CASS
Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 14988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14988 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AG CA OR nato a [...] il [...] LA NA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI BIFULCO;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI;
letta la memoria nell'interesse degli imputati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14988 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS NA IA Relatore: BIFULCO NI Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto LU VA MI e SA La ON responsabili del reato di estorsione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, in riferimento agli artt. 582 e 111 bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello disatteso l'eccezione difensiva relativa all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, che veniva proposto attraverso p.e.c. del 16 aprile 2025, anziché nelle forme telematiche prescritte dalle norme indicate. A supporto del rigetto dell'eccezione, la Corte territoriale ha richiamato una fonte che, nella gerarchia delle fonti del diritto, è subordinata alle norme processuali, di rango primario, sopra richiamate, vale a dire il D.M. n. 206 del 2024, che consentirebbe, secondo i giudici dell'appello, l'invio dell'atto di appello del p.m. tramite posta certificata fino al 31 dicembre 2025. Ciò senza considerare, peraltro, che proprio il d.m. indicato dalla Corte prevede espressamente l'obbligo di deposito tramite il portale telematico per i riti abbreviati a partire dal 31 marzo 2025. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 603 del codice di rito, attesa la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta, peraltro dallo stesso pubblico ministero appellante, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa RO IA e del teste RI VI. Anche in vista della tipologia di rito -abbreviato- con cui si è definito il giudizio di primo grado, la Corte avrebbe dovuto ritenere necessario disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, procedendo all'esame dei testi indicati, le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza del reato di estorsione. Illogicamente, la Corte d'appello ha ritenuto, per un verso, che le minacce sarebbe rimaste confinate al momento genetico del rapporto di lavoro e, dall'altro, che esse si sarebbero estrinsecate successivamente all'assunzione. 1 2.4 Col quarto motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzate malgrado l'assenza di riscontri oggettivi. Altresì mancante è un'adeguata motivazione circa la valutazione delle prove documentali (messaggi scambiati, tramite piattaforma "whatsapp", tra i dipendenti dell'azienda degli imputati) e delle registrazioni telefoniche. 2.5 Il quinto motivo ha a oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.6 Il sesto motivo contesta, in via subordinata, l'erronea applicazione della pena edittale nel minimo, con riguardo, in particolare, all'ammontare della multa (che andava fissata in euro 445 e non 600 euro) 2.7 Col settimo motivo, si lamenta vizio di motivazione, per carenza della stessa, in relazione alla quantificazione del danno, con conseguente illegittimità delle statuizioni civili. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari. È altresì pervenuta memoria nell'interesse degli imputati, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo all'eccezione processuale sollevata nel primo motivo, per le ragioni di seguito indicate. La fondatezza del primo motivo assorbe le ulteriori censure. 2. Occorre puntualizzare che le ragioni della fondatezza del motivo attengono non già, come dedotto dal ricorrente, all'asserita violazione, da parte della Corte d'appello, del criterio gerarchico delle fonti, bensì all'erronea interpretazione fornita dalla Corte distrettuale della disciplina di cui al D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 ("Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"). È stata, infatti, proprio la fonte primaria (segnatamente, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) a rimettere al regolamento il potere di individuare il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina in tema di processo penale telematico, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non incorre in alcuna violazione del principio della gerarchia delle fonti. Il citato d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico (sul punto, v. Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, M., Rv. 288392 - 01). In particolare, l'art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, ha disposto che, 2 con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, ha previsto che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Il comma 5 del citato art. 87 prevede, inoltre che «le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Dalle disposizioni fin qui citate, emerge, dunque, palesemente il rinvio operato dalla fonte primaria a quella secondaria. Tanto premesso, si osserva che il caso in scrutinio trae origine da un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, in cui l'atto di appello del pubblico ministero veniva depositato, tramite p.e.c., in data successiva al 31 marzo 2025 (segnatamente, il 16 aprile 2025). La disposizione rilevante nel caso di esame è stata ravvisata dalla Corte di merito nell'art.1, comma 2, del D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 (che ha sostituito l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico), entrato in vigore il 31 dicembre 2024 secondo cui «sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche». I giudici d'appello non hanno considerato, tuttavia, che il c.d. doppio binario non ha una scansione unitaria, ma progressiva e per tipologia di atti, e il comma 4 dell'art. 1 prevede che "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni 3 DEPOSITATO IN CANCRLARIA SECONDA SEZIONE MENALE 27 APRI 2026 IL IL FUN2'IONA R.10 GfUDIZIA IL FUNZIONARIO G IO UD P• relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale". La disposizione in questione, dunque, con riguardo ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato consentiva solo al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche». Coglie, pertanto, nel segno, la difesa nell'eccepire che, nel caso di specie, correva l'obbligo, per il pubblico ministero, di depositare l'atto d'appello tramite il portale telematico, tenuto conto che il procedimento era stato celebrato proprio nelle forme del rito abbreviato, e definito 1'1/4/2025. Dal che consegue che l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta doveva considerarsi inammissibile, come eccepito dai ricorrenti. 3. Per le ragioni illustrate, assorbite le residue censure, il Collegio dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 26/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere NI BIFULCO;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI;
