Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine di quindici giorni per l'opposizione al decreto emesso ai sensi dell'art. 28, della legge n. 300 del 1970, è equipollente alla comunicazione del decreto - prevista dall'art. 28 cit. - la notificazione dello stesso eseguita ad istanza di una delle parti, così come la notificazione è equipollente alla comunicazione nell'ipotesi disciplinata dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., dove - come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale - la comunicazione d'ufficio ha la finalità di assicurare una rapida definizione della questione "sub iudice".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11684 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE PA - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CISL - FPS BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO STEFANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALERIO MERCANTI ELISABETTA LANZETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
AN PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1346/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 14/12/01 - R.G.N. 1503/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato STEFANELLI;
udito l'Avvocato MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.2.2001, l'INPS proponeva opposizione contro il decreto in data 22.1.2001 del Tribunale di Brindisi, con cui, ex art. 28 l. n. 300/1970, era stato ordinato allo stesso istituto di cessare il comportamento antisindacale denunciato dalla CISL-FPS di Brindisi e, per l'effetto, di revocare l'assegnazione del dipendente RE BO alla sede di Bari, disposta con provvedimento del 10.11.1999.
L'opponente deduceva che non era configurabile alcun comportamento antisindacale, poiché nella specie non era stato attuato un trasferimento rilevante ex art. 22 l. n. 300/1970. Infatti si era verificata l'assegnazione al BO della sede, in relazione alla sua nomina a dirigente dopo il superamento di un concorso pubblico esterno, al quale egli era stato ammesso previa dichiarazione di disponibilità a raggiungere la sede di servizio che gli sarebbe stata assegnata;
inoltre il dipendente non possedeva la asserita qualità di dirigente di rappresentanza sindacale aziendale. La CISL-FPS di Brindisi, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto depositata dopo il decorso del termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto ad iniziativa della organizzazione sindacale.
Nel merito resisteva all'opposizione.
Si costituiva anche PA LL, direttore della sede regionale dell'PS della Puglia, intervenendo nel giudizio in adesione alla posizione dell'PS e sostenendo l'insussistenza dell'antisindacalità per carenza dell'elemento intenzionale e dell'elemento soggettivo.
Il Tribunale di Brindisi con sentenza del 10.7.2001 dichiarava inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva.
Contro questa sentenza proponeva appello l'PS. Si costituivano in giudizio sia l'PS che l'LL.
La Corte d'appello di Lecce con sentenza del 14.12.2001 accoglieva l'impugnazione, revocando il decreto ex art. 28 oggetto dell'opposizione.
Il giudice di secondo grado, quanto alla dedotta tardività dell'opposizione, osservava che per la procedura di cui all'art. 28 l. n. 300/1970 è stata dettata una disciplina speciale, in considerazione del suo contenuto pubblicistico, e che, in relazione a tale sua caratterizzazione, il termine di decorrenza dell'opposizione decorre sempre dalla comunicazione ad opera del cancelliere, senza che possa assumere rilievo, a detti fini, la notificazione a cura della controparte.
Nel merito osservava che il mutamento della sede di lavoro connessa alla promozione del dipendente è un istituto del tutto estraneo all'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, sicché alla prima assegnazione di sede conseguente a una promozione per vincita di un concorso esterno non è riferibile la tutela eccezionale prevista dall'art. 22 l. n. 300/1970 per il trasferimento. All'applicabilità di questa tutela ostava nella specie anche la mancanza di prova circa l'appartenenza del BO alla categoria dei dirigenti sindacali, visto che egli non risultava avere usufruito dei permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 23 dello Statuto negli anni 1999 e 2000.
Contro questa sentenza la CISL-FPS di Brindisi propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. L'PS resiste con controricorso. L'LL non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 e degli artt. 136, 137 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. - in relazione anche all'art. 24 Cost. -, unitamente a omissione di motivazione su un punto decisivo.
Sostiene che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la notificazione della copia conforme e integrale del provvedimento, costituendo una forma più completa di partecipazione dello stesso, rispetto alla semplice comunicazione, vale a determinare gli effetti propri della comunicazione, assicurando il raggiungimento dello scopo alla stessa assegnata dall'ordinamento. Del resto, non prevedendo la legge, per l'impugnazione del decreto ex art. 28, anche un termine lungo di impugnazione, la notificazione del decreto ad istanza di parte vale a soddisfare l'esigenza di una definizione temporale del contenzioso, in applicazione del principio della certezza delle situazioni giuridiche.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 22 l. n. 300/1970 e omissione di motivazione su un punto decisivo. Lamenta
che la Corte d'appello abbia omesso di considerare che, come puntualmente dedotto dalla parte, è lo stesso PS a qualificare il mutamento di sede del dirigente vincitore del concorso come vero e proprio trasferimento, prevedendo il diritto allo specifico trattamento economico. Con il terzo motivo denuncia omissione di motivazione su un punto decisivo. Lamenta l'omessa considerazione dei rilievi, formulati nei precedenti scritti difensivi, che il BO contestualmente alla nomina era stato assegnato, sia pure in via provvisoria, presso la sede di Brindisi, dove per molti mesi aveva svolto funzioni dirigenziali, solo successivamente venendo trasferito d'ufficio.
