CASS
Sentenza 17 marzo 2023
Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2023, n. 11468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11468 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL HA AB nato il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11468 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, solo in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 26.9.2018, aveva condannato El HA BD alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge in punto di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, con riferimento solo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e trasmissione degli atti al corte di appello competente per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 7.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Christian Ferretti, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei sensi indicati dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 3.11.2022. 5. Fondato, invero, appare il primo motivo di ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto donniciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. Proprio in applicazione di tali principi, in un caso nel quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale "elezione" di domicilio presso il difensore, mai revocata, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore (cfr. Sez. 1, n. 4516 del 22/09/1995, Rv. 202888). Mentre in un altro caso la Corte ha ritenuto che l'imputato, essendosi limitato ad "eleggere domicilio presso l'abitazione" non aveva specificato il soggetto deputato a ricevere l'atto, sicché la notifica era stata correttamente tentata presso la residenza anagrafica, ubicata in una via diversa da quella dichiarata dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, Rv. 279850). 2 Orbene, come correttamente rilevato e documentato dal ricorrente, in data 13.12.2019 l'imputato aveva depositato presso la cancelleria della corte di appello di Torino la nomina dell'avv. Christian Ferretti in qualità di suo difensore di fiducia, dichiarando di essere residente in [...], alla via Chiappa, n. 3, e, al tempo stesso, specificando espressamente di revocare ogni precedente "difensore/i" e l'eventuale dichiarazione e/o elezione di domicilio", nonché di non eleggere domicilio presso il nuovo difensore. Non è, pertanto, revocabile in dubbio che, essendo stata portata debitamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente la duplice circostanza della revoca di ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dal prevenuto e della mancata elezione di domicilio presso il nuovo difensore, nominato con revoca di ogni altro precedente difensore, la notifica del decreto di citazione per il giudizio innanzi alla corte di appello di Milano per l'udienza del 22.10.2021 doveva essere effettuata presso il luogo di residenza del ricorrente, ubicato in Verbania, alla via Chiappa, n. 3, perché tale doveva ritenersi il nuovo domicilio dichiarato ai fini delle notificazioni, in quanto coincidente con la nuova abitazione dell'imputato, comunicato alla corte di appello nel risetto della previsione dell'art. 162, co. 1, c.p.p. Ad avviso del Collegio, infatti, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162, c.p.p., la stessa è contenuta, come nel caso in esame, in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, Rv. 275961). Ne consegue che, corrispondendo la dichiarazione di domicilio, come si è già detto, a una dichiarazione reale, implicando essa l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, quando tale dichiarazione muta, come nella fattispecie che ci occupa, nel senso che viene portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria un nuovo indirizzo di 3 residenza dell'imputato, accompagnato da una esplicita dichiarazione di revoca di ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio e di mancata elezione di domicilio presso il nuovo difensore di fiducia, nominato con revoca di ogni altro precedente difensore, non è revocabile in dubbio che la volontà dell'imputato debba essere interpretata nel senso di avere individuato nel nuovo domicilio dichiarato il luogo prescelto per la notifica degli atti processuali (cfr. Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180). Conclusione che nel caso in esame appare ulteriormente giustificata dalla circostanza che la precedente "elezione di domicilio", contenuta nel "verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio", redatto da personale di polizia giudiziaria il 14.1.2016 e sottoscritto dal prevenuto, era una semplice dichiarazione di domicilio, perché in esso l'allora indagato El HA BD si era limitato a "eleggere domicilio" presso il suo luogo di residenza, all'indirizzo di Villadossola, via Boldrini, n. 4, senza null'altro aggiungere. La notificazione, invece, è stata effettuata in data 15.9.2021 al difensore di fiducia dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., dopo che non era andato a buon fine il tentativo di notifica del menzionato decreto di citazione per il giudizio di appello a mezzo posta nel domicilio indicato dal prevenuto alla polizia giudiziaria nel citato verbale del 14.1.2016. Si è pertanto verificata, con riferimento al giudizio di appello, una nullità assoluta e insanabile, poiché attinente alla mancata costituzione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 179, c.p.p., di tutti gli atti successivi all'adozione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, nullità, peraltro, eccepita dal difensore del ricorrente già in sede di appello. Sul punto, pertanto, si impone un annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, con trasmissione degli atti alla corte di appello di Torino, perché provveda a una nuova celebrazione del giudizio. 6. Infondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza di una valida notifica all'imputato del 4 decreto di citazione diretta per il giudizio di primo grado, in quanto, non essendo andata a buon fine la suddetta notifica, effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo indicato in sede di dichiarazione di domicilio del 14.1.2016, il tribunale avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione ai sensi dell'art. 420 quater, c.p.p., non essendovi alcuna certezza che l'imputato avesse conoscenza del processo. Invero, ritiene il Collegio che, con riferimento al giudizio di primo grado, correttamente la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., con ordinanza resa dal tribunale di Verbania, all'udienza del 30.11.2016, sul presupposto della "nullità della notifica all'imputato per irreperibilità al domicilio dichiarato, non seguita da notifica al difensore ex art. 161, c. 4, c.p.p." (cfr. il relativo verbale allegato dai ricorrente). Si tratta di una decisione, ad avviso del Collegio, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, come nel caso in esame, con riferimento ovviamente al solo giudizio di primo grado (cfr. Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824). Peraltro, come affermato sempre dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, 5 resa all'avvio della vicenda processuale (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016, Rv. 268223; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560). Principi, ritiene il Collegio, che trovano applicazione anche nel caso in cui il difensore dell'imputato sia stato nominato d'ufficio ab origine, in ragione della sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio alla difesa dì fiducia, sancita dal nuovo codice di procedura penale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3058 del 18/12/1995, Rv. 203827). E nel caso in esame non pare revocabile in dubbio che l'imputato fosse stato informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, valendo il richiamato verbale del 14.1.2016 anche come informazione di garanzia nei suoi confronti, come si evince non solo dalla relativa formale intestazione dell'atto, ma anche dal suo contenuto, con cui il ricorrente veniva informato che nei suoi confronti "vengono svolte indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, co. 1 e 2, c.p., per i fatti accaduti in data 07/05/2014 cagionava lesioni personali a HM Hichann" e che, non essendosi avvalso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, sarebbe stato assistito dal difensore di ufficio, nella persona dell'avv. Diego Boretta, di cui venivano indicati l'indirizzo dello studio e il recapito dell'utenza telefonica mobile. Infine, sempre nel medesimo atto, il ricorrente veniva informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato (o eletto), con la specifica avvertenza che, in mancanza di tale comunicazione le notificazioni degli atti processuali sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore d'ufficio nominato nel corpo del medesimo atto Va, infine, rilevato che la decisione assunta appare conforme ai principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170, c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, c.p.p,, salvo che l'imputato, per caso 6 fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159, c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848). 7. La parziale fondatezza del ricorso, implica che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali, non essendo egli completamente soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 22.11.2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11468 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 22/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, solo in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 26.9.2018, aveva condannato El HA BD alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, eccependo violazione di legge in punto di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e del decreto di citazione diretta a giudizio in primo grado. 3. Con requisitoria scritta del 3.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto, con riferimento solo alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso e trasmissione degli atti al corte di appello competente per nuovo giudizio. Con conclusioni scritte del 7.