Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante del reato di furto, consistente nell'essere le cose che ne sono oggetto esposte per consuetudine alla pubblica fede, quando le condotte di sottrazione e impossessamento afferiscono a prodotti alimentari che siano stati depositati nei pressi dell'esercizio commerciale a cui sono destinati poco prima dell'apertura dello stesso, dovendosi aver riguardo alla prassi, conforme a usi e abitudini sociali, seppure motivata da ragioni di comodità e non imposta da situazioni di necessità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 34850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34850 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
M 50 34850 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Rel. Consigliere - 2/20601422 SENTENZA- Presidente - N. Dott. PIERO MOCALI Dott. VINCENZO ROMIS kel REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIULIO MAISANO N. 8800/2010
- Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) FA IO N. IL 09/04/1977
avverso la sentenza n. 1475/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 09/11/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito 'l onD VINCENZO ROMIS
che ha concluso per l' e missibilite del estro
Udito, per la parte civile, l'Avv Udio difensor Avv. диUs ibil e . Rengo In Forlunghi che ha conction мово многоchedinos l'accopt m ents del wears.
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OSSERVA
La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto da GA NI avverso la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p., perché
-
commesso su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede - per essersi impossessato di prodotti alimentari prelevandoli nei pressi del Supermercato "Spendibene 90" in Porto
Sant'Elpidio dove erano stati depositati prima dell'apertura del negozio. La Corte territoriale valorizzava, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio emerso a carico dell'imputato (in particolare: la deposizione testimoniale della parte lesa, le circostanze acclarate nell'immediatezza del fatto ed il rinvenimento della refurtiva nella disponibilità dell'imputato), e riteneva configurabile la contestata aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata, sull'asserito rilievo che si trattava di generi alimentari lasciati incustoditi,
"nell'ambito di una condotta determinata da comodità e da trascuratezza nella vigilanza da parte dei soggetti preposti...." (per come si legge testualmente a pag. 2 del ricorso); il fatto dovrebbe essere quindi qualificato come furto semplice, con conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguiti indicate. Mette conto sottolineare, invero, che la consuetudine di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p., designa la pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e pertanto, da essere riconducibili a notorietà: è stato condivisibilmente precisato da questa Corte che "ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sia la necessità sia la consuetudine relative all'esposizione della cosa alla pubblica fede devono valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia;
così comprendendo ogni esigenza di condotta imposta - quanto alla necessità - da particolari situazioni, intesa in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza e quanto alla consuetudine - da una pratica di
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fatto generale e costante, ancorché ispirata alla ricerca di una comodità e non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere" (cfr. Sez. V, 29 settembre 1993, Violante).
Orbene, sono certamente riscontrabili nella concreta fattispecie i presupposti richiesti ai fini della configurabilità dell'aggravante in argomento: a) la consuetudine, tale dovendo considerarsi la radicata abitudine di lasciare nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, poco
2 know prima dell'apertura, beni chiaramente oggetto dell'attività svolta nell'esercizio stesso (come avviene, ad esempio, anche per i giornali lasciati nelle vicinanze dell'edicola nelle prime ore del mattino e destinati alla vendita nell'edicola stessa;
ed in tal caso è stata ritenuta sussistente l'aggravante "de qua": Sez. 2, n. 5471 del 04/04/1972 Ud. - dep. 10/08/1972 - Rv. 121785); b) la pubblica fede, non essendo risultato che i beni lasciati presso l'esercizio commerciale, nel caso in esame, fossero sotto la diretta e continua vigilanza dell'interessato: il fatto che il titolare del supermercato riuscì a rilevare il numero di targa dell'auto che si stava allontanando, con a bordo la merce rubata, costituisce la prova evidente che la parte lesa giunse sul posto poco dopo la perpetrazione del furto.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 15 luglio 2010 Il Presidente
Il Consigliere estensore (Piero Mocali mnena TomisПо шо (Vincenzo Romis)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 SET. 2010
IL CANCELLIERE C/1 MA
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