Con il quarto motivo denuncia omissione e insufficienza di motivazione e violazione, per mancata applicazione, degli artt. 10 e 18 del c.c.n. quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali" (g.u. n. 207 del 5.9.1998), in relazione all'art. 68, comma 5, d.lgs.
3.2.1993 n. 29. Deduce che l'art. 18 del c.c.n. quadro sopraindicato condiziona a nulla osta sindacale il trasferimento in unità produttive ubicate in sede diverse dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, categoria cui il BO era riconducibile, poiché gli erano stato concessi permessi retributivi in virtù della qualità di membro del consiglio generale della Cisl, come da documentazione prodotta ed evidentemente non considerata dal giudice di appello. Con il quinto motivo (erroneamente denominato nuovamente con il n. 4) denuncia ulteriore vizio di omessa motivazione. Lamenta che il giudice di appello abbia trascurato l'esame delle ulteriori ragioni poste dal primo giudice a fondamento del provvedimento inibitorio (ragioni basate sul rilievo che l'assegnazione del BO a Bari era causalmente idoneo a determinare limitazioni della libertà e attività sindacale).
Il primo motivo è fondato.
L'art. 28 della legge n. 300/1970, nel disciplinare lo speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale, prevede, come è noto, che la fase urgente del medesimo si concluda, dopo l'assunzione di sommarie informazioni nel contraddittorio delle parti, con l'emanazione di un provvedimento, denominato decreto, motivato ed immediatamente esecutivo, che è destinato ad assumere efficacia definitiva in mancanza di opposizione. Quest'ultima introduce un giudizio di cognizione ordinaria, come è confermato dai commi terzo e quarto (nel testo di cui agli artt. 2 e 3 della legge 8 novembre 1977 n. 847), i quali prevedono per il giudizio di opposizione la competenza del giudice del lavoro e l'applicabilità del rito del lavoro. In relazione alle esigenze di celerità della tutela in esame, è previsto che l'opposizione debba essere proposta nel breve termine di 15 giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto alle parti.
È condivisibile la tesi del sindacato ricorrente secondo cui ai fini della decorrenza del termine di opposizione debba considerarsi equipollente alla comunicazione del decreto la notificazione del medesimo eseguita ad istanza di una delle parti.
L'ammissibilità di equipollenti della comunicazione del decreto ex art. 28 ai fini del decorso del termine di opposizione è già stata ritenuta da questa Corte con la sentenza 7 febbraio 1992 n. 1343, in cui si sono richiamati gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema delle comunicazioni dei provvedimenti giurisdizionali, e si è specificato che l'equipollenza è ravvisabile ove sia assicurata la certezza in ordine all'informazione della parte circa l'esistenza e il contenuto del provvedimento, e riguardo alla data di tale conoscenza. A conferma della rilevanza della notificazione dell'atto ad iniziativa della controparte ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è richiamabile il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia regolamento di competenza, cioè di un altro procedimento ascrivibile al novero, almeno in senso lato, delle impugnazioni e per il quale la previsione della decorrenza del termine per la sua proposizione dalla partecipazione dell'emanazione del provvedimento effettuata d'ufficio è giustificata, così come per il procedimento di repressione della condotta antisindacale, dalla finalità di assicurare una rapida definizione della questione sub iudice. Per il regolamento di competenza la giurisprudenza è concorde nell'attribuire l'idoneità della notificazione della sentenza a far decorrere il termine di 30 giorni previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c. (Cass. 29 marzo 1991 n. 3382, 11 ottobre
1995 n. 10606, 8 luglio 1999 n. 7120, 12 novembre 1999 n. 12586, 29 maggio 2001 n. 7280). Lo stesso orientamento trova piena conferma negli approfondimenti compiuti in materia dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza 9 novembre 1996 n. 9818). D'altra parte, la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non è in termini, riguardando la non equipollenza alla comunicazione effettuata dal cancelliere della conoscenza di fatto acquisita dalla parte o di comunicazioni diverse dalla notificazione integrale del provvedimento ad iniziativa della controparte.
L'inammissibilità del giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 del Tribunale di Brindisi comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., con l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Si ritengono sussistere giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 l. n. 300/1970.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara compensate le spese dell'intero giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003