Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In materia di reati edilizi, l'ingiunzione a demolire, conseguente all'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna ex art. 31, comma nono, del d.P.R. n. 380 del 2001, non deve essere notificata dal pubblico ministero al difensore, ma esclusivamente al condannato, essendo preordinata a consentirgli lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3230
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 2556/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DU NT, nato a [...], il [...];
avverso la ordinanza del 23/10/2013 del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vito Di Nicola;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, ha rigettato, con l'ordinanza in epigrafe, l'istanza con la quale DU NT aveva chiesto l'annullamento o la revoca della sospensione dell'ordine di demolizione n. 953 del 1997.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, DU NT affidando il gravame a tre motivi, sostenuti anche con memoria del 2 ottobre 2014, con i quali deduce:
1) la violazione dell'art. 655 c.p.p., comma 5, per omessa notifica al difensore (di fiducia, della fase di cognizione, o d'ufficio, eventualmente da nominarsi per la fase dell'esecuzione) dell'ordine di demolizione, conseguendo da ciò la nullità della procedura esecutiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c);
2) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p., comma 1, e art. 666 c.p.p., comma 6, per omessa motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sul presupposto che, evidenziata l'indeterminatezza della ingiunzione di demolizione in sede di incidente di esecuzione, l'ordinanza impugnata non ha preso alcuna posizione circa il fatto che, a fronte dell'ingiunzione a demolire, una parte del fabbricato era divenuta, a seguito di regolare sanatoria, perfettamente legittima;
3) l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge in relazione alla pendenza della domanda di condono (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere revocato se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente e il ricorrente ha dedotto l'esistenza di atti amministrativi o giurisdizionali incompatibili, prospettando quali sarebbero gli elementi specifici sulla base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario all'ordine di demolizione, essendo stato richiesto (da DU LU) il condono ed essendo ancora pendente la relativa domanda. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'ingiunzione a demolire, conseguente all'ordine di demolizione disposto dal giudice con la sentenza di condanna (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9), deve essere notificato esclusivamente al condannato, essendo l'ingiunzione preordinata a consentirgli lo spontaneo adempimento dell'obbligo senza ulteriori aggravi di spese a suo carico, sicché non è richiesto al pubblico ministero di notificare l'ingiunzione anche al difensore (Sez. 3, n. 3589 del 06/07/2011, dep. 30/01/2012, P.M. in proc. Furente e altro, Rv. 251871; Sez. 3, n. 31996 del 31/05/2007, Vitale, Rv. 237127; Sez. 3, n. 14008 del 05/03/2002, Mangiarlo G., Rv. 221561).
3. Manifestamene infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di gravame che possono essere congiuntamente trattati. Il giudice dell'esecuzione non ha ignorato la sopravvenuta parziale sanatoria che ha interessato una parte dell'immobile abusivo (solo il piano terra) e neppure ha omesso di considerare la successiva istanza di condono presentata da DU LU, figlia del condannato. Ne consegue come il giudice dell'esecuzione abbia, da un lato, correttamente interpretato il provvedimento di sanatoria nel suo esclusivo riferimento al "piano terra" (eccettuato dall'ingiunzione come emerge dallo stesso tenore del ricorso) e come, dall'altro, abbia rilevato che la successiva istanza in sanatoria presentata dalla figlia (DU LU) del ricorrente fosse incompleta e, dunque, carente di documentazione, nonostante una richiesta di integrazione in tal senso del 10 gennaio 2002, rimasta inevasa, con conseguente applicazione al caso di specie della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, secondo il quale "la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in carenza di documentazione". Peraltro il ricorrente non ha investito con la censura quest'ultimo profilo, concretizzandosi, anche per tale motivo, la manifesta infondatezza della doglianza.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015