CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11987 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di: NO AM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AM NO con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998 (irrevocabile il 25/10/1998) per tentato furto in concorso, per essere intervenuta nel quinquennio la sentenza dalla Corte di appello di Bari, divenuta definitiva in data 24/05/2005, che aveva condannato lo NO AM alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 11987 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/02/2026 legge armi e ricettazione, commessi in data 12/07/2002. A fondamento del provvedimento di rigetto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la pena inflitta con la sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998 si fosse nel frattempo estinta, ex art. 172, quinto comma cod. pen., essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della successiva sentenza della Corte d’appello (24/05/2005). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 172, settimo comma cod. pen.. La parte pubblica ricorrente si duole che il Giudice dell’esecuzione abbia omesso di valutare l’applicazione dell’art. 172, settimo comma cod. pen. nella parte in cui individua, tra i motivi ostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole riportata durante il tempo necessario per l’estinzione della pena. Evidenzia a tale proposito come, dall’esame del certificato del Casellario giudiziale, durante tale lasso temporale, AM NO abbia riportato le seguenti condanne: sentenza della Corte di appello di Bari del 12/12/2005 (irrevocabile 20/06/2007) per associazione di stampo mafioso;
sentenza della Corte di Assise di appello eli Bari del 16/04/2010 (irrevocabile il 02/11/2010) per delitti di associazione di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, estorsione;
sentenza emessa in data 18/06/2010 dal Tribunale di Bari (irrevocabile 11/12/2012), per delitto di violazione delle misure eli prevenzione;
sentenza emessa il 26/03/2012 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15/11/2012) per favoreggiamento personale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, Marco Dall’Olio, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame. 2. I termini di prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio;
nel caso di specie, il termine decennale per la prescrizione della pena inflitta con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998, irrevocabile il 25/10/1998, decorre dal 24/05/2005, data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte di appello di Bari emessa il 04/11/2003, che ha determinato la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 172, comma quinto, cod. pen. (Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, Rv. 288565). Il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione della pena nel passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione condizionale;
ha tuttavia omesso, come denunciato dal Procuratore ricorrente, di confrontarsi con l’ulteriore e distinto principio rilevante, di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui individua, tra i motivi ostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, riportata durante il tempo necessario per l’estinzione della pena. Tale principio, che delimita l’ambito temporale di operatività della causa ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo, impone al giudice dell’esecuzione di verificare, in via preliminare, se le condanne sopravvenute siano relative a fatti commessi successivamente all’inizio del termine prescrizionale. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che l’estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa solo nell’ipotesi in cui sopravvenga una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849). Solo all’esito positivo di tale accertamento viene in rilievo l’ulteriore verifica concernente la riconducibilità di tali reati alla nozione di reati della stessa indole. Ebbene, sul punto, ai fini dell’individuazione di tale nozione, rilevante per la configurabilità della causa ostativa prevista dall’art. 172, ultimo comma, cod. pen., occorre fare riferimento all’art. 101 cod. pen., secondo cui il requisito dell’identità di indole ricorre non solo nell’ipotesi di reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1, n. 47387 del 29/11/2024, che richiama Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800). 3. Su tali profili, il giudice dell’esecuzione non ha svolto alcuna valutazione, essendosi limitato a richiamare l’esistenza della condanna riportata da AM NO con sentenza della Corte d’appello di Bari, emessa il 04/11/2003 e divenuta definitiva il 24/05/2005, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione della legge armi e ricettazione, commessi il 12/07/2002, valorizzandola quale presupposto per individuare nel 24/05/2005 il dies a quo del termine decennale ex art. 172, comma quinto, cod. pen.; nondimeno, ha poi arrestato l’iter argomentativo alla mera constatazione del decorso del tempo, senza procedere ad alcuna verifica in ordine alla ricorrenza della causa ostativa prevista dall’art. 172, comma settimo, cod. pen., omettendo sia l’accertamento preliminare sul momento di commissione dei reati rispetto all’inizio del termine prescrizionale, sia la successiva valutazione circa l’identità di indole ai sensi dell’art. 101 cod. pen. 3 4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari, perché, in piena libertà, proceda a nuovo esame, alla luce dei citati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 24 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a AM NO con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998 (irrevocabile il 25/10/1998) per tentato furto in concorso, per essere intervenuta nel quinquennio la sentenza dalla Corte di appello di Bari, divenuta definitiva in data 24/05/2005, che aveva condannato lo NO AM alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione della Penale Sent. Sez. 1 Num. 11987 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 17/02/2026 legge armi e ricettazione, commessi in data 12/07/2002. A fondamento del provvedimento di rigetto, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la pena inflitta con la sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998 si fosse nel frattempo estinta, ex art. 172, quinto comma cod. pen., essendo decorso il termine di dieci anni dalla data di irrevocabilità della successiva sentenza della Corte d’appello (24/05/2005). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 172, settimo comma cod. pen.. La parte pubblica ricorrente si duole che il Giudice dell’esecuzione abbia omesso di valutare l’applicazione dell’art. 172, settimo comma cod. pen. nella parte in cui individua, tra i motivi ostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole riportata durante il tempo necessario per l’estinzione della pena. Evidenzia a tale proposito come, dall’esame del certificato del Casellario giudiziale, durante tale lasso temporale, AM NO abbia riportato le seguenti condanne: sentenza della Corte di appello di Bari del 12/12/2005 (irrevocabile 20/06/2007) per associazione di stampo mafioso;
sentenza della Corte di Assise di appello eli Bari del 16/04/2010 (irrevocabile il 02/11/2010) per delitti di associazione di stampo mafioso, detenzione e porto illegale di armi, estorsione;
sentenza emessa in data 18/06/2010 dal Tribunale di Bari (irrevocabile 11/12/2012), per delitto di violazione delle misure eli prevenzione;
sentenza emessa il 26/03/2012 dalla Corte di appello di Bari (irrevocabile il 15/11/2012) per favoreggiamento personale. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, Marco Dall’Olio, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione per nuovo esame. 2. I termini di prescrizione della pena, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorrono dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto per la revoca del beneficio;
nel caso di specie, il termine decennale per la prescrizione della pena inflitta con sentenza emessa dalla Pretura di Bari in data 10/09/1998, irrevocabile il 25/10/1998, decorre dal 24/05/2005, data in cui è divenuta definitiva la sentenza della Corte di appello di Bari emessa il 04/11/2003, che ha determinato la revoca della sospensione condizionale, ai sensi dell’art. 172, comma quinto, cod. pen. (Sez. 1, n. 30206 del 01/07/2025, Rv. 288565). Il giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione della pena nel passaggio in giudicato della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione condizionale;
ha tuttavia omesso, come denunciato dal Procuratore ricorrente, di confrontarsi con l’ulteriore e distinto principio rilevante, di cui all’art. 172, ultimo comma, cod. pen., nella parte in cui individua, tra i motivi ostativi all’estinzione delle pene, la sopravvenienza di una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole, riportata durante il tempo necessario per l’estinzione della pena. Tale principio, che delimita l’ambito temporale di operatività della causa ostativa all’estinzione della pena per decorso del tempo, impone al giudice dell’esecuzione di verificare, in via preliminare, se le condanne sopravvenute siano relative a fatti commessi successivamente all’inizio del termine prescrizionale. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, costantemente affermato che l’estinzione della pena per decorso del tempo è preclusa solo nell’ipotesi in cui sopravvenga una condanna per reati commessi dal condannato dopo l’inizio del termine di prescrizione e, dunque, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849). Solo all’esito positivo di tale accertamento viene in rilievo l’ulteriore verifica concernente la riconducibilità di tali reati alla nozione di reati della stessa indole. Ebbene, sul punto, ai fini dell’individuazione di tale nozione, rilevante per la configurabilità della causa ostativa prevista dall’art. 172, ultimo comma, cod. pen., occorre fare riferimento all’art. 101 cod. pen., secondo cui il requisito dell’identità di indole ricorre non solo nell’ipotesi di reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa (Sez. 1, n. 47387 del 29/11/2024, che richiama Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Rv. 260800). 3. Su tali profili, il giudice dell’esecuzione non ha svolto alcuna valutazione, essendosi limitato a richiamare l’esistenza della condanna riportata da AM NO con sentenza della Corte d’appello di Bari, emessa il 04/11/2003 e divenuta definitiva il 24/05/2005, per i delitti di rapina, lesione personale, violazione della legge armi e ricettazione, commessi il 12/07/2002, valorizzandola quale presupposto per individuare nel 24/05/2005 il dies a quo del termine decennale ex art. 172, comma quinto, cod. pen.; nondimeno, ha poi arrestato l’iter argomentativo alla mera constatazione del decorso del tempo, senza procedere ad alcuna verifica in ordine alla ricorrenza della causa ostativa prevista dall’art. 172, comma settimo, cod. pen., omettendo sia l’accertamento preliminare sul momento di commissione dei reati rispetto all’inizio del termine prescrizionale, sia la successiva valutazione circa l’identità di indole ai sensi dell’art. 101 cod. pen. 3 4. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bari, perché, in piena libertà, proceda a nuovo esame, alla luce dei citati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4