Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
E' valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato presso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentica del difensore nominato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19899 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
19 89 9-19 REPUBBLICA ITALIANA TA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Pubblica udienza del 12 dicembre 2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.3852 Dott. Gastone ANDREAZZA Presidente REGISTRO GENERALE Dott. Claudio CERRONI Consigliere n. $31987n. 331987 del 2018 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Consigliere Dott. Luca SEMERARO Dott. Gianni Filippo REYNAUD Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IA SO, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 9084/2018 della Corte di appello di Roma del 14 novembre 2017; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per la ricorrente, l'avv. Ruggiero DE GAETANO, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 14 novembre 2017, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 15 gennaio 2015, il Tribunale di Velletri aveva dichiarato la penale responsabilità di SO ZI in ordine al reato di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del dlgs n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di titolare di ditta individuale, indicato nella dichiarazione dei redditi dalla medesima presentata quanto all'anno d'imposta 2008 elementi passivi di reddito, per un importo pari ad euro 348.000,00, di cui euro 290.000,00 relativi ad imponibile ed euro 58.000,00 relativi ad Iva in ipotesi da lei versata, documentati tramite una fattura, emessa dalla Top Fan Group srl, avente ad oggetto un'operazione ritenuta inesistente, ed avendo anche richiesto il rimborso della somma sopraindicata a titolo di Iva. Con la sentenza confermata il Tribunale castellano la aveva, pertanto, condannata, ritenuta la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni tre di reclusione ed alle pene accessorie, nonché aveva disposto la confisca dei beni della imputata, sino alla concorrenza della somma relativa alla imposta evasa. Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale ha interposto A! ricorso per cassazione la prevenuta, assistita dal proprio difensore fiduciario, articolando sei motivi di impugnazione. Il primo di essi ha ad oggetto la ritenuta nullità delle citazione della imputata in grado di appello per essere stata eseguita la notificazione della medesima presso un precedente domicilio eletto dalla ZI, costituito dallo studio del difensore da lei nel frattempo revocato, e non presso il domicilio successivamente dichiarato con l'atto di nomina del nuovo difensore. Il secondo motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione che minerebbe la sentenza della Corte territoriale, in quanto sarebbe stato considerato solo uno dei due ricorsi in appello presentati dalla imputata;
peraltro, aggiunge la ricorrente, le ragioni poste a sostegno della conferma della sentenza di primo grado sarebbero tutte incongrue e comunque inidonee allo scopo. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, deducendo la violazione di legge, il fatto che in sentenza il tempus commissi delicti sia stato individuato nella data in cui è stato accertato il fatto e non nella data in cui è stata presentata dalla prevenuta la dichiarazione dei redditi contenente la 2 indicazione della posta passiva contestata;
la questione, che aveva formato oggetto di censura in sede di gravame, non è stata, tuttavia, affatto esaminata dalla Corte capitolina. Con il quarto motivo di impugnazione è dedotta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, invece, andavano riconosciute in ragione delle precarie condizioni sociali e culturali della prevenuta. Con il quinto motivo di impugnazione è lamentata la ribadita affermazione in ordine alla sussistenza della aggravante della recidiva, sulla base di argomentazioni ritenute dalla ricorrente non congrue. Infine, il sesto motivo di censura riguarda l'avvenuta conferma della entità della pena irrogata, senza che ne siano state efficacemente rappresentate le ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è fondato. Logicamente preliminare ad ogni altra valutazione è l'esame della prima doglianza proposta dalla ricorrente avente ad oggetto la regolarità della sua vocatio in jus in grado di appello. Dalla documentazione presente in atti, cui questa Corte ha pieno accesso attesa la natura schiettamente processuale della doglianza in esame, in relazione alla quale, pertanto, questo giudice è legittimato ad esaminare anche i profili fattuali della vicenda sottoposta al suo scrutinio, la ZI, con atto depositato in data 23 gennaio 2015 presso la Cancelleria della, allora, Sezione distaccata di Albano Laziale del Tribunale di Velletri, giudice quest'ultimo, di fronte al quale è stato celebrato in primo grado il processo a carico della odierna ricorrente, ebbe a indicare la avv.ssa Simona Simeone del foro di Roma, quale suo difensore di fiducia ed ad eleggere (recte: dichiarare) domicilio presso la sua abitazione. Come, invece, risulta dalla stessa intestazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, il successivo 14 novembre 2017, il predetto ufficio giudiziario ebbe a considerare la ZO ancora elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio, originario, difensore, avv. Cristiano Conte, luogo ove era stata notificata alla prevenuta la citazione per il giudizio di gravame, cui la stessa, è bene subito chiarire, è rimasta contumace. 