letta la memoria nell'interesse degli imputati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14988 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS NA IA Relatore: BIFULCO NI Data Udienza: 26/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 luglio 2025, la Corte d'appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, ha ritenuto LU VA MI e SA La ON responsabili del reato di estorsione, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa. 2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con atto unico, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge, in riferimento agli artt. 582 e 111 bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello disatteso l'eccezione difensiva relativa all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, che veniva proposto attraverso p.e.c. del 16 aprile 2025, anziché nelle forme telematiche prescritte dalle norme indicate. A supporto del rigetto dell'eccezione, la Corte territoriale ha richiamato una fonte che, nella gerarchia delle fonti del diritto, è subordinata alle norme processuali, di rango primario, sopra richiamate, vale a dire il D.M. n. 206 del 2024, che consentirebbe, secondo i giudici dell'appello, l'invio dell'atto di appello del p.m. tramite posta certificata fino al 31 dicembre 2025. Ciò senza considerare, peraltro, che proprio il d.m. indicato dalla Corte prevede espressamente l'obbligo di deposito tramite il portale telematico per i riti abbreviati a partire dal 31 marzo 2025. 2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 603 del codice di rito, attesa la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, richiesta, peraltro dallo stesso pubblico ministero appellante, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa RO IA e del teste RI VI. Anche in vista della tipologia di rito -abbreviato- con cui si è definito il giudizio di primo grado, la Corte avrebbe dovuto ritenere necessario disporre la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, procedendo all'esame dei testi indicati, le cui dichiarazioni erano state ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. 2.3 Col terzo motivo, si deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza del reato di estorsione. Illogicamente, la Corte d'appello ha ritenuto, per un verso, che le minacce sarebbe rimaste confinate al momento genetico del rapporto di lavoro e, dall'altro, che esse si sarebbero estrinsecate successivamente all'assunzione. 1 2.4 Col quarto motivo, si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzate malgrado l'assenza di riscontri oggettivi. Altresì mancante è un'adeguata motivazione circa la valutazione delle prove documentali (messaggi scambiati, tramite piattaforma "whatsapp", tra i dipendenti dell'azienda degli imputati) e delle registrazioni telefoniche. 2.5 Il quinto motivo ha a oggetto la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.6 Il sesto motivo contesta, in via subordinata, l'erronea applicazione della pena edittale nel minimo, con riguardo, in particolare, all'ammontare della multa (che andava fissata in euro 445 e non 600 euro) 2.7 Col settimo motivo, si lamenta vizio di motivazione, per carenza della stessa, in relazione alla quantificazione del danno, con conseguente illegittimità delle statuizioni civili. 3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari. È altresì pervenuta memoria nell'interesse degli imputati, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con riguardo all'eccezione processuale sollevata nel primo motivo, per le ragioni di seguito indicate. La fondatezza del primo motivo assorbe le ulteriori censure. 2. Occorre puntualizzare che le ragioni della fondatezza del motivo attengono non già, come dedotto dal ricorrente, all'asserita violazione, da parte della Corte d'appello, del criterio gerarchico delle fonti, bensì all'erronea interpretazione fornita dalla Corte distrettuale della disciplina di cui al D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 ("Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico"). È stata, infatti, proprio la fonte primaria (segnatamente, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) a rimettere al regolamento il potere di individuare il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina in tema di processo penale telematico, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non incorre in alcuna violazione del principio della gerarchia delle fonti. Il citato d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico (sul punto, v. Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025, M., Rv. 288392 - 01). In particolare, l'art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, ha disposto che, 2 con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, ha previsto che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Il comma 5 del citato art. 87 prevede, inoltre che «le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Dalle disposizioni fin qui citate, emerge, dunque, palesemente il rinvio operato dalla fonte primaria a quella secondaria. Tanto premesso, si osserva che il caso in scrutinio trae origine da un procedimento celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, in cui l'atto di appello del pubblico ministero veniva depositato, tramite p.e.c., in data successiva al 31 marzo 2025 (segnatamente, il 16 aprile 2025). La disposizione rilevante nel caso di esame è stata ravvisata dalla Corte di merito nell'art.1, comma 2, del D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 (che ha sostituito l'art. 3 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico), entrato in vigore il 31 dicembre 2024 secondo cui «sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche». I giudici d'appello non hanno considerato, tuttavia, che il c.d. doppio binario non ha una scansione unitaria, ma progressiva e per tipologia di atti, e il comma 4 dell'art. 1 prevede che "Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni 3 DEPOSITATO IN CANCRLARIA SECONDA SEZIONE MENALE 27 APRI 2026 IL IL FUN2'IONA R.10 GfUDIZIA IL FUNZIONARIO G IO UD P• relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale". La disposizione in questione, dunque, con riguardo ai procedimenti celebrati nelle forme del giudizio abbreviato, del giudizio direttissimo e del giudizio immediato consentiva solo al 31 marzo 2025, il deposito degli atti «con modalità non telematiche». Coglie, pertanto, nel segno, la difesa nell'eccepire che, nel caso di specie, correva l'obbligo, per il pubblico ministero, di depositare l'atto d'appello tramite il portale telematico, tenuto conto che il procedimento era stato celebrato proprio nelle forme del rito abbreviato, e definito 1'1/4/2025. Dal che consegue che l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta doveva considerarsi inammissibile, come eccepito dai ricorrenti. 3. Per le ragioni illustrate, assorbite le residue censure, il Collegio dichiara inammissibile l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 aprile 2025 e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 26/02/2026