Sentenza 31 marzo 1999
Massime • 1
Il delitto previsto dall'art. 2623 n.3 cod. civ. è configurabile, quale reato proprio a forma libera, sia nell'impedimento posto in essere direttamente nei confronti del collegio sindacale, nella sua totalità, sia nell'azione impeditiva dell'attività del singolo soggetto, che, in quanto preparatoria e strumentale rispetto a quella del collegio, è idonea, per contenuto, se non per destinazione, ad incidere e, in definitiva, ad impedire il controllo collegiale della gestione sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/1999, n. 10517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10517 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 31.3.99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 709
3. Dott. LE Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N. 49218/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NT LE, nato in data [...] a [...]
avverso la sentenza 16.9.98 della Corte di Appello di Venezia Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LE Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. Vittorio Meloni che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Franchini, sostituito dall'avv. Titta Castagnino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello ha confermato la condanna di NT LE per il reato previsto dall'art. 2623 cod.civ., per aver, quale presidente del consiglio di amministrazione del "Centro Promozionale Sistema Moda" s.r.l, "non consentendo a VO AO, sindaco effettivo, di prendere visione dei libri contabili e di effettuare così verifiche sull'andamento della società, impedito il controllo della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale".
Con il ricorso e anche con motivi nuovi il difensore denunzia:
a- la violazione degli artt. 178, lett, c) e 603 c.p.p., per la mancata pronuncia sulla richiesta di acquisizione del verbale di verifica sindacale del 29 settembre 1991, prodotto in appello;
b- l'erronea applicazione dell'art.2623 cod.civ., sull'assunto che la fattispecie è integrata dall'attività impeditiva del controllo da parte, non del singolo sindaco, ma dal collegio sindacale;
c- la violazione della legge penale ed i vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, per l'episodio del 4 ottobre 1991, commesso quando il NT non rivestiva più la qualifica di amministratore della società;
d- l'inosservanza dell'art.56 cod.pen., perché la condotta diretta ad impedire l'atto del singolo sindaco, "prodocomico all'attività del collegio", realizza soltanto il reato tentato;
e)- la prescrizione del reato
1- Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
Il delitto previsto dall'art.2623, n.3 cod.civ., che punisce il fatto dell'amministratore che impedisce il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, è un reato di pericolo in quanto la norma incriminatrice svolge una funzione preventiva rispetto sia agli illeciti societari, sia a quelli fallimentari. La ratio della incriminazione, infatti, va individuata nella esigenza di assicurare, attraverso soggetti estranei alla compagine sociale, in posizione di terzietà rispetto agli interessi economici coinvolti, una tutela interna ed esterna, sia della società, intesa quale soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, e, quindi, dei singoli soci, sia dei terzi e, dunque, dei creditori, tutela sostanzialmente preventiva perché diretta ad evitare che, senza il prescritto controllo, possa consolidarsi, frequentemente con effetti irreversibili, la cattiva gestione della società.
È un reato proprio, inoltre, a condotta libera (cass, Sez. V, mass.119105), in quanto l'espressione "impedire il controllo" non è rappresentativa di una azione tipica e determinata, ma di un concetto ampio, comprensivo di un comportamento, commissivo o omissivo, diretto o indiretto, attraverso il quale viene leso l'interesse protetto, con la conseguenza che l'impedimento può essere realizzato anche con una azione mediata, posta in essere nei confronti del singolo sindaco, nei limiti in cui è idonea a paralizzare o soltanto ad ostacalare la verifica collegiale.
La natura e struttura del delitto, nonché la ratio dell'incriminazione non consentono, infatti, una interpretazione meramente formale e letterari a, legata alla dizione di impedimento del "controllo sociale da parte del collegio sindacale", in guisa da escludere la configurabilità del reato nella ipotesi di attività impeditiva posta in essere nei confronti del singolo sindaco. L'individuazione della condotta e della volontà normativa, obiettivata nella norma, richiede una interpetrazione logico - sistematica che, per il suo valore non additivo e per la sua natura non estensiva, non costituisce violazione del principio di stretta legalità.
E, invero, la norma richiama il consiglio dei sindaci perché tale soggetto è preso in considerazione come organo societario che, ex artt.2403, 2406, 2407 cod.civ., diretto destinatario di doveri e responsabilità per violazione delle funzioni connesse alla carica, opera collegialmente - art.2404 - sia nel momento deliberativo/decisionale-denunzia di irregolarità, sostituzione degli amministratori inadempienti, approvazione del progetto di bilancio, redazione della relazione di bilancio-sia in quello di constatazione e verbalizzazione dei controlli eseguiti e dei risultati ottenuti. La riunione collegiale segna, però, il momento terminale dell'iter dell'attività istruttoria, che, non preclusa al collegio, è eseguibile, come tutte le attività umane complesse, ontologicamente, se non per esigenze di celerità e completezza dell'ispezione, da ciascun componente-controllo dei singoli rami di contabilità, inventario separato dei magazzini e sedi-ecc. - L'indagine ispettiva è demandata, quindi, a ciascun sindaco come dovere giuridico che trova la sua fonte non soltanto nell'art.2403 cod.civ., nella parte in cui i sindaci sono facultizzati a procedere
"in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo", ma anche e soprattutto nella essenzialità del contenuto dell'incarico loro conferito con il mandato e nelle norme sulla responsabilità. In forza dell'art.2407 cod.civ., infatti, i sindaci sono responsabili, per culpa in vigilando, in ordine ai danni che non si sarebbero verificati se essi avessero esercitato, con la diligenza del mandatario, le funzioni connesse alla carica. Tale responsabilità risarcitoria è diretta e personale di ciascun sindaco, pur se solidale all'interno dei rapporti con gli altri sindaci e con gli amministratori, perché l'obbligo di vigilanza e di indagine ispettiva ed istruttoria, funzionale alle decisioni collegiali, grava sul singolo e su tutti i componenti. Ciò posto, si osserva, quindi, che il delitto previsto dall'art.2623 n. 3 cod.civ. è configurabile, quale reato proprio a forma libera,
sia nell'impedimento posto in essere direttamente nei confronti del collegio sindacale, nella sua totalità, sia nell'azione impeditiva dell'attività del singolo soggetto, che, in quanto preparatoria e strumentale rispetto a quella del collegio, è idonea, per contenuto, se non per destinazione, ad incidere e, in definitiva, ad impedire il controllo collegiale della gestione sociale.
2- La quarta censura e il motivo nuovo sono fondati.
Dal testo della sentenza impugnata si ricava che il giudice del merito ha ancorato, sia pur con espressioni contorte nella forma, il momento consumativo del delitto nelle azioni di impedimento poste in essere fino al 23 settembre 1991, in epoca anteriore alle dimissioni del NT dalla carica di amministratore -26 settembre 1991 - escludendo, in definitiva, la sussumibilità nel reato proprio dell'episodio del 4 ottobre 1991, pur se senza conseguenze pratiche "sulla responsabilità, provata per i precedenti episodi, svolti quando ricopriva la carica formale di amministratore", e "sulla pena, essendo stata l'imputazione costruita come reato unico e noti come reato continuato".
In conseguenza, il delitto è estinto, in quanto il termine prolungato di prescrizione di anni sette e mesi sei, decorrente dall'ultimo episodio, penalmente apprezzabile, del 23 settembre 1991, è già maturato il 23 marzo 1999. Assorbiti gli altri motivi di ricorso, quindi, e non risultando dal testo della sentenza impugnata altra prevalente causa di proscioglimento, va dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art.620, lett.a) c.p.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è stinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999