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Christian Ferretti, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Ritiene il Collegio che il ricorso sia solo parzialmente fondato, nei sensi indicati dal pubblico ministero nella sua requisitoria scritta del 3.11.2022. 5. Fondato, invero, appare il primo motivo di ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, in tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona (cosiddetto donniciliatario) presso la quale la notificazione deve eseguirsi e presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, rapporto fiduciario in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a disposizione del medesimo. La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono, pertanto, istituti che si differenziano per natura e funzione: la prima, corrispondendo a una dichiarazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, ha carattere di mera dichiarazione, la seconda, invece, rappresentando la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di stabilire un luogo (diverso da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, ha carattere negoziale costitutivo recettizio. Ne consegue necessariamente che l'indicazione di un luogo per le notificazioni coincidente con l'abitazione dell'imputato deve essere intesa come dichiarazione di domicilio, anche se in essa sia stato fatto uso improprio del termine "elezione", e che la revoca di una precedente elezione di domicilio deve essere espressamente rappresentata in una contraria manifestazione di volontà. Proprio in applicazione di tali principi, in un caso nel quale l'imputato lamentava la mancata notificazione dell'avviso di udienza al domicilio eletto, coincidente con la propria abitazione, successivo alla reale "elezione" di domicilio presso il difensore, mai revocata, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la notificazione eseguita presso lo studio del difensore (cfr. Sez. 1, n. 4516 del 22/09/1995, Rv. 202888). Mentre in un altro caso la Corte ha ritenuto che l'imputato, essendosi limitato ad "eleggere domicilio presso l'abitazione" non aveva specificato il soggetto deputato a ricevere l'atto, sicché la notifica era stata correttamente tentata presso la residenza anagrafica, ubicata in una via diversa da quella dichiarata dall'imputato (cfr. Sez. 6, n. 30873 del 18/09/2020, Rv. 279850). 2 Orbene, come correttamente rilevato e documentato dal ricorrente, in data 13.12.2019 l'imputato aveva depositato presso la cancelleria della corte di appello di Torino la nomina dell'avv. Christian Ferretti in qualità di suo difensore di fiducia, dichiarando di essere residente in [...], alla via Chiappa, n. 3, e, al tempo stesso, specificando espressamente di revocare ogni precedente "difensore/i" e l'eventuale dichiarazione e/o elezione di domicilio", nonché di non eleggere domicilio presso il nuovo difensore. Non è, pertanto, revocabile in dubbio che, essendo stata portata debitamente a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente la duplice circostanza della revoca di ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dal prevenuto e della mancata elezione di domicilio presso il nuovo difensore, nominato con revoca di ogni altro precedente difensore, la notifica del decreto di citazione per il giudizio innanzi alla corte di appello di Milano per l'udienza del 22.10.2021 doveva essere effettuata presso il luogo di residenza del ricorrente, ubicato in Verbania, alla via Chiappa, n. 3, perché tale doveva ritenersi il nuovo domicilio dichiarato ai fini delle notificazioni, in quanto coincidente con la nuova abitazione dell'imputato, comunicato alla corte di appello nel risetto della previsione dell'art. 162, co. 1, c.p.p. Ad avviso del Collegio, infatti, va condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162, c.p.p., la stessa è contenuta, come nel caso in esame, in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, Rv. 275961). Ne consegue che, corrispondendo la dichiarazione di domicilio, come si è già detto, a una dichiarazione reale, implicando essa l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, quando tale dichiarazione muta, come nella fattispecie che ci occupa, nel senso che viene portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria un nuovo indirizzo di 3 residenza dell'imputato, accompagnato da una esplicita dichiarazione di revoca di ogni precedente dichiarazione o elezione di domicilio e di mancata elezione di domicilio presso il nuovo difensore di fiducia, nominato con revoca di ogni altro precedente difensore, non è revocabile in dubbio che la volontà dell'imputato debba essere interpretata nel senso di avere individuato nel nuovo domicilio dichiarato il luogo prescelto per la notifica degli atti processuali (cfr. Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv. 283180). Conclusione che nel caso in esame appare ulteriormente giustificata dalla circostanza che la precedente "elezione di domicilio", contenuta nel "verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio", redatto da personale di polizia giudiziaria il 14.1.2016 e sottoscritto dal prevenuto, era una semplice dichiarazione di domicilio, perché in esso l'allora indagato El HA BD si era limitato a "eleggere domicilio" presso il suo luogo di residenza, all'indirizzo di Villadossola, via Boldrini, n. 4, senza null'altro aggiungere. La notificazione, invece, è stata effettuata in data 15.9.2021 al difensore di fiducia dell'imputato, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., dopo che non era andato a buon fine il tentativo di notifica del menzionato decreto di citazione per il giudizio di appello a mezzo posta nel domicilio indicato dal prevenuto alla polizia giudiziaria nel citato verbale del 14.1.2016. Si è pertanto verificata, con riferimento al giudizio di appello, una nullità assoluta e insanabile, poiché attinente alla mancata costituzione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 179, c.p.p., di tutti gli atti successivi all'adozione del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, nullità, peraltro, eccepita dal difensore del ricorrente già in sede di appello. Sul punto, pertanto, si impone un annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, con trasmissione degli atti alla corte di appello di Torino, perché provveda a una nuova celebrazione del giudizio. 6. Infondato, invece, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza di una valida notifica all'imputato del 4 decreto di citazione diretta per il giudizio di primo grado, in quanto, non essendo andata a buon fine la suddetta notifica, effettuata a mezzo posta presso l'indirizzo indicato in sede di dichiarazione di domicilio del 14.1.2016, il tribunale avrebbe dovuto procedere a nuova notificazione ai sensi dell'art. 420 quater, c.p.p., non essendovi alcuna certezza che l'imputato avesse conoscenza del processo. Invero, ritiene il Collegio che, con riferimento al giudizio di primo grado, correttamente la notificazione del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata, ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., con ordinanza resa dal tribunale di Verbania, all'udienza del 30.11.2016, sul presupposto della "nullità della notifica all'imputato per irreperibilità al domicilio dichiarato, non seguita da notifica al difensore ex art. 161, c. 4, c.p.p." (cfr. il relativo verbale allegato dai ricorrente). Si tratta di una decisione, ad avviso del Collegio, conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, come nel caso in esame, con riferimento ovviamente al solo giudizio di primo grado (cfr. Sez. 7, n. 24515 del 23/01/2018, Rv. 272824). Peraltro, come affermato sempre dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, c.p.p., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, 5 resa all'avvio della vicenda processuale (cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 42548 del 15/09/2016, Rv. 268223; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017, Rv. 271560). Principi, ritiene il Collegio, che trovano applicazione anche nel caso in cui il difensore dell'imputato sia stato nominato d'ufficio ab origine, in ragione della sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio alla difesa dì fiducia, sancita dal nuovo codice di procedura penale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 3058 del 18/12/1995, Rv. 203827). E nel caso in esame non pare revocabile in dubbio che l'imputato fosse stato informato dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, valendo il richiamato verbale del 14.1.2016 anche come informazione di garanzia nei suoi confronti, come si evince non solo dalla relativa formale intestazione dell'atto, ma anche dal suo contenuto, con cui il ricorrente veniva informato che nei suoi confronti "vengono svolte indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 582, 583, co. 1 e 2, c.p., per i fatti accaduti in data 07/05/2014 cagionava lesioni personali a HM Hichann" e che, non essendosi avvalso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, sarebbe stato assistito dal difensore di ufficio, nella persona dell'avv. Diego Boretta, di cui venivano indicati l'indirizzo dello studio e il recapito dell'utenza telefonica mobile. Infine, sempre nel medesimo atto, il ricorrente veniva informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato (o eletto), con la specifica avvertenza che, in mancanza di tale comunicazione le notificazioni degli atti processuali sarebbero state effettuate mediante consegna al difensore d'ufficio nominato nel corpo del medesimo atto Va, infine, rilevato che la decisione assunta appare conforme ai principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170, c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, c.p.p,, salvo che l'imputato, per caso 6 fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159, c.p.p. (cfr. Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848). 7. La parziale fondatezza del ricorso, implica che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese processuali, non essendo egli completamente soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte di appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 22.11.2022.