenza di con- traddittorio avendo ritenuto che l'atto, tempestivamen- te proposto, fosse privo dei requisiti minimi di legge, per potersi qualificare come ricorso. Ne consegue che il primo motivo va accolto in quan- to l'ordinanza in esame è stata emessa al di fuori del- lo schema processuale previsto dalla L. 689/1981, che regola la fattispecie dedotta in giudizio. L'accoglimento del primo motivo comporta l'ovvio assorbimento degli ulteriori tre motivi di cassazione considerato che il Giudice di rinvio dovrà attivare la procedura prevista dall'art. 23 L. n 689/1981 e pronun- ziare, se del caso, la nullità del ricorso solo al ter- mine del procedimento previsto dall'articolo stesso. Pertanto il provvedimento adottato dal Giudice di pace, esulando totalmente dallo schema processuale pre- visto va cassato, con rinvio al giudice di pace di Trento in persona di diverso magistrato, anche per le 6 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, as- sorbiti gli altri, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia al Giudice di pace di Trento, in persona di diverso ma- gistrato, anche per le spese del giudizio di cassazio- ne. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 30. aprile.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente (Rosario De Musis) (Mario Adamo) нышMis Mario Mane CORE CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria Wine Valle IL CANCELLIERE 23 OTT. 2003 r Luisa Passinetti ea IL CANCELLIERE n 7