Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui la perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge n. 160 del 1975 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro - rata corrisposto da un istituto assicuratore estero (in coerenza con i principi enunciati dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957 e dal Regolamento comunitario n. 1408 del 1971), atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro - rata, coerente con il principio del cumulo di totalizzazione (al fine della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali) di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui, pur in presenza di una contribuzione regolarmente versata, il lavoratore all'estero non abbia effettivamente percepito il pro - rata che determina il superamento del minimo pensionistico, non potendo il ritardo nella erogazione del beneficio pensionistico andare a danno dell'assistito, il quale ha diritto a vedere ricostruita la propria posizione, in ogni caso e ad ogni effetto, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2003, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GI FE DI, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis n. 4, presso l'avv. Giampaolo Petti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 33/2000, decisa il 29 gennaio e pubblicata il 3 febbraio 2000, resa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento n. 1849/94 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 18 giugno 1992, GI FE DI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bolzano, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere il beneficio della perequazione automatica di cui all'art. 10 legge 3 giugno 1975 n. 160, sulla pensione fruita in regime internazionale italo-austriaco, a seguito di liquidazione da parte dell'Istituto Italiano con decorrenza 11 giugno 1975 e di quello Austriaco con decorrenza 11 maggio 1979. Con sentenza n. 503/93 il Giudice adito accoglieva la domanda riconoscendo il diritto al beneficio dal maggio 1979. Interponevano appello l'INPS e l'assistita, in via incidentale. Con sentenza n. 33/2000 in data 28 gennaio - 3 febbraio 2000 il Tribunale di Bolzano rigettava l'appello proposto dall'Istituto e, in accoglimento dell'appello incidentale, riconosceva dovuto beneficio con decorrenza dal gennaio 1976.
La decisione veniva così motivata, per quanto rileva in questa sede.
Il Collegio di merito osservava che già al gennaio 1976 il trattamento spettante a carico dell'Ente Previdenziale Austriaco, come da informazioni da questo fornite, era sicuramente eccedente il trattamento pensionistico minimo italiano e pertanto, dovendosi aver riguardo non già all'erogazione di fatto di un trattamento pensionistico, sibbene al versamento di contributi tali che al momento dell'erogazione del pro rata italiano l'interessato possa far valere un trattamento pensionistico eccedente il minimo, gli incrementi retributivi, spettavano appunto da tale data. Avverso la sentenza, notificata in data 7 marzo 2000, propone ricorso per cassazione l'INPS con atto notificato in data 19 aprile 2000, sulla base di un unico motivo.
GI FE DI resiste con controricorso notificato in data 29 maggio 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 legge 3 giugno 1976 n. 160.
Si osserva che il presupposto per la perequazione è che venga fruita in concreto una pensione di importo superiore al trattamento minimo per la somma dei due benefici, italiano ed estero, non certo l'attribuzione del beneficio in Italia e la contemporanea sussistenza di una base contributiva estera tale da giustificare il superamento del minimo.
Si richiama altresì, nell'intestazione, il n. 5 dell'art. cpc, pur se non viene denunciato alcun errore logico o vizio argomentativo. Le censure non appaiono fondate.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato "la perequazione automatica prevista dall'art. 10 l. 3 giugno 1975 n. 160 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro-rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dai due pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del trattato di Roma 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo di totalizzazione - ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali - di tutti i periodi assicurativi e contributivi presi in considerazione dalle legislazioni nazionali alle quali il lavoratore sia stato soggetto" (Cass., sez. lav., 13-03-1995, n. 2883, conf. Cass., 03-05-1990, n. 3671, Cass., 02-03-1990, n. 1616, Cass., 28-03-1990, n. 2490, Cass., sez. lav., 02-03-1990, n. 1616. L'Istituto non contesta il principio ma ritiene di ancorare il beneficio della perequazione automatica all'effettiva percezione di pro rata estero che determini il superamento del minimo pensionistico, non alla mera spettanza del medesimo per effetto dell'avvenuto pagamento di contributi sufficienti a far sorgere relativo diritto.
La tesi non può essere accolta.
Invero il Trattato istituito dalla Comunità Europea prevede l'adozione di un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti "il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste" e pertanto la regola del conteggio di tutti i contributi versati o comunque attribuiti dalla legislazione di uno stato membro al fine di determinare il diritto alle prestazioni da parte di altro stato membro rappresenta un principio fondamentale, insuscettibile di deroga per il caso che la prestazione spettante non sia ancora stata attribuita dagli organi dello Stato ove i contributi sono maturati. D'altro canto il ritardo nell'erogazione in concreto del beneficio pensionistico non può andare a danno dell'assistito il quale ha diritto, in ogni caso e ad ogni effetto, a veder ricostruita la propria posizione, con gli eventuali vantaggi riflessi, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito.
In questo senso è corretto il rilievo del Tribunale, doversi far luogo a cumulo virtuale dei trattamenti spettanti, al fine di verificare se la somma così risultante ecceda il trattamento minimo, ancorché uno fra i due benefici non sia stato in concreto erogato, atteso che il diritto a percepirlo non viene posto in dubbio dall'Istituto ricorrente.
È appena il caso di notare infine che il Tribunale ha fatto riferimento al cumulo virtuale, ovvero ad un conteggio effettuato sulla base di tutti i contributi versati e tale argomentazione appare del tutto corretta poiché non comporta l'introduzione del concetto di "pensione virtuale", come sostiene l'Istituto ricorrente, ma solo l'applicazione del principio generale di immediata rilevanza dei contributi versati nel territorio di uno Stato legato all'Italia da convenzioni internazionali, anche sulla base di una certificazione provvisoria, come dispone l'ultimo comma dell'art. 8 legge 30 aprile 1969 n. 153.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 10,00, oltre a euro 2.000,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2003