Sentenza 12 novembre 2020
Massime • 1
In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede.
Commentario • 1
- 1. Art. 624 c.p Furtohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2020, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 05778-21 In nome del Popolo Italiano' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 854/2020 EMANUELE DI SALVO UP 12/11/2020- Relatore SALVATORE DOVERE R.G.N. 28792/2019 ALDO ESPOSITO MARIAROSARIA BRUNO DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore E' presente l'avvocato MONACCHINI ALESSIO del foro di AREZZO in difesa di: LE VA il difensore presente si riporta ai motivi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di LE VA dal Tribunale di Arezzo, con la quale il medesimo era stato giudicato responsabile del reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n. 7 c.p.), così riqualificato il delitto di ricettazione oggetto dell'originaria contestazione, e condannato alla pena ritenuta equa.
2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, a mezzo di atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avv. Alessio Monacchini. Con unico motivo deduce la violazione dell'art. 625, n. 7 c.p. e il vizio della motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante della esposizione alla pubblica fede rilevando che l'escavatore oggetto del furto si trovava abbandonato in una boscaglia e pertanto non può considerarsi né 'esposto' né lì posto per necessità, consuetudine o per destinazione. La Corte di appello ha affermato che il bene si trovava in un'area privata facilmente accessibile, ancorché tale circostanza non assuma rilievo a fronte dell'occultamento e dell'abbandono dell'escavatore. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. Giova rammentare che secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell'azione delittuosa non possa esercitare una vigilanza continua sul bene (Sez. 2 -, Sentenza n. 42023 del 19/06/2019, Rv. 277046). La ricorrenza di tale condizione è oggetto di accertamento del giudice di merito che, se assistito da motivazione immune da vizi, non è censurabile con il ricorso per cassazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha posto in rilievo che il bene era sì posto in un'area privata ma che era comunque liberamente accessibile. Tanto vale a determinare quella condizione di affidamento del bene alla buona fede altrui, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua dello stesso. Che tale condizione sia derivata da necessità è stato dalla Corte di appello evidenziato con il riferimento alla consistenza del bene e alla condizione dell'area, valevoli a tal fine giacché risulta statuito che, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva (Sez. 5, Sentenza n. 15395 del 28/01/2020, Rv. 279087). J 4. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2020. Il Consigliere estensore Salvatore Dovere Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal Consigliere anziano, anche quale estensore, ai sensi dell'art. 546, comma 2 cpp per impedimento del Presidente. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2021 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 3