Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1001
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Sentenza 23 gennaio 2003

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Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro - rata corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento comunitario n. 1408 del 1971), atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro - rata, coerente con il principio del cumulo di totalizzazione (al fine della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali) di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata, il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il pro - rata che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1001
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1001
    Data del deposito : 23 gennaio 2003

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