3 Ciò posto, osserva il Collegio che la dichiarazione di domicilio eseguita dalla odierna imputata contestualmente alla nomina del proprio nuovo difensore fiduciario deve ritenersi valida in quanto la stessa, dall'esplicito ed inequivocabile contenuto, deve ritenersi ricompresa in uno degli atti aventi le specifiche formalità previste dall'art. 162 cod. proc. pen. Si tratta, infatti, di atto depositato presso la autorità allora procedente - non essendo stato ancora proposto alcun appello al momento in cui la dichiarazione è stata depositata né, pertanto, essendo, evidentemente, stati ancora trasmessi gli atti dal Tribunale di Velletri alla Corte di appello di Roma al momento in cui la dichiarazione è stata compiuta -, sottoscritta dalla persona interessata e con sottoscrizione autenticata dal proprio difensore contestualmente nominato (cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 22 gennaio 2009, n. 2924; idem 22 dicembre 2006, n. 42294; in senso analogo, sebbene in fattispecie parzialmente diversa, anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 21 febbraio 2002, n. 6978). Non ignora questa Corte la esistenza di un difforme orientamento, in forza del quale non costituirebbe valida dichiarazione di domicilio quella contenuta nella contestuale nomina del difensore fiduciario, anche nel caso in cui questa sia stata ritualmente autenticata da tale difensore e tempestivamente depositata in cancelleria, atteso che, secondo tale orientamento, l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le modalità indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 ottobre 2015, n. 42971). Ritiene, tuttavia, questo Collegio di doversi discostare dall'indicato avviso, e di aderire, invece, a quello precedentemente illustrato sulla base del dato costituito, quanto alla fattispecie, dalla inequivocabilità della volontà dell'imputata di dichiarare domicilio in un dato posto e nella sostanziale equipollenza (anzi nella maggiore garanzia in ordine alla documentazione della tempestività della effettuazione della operazione, riscontrabile nella presente occasione) fra l'atto indirizzato all'Ufficio procedente tramite lettera raccomandata e quello, invece, ivi materialmente depositato dall'imputato ovvero da soggetto da questo incaricato;
nel senso, peraltro, sopra sposato appaiono deporre anche taluni precedenti giudicati di questa Corte nei quali la legittimità della dichiarazione di domicilio in una fattispecie analoga alla presente è stata ritenuta illegittima, non in ragione della astratta modalità di presentazione della dichiarazione nell'occasione utilizzata (si trattativa di atti inviati con mezzi di versi rispetto a quelli previsti dall'art. 162 cod. proc. pen.), 4 ma, in una occasione, in quanto la dichiarazione, presentata addirittura a mezzo fax, era priva sia della indicazione dell'ufficio cui la comunicazione era stata indirizzata sia della attestazione dell'avvenuto deposito o comunque della ricezione da parte dell'Ufficio procedente (Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 aprile 2017, n. 19354), ed, un'altra occasione, in quanto si trattava di dichiarazione contenente la mera indicazione della residenza dell'imputato, senza che vi fosse alcuna inequivoca dichiarazione di essa come luogo elettivamente designato per la ricezione degli atti processuali riguardanti quello specifico giudizio (Corte di cassazione, Sezione II penale, 2 marzo 2016, n. 8397). Elementi questi che, invece, nella presente occasione sono ben presenti ed in termini di indubbia significatività. Atteso quanto precede, considerato che la omessa notificazione presso il domicilio dichiarato della citazione dell'imputato in grado di appello integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 marzo 2017, n. 11954), la sentenza impugnata deve essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione presentati dalla ricorrente, senza rinvio e, considerato che il giudizio di appello svolto nei confronti della ZI è viziato fin dal suo atto introduttivo, deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello capitolina affinché, sanato il difetto di evocazione in giudizio della odierna impugnante, sia nuovamente celebrato il processo di appello nei confronti della medesima.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Gastone ANDREAZZA)(Gastone A noquetes DEPOSITATA C - 9 MAG 2019 IL CARC ULIERE Luana Martani