Sentenza 3 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite, sicché la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2018, n. 4763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4763 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2018 |
Testo completo
04763-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3195/2018 PAOLO ANTONIO BRUNO - Presidente - UP 03/12/2018- UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI R.G.N. 13937/2017 ANTONIO SETTEMBRE PAOLO MICHELI ROBERTO AMATORE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della condanna emessa in data 21.3.2013 dal Tribunale di Milano a carico del predetto imputato per il reato di concorso in rapina aggravata - ha riqualificato la condotta come tentativo di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 7, cod. pen., e ha dunque ridotto la pena dopo aver considerato le già riconosciute attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, vizio di motivazione e di violazione di legge in riferimento agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen.. Osserva la difesa che la sola circostanza che il ricorrente si fosse seduto per un breve lasso temporale sulla bicicletta ancora legata della persona offesa era comunque dimostrativa dell'assenza di una volontà delitttuosa anche in relazione al meno grave delitto di tentato furto riqualificato in appello.
1.2 Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, e vizio di motivazione sul medesimo punto.
1.2.1 Osserva la difesa che la motivazione resa in ordine alle due aggravanti sopra indicate era ermetica e che, per affermata la ricorrenza dell'aggravante della violenza sulle cose, la Corte di merito si era affidata alle sole dichiarazioni della persona offesa senza acquisire ulteriori riscontri.
1.2.2 Non era invece configurabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede perché il velocipede era fornito di antifurto.
1.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 69, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in riferimento alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile.
2.1 Il primo motivo di doglianza è inammissibile perché genericamente formulato e volto alla rivalutazione del fatto, ed è dunque articolato con censure irricevibili nel giudizio di cassazione.
2.2 Il secondo motivo è anch'esso inammissibile stante la prospettazione di censure in fatto in ordine alla ricorrenza delle due circostanze aggravanti sopra richiamate. Si assiste peraltro ad una adeguata motivazione che dà conto delle ragioni giustificatrici dell'applicazione delle aggravanti, così come desumibili dalla ricostruzione della dinamica dei fatti. Va anche aggiunto che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, in tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n.7, cod. pen., la necessità dell'esposizione va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite;
ne deriva che la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della "res", inidonee ad eliminare il pubblico affidamento poichè consistenti in 2 t congegni di chiusura (lucchetti, serrature con chiave, antifurto) che non realizzano un ostacolo tale da costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene, in ragione della loro limitata efficacia (Sez. 5, Sentenza n. 8331 del 13/07/2015 Ud. (dep. 01/03/2016) Rv. 266143 – 01). - Ne consegue che anche sotto quest'ulteriore profilo di doglianza il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.
2.3 Anche il terzo motivo, articolato sulla dosimetria della pena, è inammissibile in ragione della sua evidente genericità e perché volto alla rivalutazione del merito della decisione.
3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.12.2018 Il Presidente Paolo Antonio Bruno Po B Il Consigliere estensore Roberto Amatore Кль вы DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN. 2019 11 Funzi ario Gildiziario Dian UBALDI 3