Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 1
È inutilizzabile l'esito di ricognizione personale eseguita, in sede di incidente probatorio, da soggetto imputato di un reato connesso senza le garanzie difensive previste dall'art. 210 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricognizione, effettuata dal partecipe a una rissa, nei confronti di un coimputato in relazione a un omicidio consumato nel corso della stessa rissa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2000, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 25/10/2000
Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
Dott. ANNA MABELLINI Consigliere N. 6103
Dott. GIUSEPPE DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 019962/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IZ RI NT, nato il [...] Avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 13 aprile 2000 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe DE NARDO Uditi il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dott. Anna Maria SE SANDRO che ha concluso per l'annullamento con rinvio ed il difensore avv. Giuseppe Renato MILANI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi, osserva:
Con ordinanza del 13 aprile 2000 il tribunale di reggio Calabria adito ex art. 309 c.p.p., confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP in sede con ordinanza in data 23/03/2000 nei confronti di IZ RI NT per l'omicidio aggravato di AM EL, ucciso a coltellate nel corso di una rissa nella frazione Lume di Pellaro di Reggio Calabria la tarda serata del 29 maggio 1999.
Già in precedenza e cioè il 3 giugno 1999 il GIP di Reggio Calabria aveva emesso il provvedimento custodia cautelare nei confronti del detto indagato per l'omicidio del giovane AM, ma il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare per la ritenuta incertezza del riconoscimento fotografico operato da uno dei giovani che aveva partecipato alla rissa, tale UR AO, soprattutto in considerazione del fatto che alla rissa aveva preso parte anche il fratello gemello dell'attuale IZ TR e tenuto conto che un altro dei ricorrenti, NA EL, aveva dichiarato di non essere in grado di distinguere, sulla base delle stesse fotografie mostrate al UR, l'un gemello dell'altro.
Successivamente, tuttavia, erano intervenuti fatti nuovi che, secondo il Tribunale, avevano aggravato il quadro indiziario a carico di IZ RI.
A parte un ulteriore riconoscimento fotografico operato sempre dal UR il 13/08/1999, essendosi costituito l'attuale indagato che subito dopo il fatto si era reso latitante così come, del resto l'altro gemello, il GIP su richiesta del P.M. disponeva incidente probatorio esperito all'udienza del 06/03/2000 nel corso della quale il UR riconosceva per la terza volta, ma ora in carne ed ossa, il IZ RI come "la persona che ebbe la colluttazione con l'AM".
Anche lo NA, il quale così come il UR, già conosceva i fratelli IZ abitanti a centro metri da casa sua, riconosceva nell'attuale indagato colui che entrò in colluttazione con l'AM mentre egli era alle prese con l'altro gemello e che, dopo l'accoltellamento presentava le braccia e le mani insanguinate, pur se lo NA aggiungeva di non aver assistito all'accoltellamento e di non aver visto alcun coltello.
Infine, il Tribunale attribuiva un minor valore alla pur positiva ricognizione di persona effettuata da TI NI che aveva dichiarato di conoscere i gemelli soltanto di vista e, dopo aver effettuato una descrizione fisica dell'accoltellatore assai approssimativa, indicava nel IZ RI colui che aveva accoltellato l'AM e che subito dopo si allontanò con il coltello tra le mani.
Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore, deducendo l'incertezza del quadro indiziario pur dopo le ricognizioni eseguite in sede di incidente probatorio da parte, tuttavia, di chi aveva in precedenza affermato di non essere in grado di riconoscere un gemello dall'altro e tenuto conto che la ricognizione personale appariva tanto più difficoltosa in quanto l'indagato si era presentato appesantito nel fisico e con folti baffi. Rimarcava, inoltre, il ricorrente le discrasie rilevabili nelle dichiarazioni rese dalle persone che avevano effettuato la ricognizione e la loro inattendibilità essendo tutte appartenenti allo schieramento avverso a quello di cui faceva parte l'indagato. Denunziava ancora il ricorrente plurime violazioni di legge ed, in particolare:
- violazione dell'art. 197 comma 1 lett. a) e b) c.p.p., essendo stati chiamati ad eseguire la ricognizione e ad assumere la veste di testimoni persone coindagate nello stesso reato di rissa ed indagati in un processo connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. e, comunque, collegato nel caso specificamente previsto dall'art. 371, comma 2, lett. b) (e cioè allorché la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato) senza l'assistenza del difensore e l'avvertimento della facoltà loro concessa di non rispondere;
- mancata indicazione nella richiesta di incidente probatorio presentata dal P.M. della persona offesa o danneggiata dal reato e cioè dei prossimi parenti della vittima e dei loro difensori;
- inosservanza della formalità prevista dalla legge per l'espletamento della ricognizione personale;
- irritualità dell'interrogatorio di garanzia effettuato su rogatoria senza la trasmissione degli atti del processo necessari per comunicare tutti gli elementi di prova a carico dell'indagato. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato quanto al motivo con il quale viene dedotta l'inutilizzazione delle ricognizioni di persona disposte con incidente probatorio nei confronti di IZ RI. Tale inutilizzabilità non discende dai numerosi rilievi proposti dal ricorrente in ordine alla inosservanza degli adempimenti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 213 c.p.p. e delle modalità di svolgimento in genere delle ricognizioni effettuate, poiché - trattandosi di nullità non assoluta - avrebbero dovuto essere eccepite, ove realmente esistenti, prima del compimento dell'atto ovvero, ove ciò non fosse stato possibile, immediatamente dopo (art. 182 c.p.p.). L'inutilizzabilità delle ricognizioni scaturisce, invece, dalla qualità di coimputati di un reato connesso rivestita da coloro che, essendo coindagati nello stesso reato di rissa ascritto a colui che doveva essere sottoposto a ricognizione per l'omicidio del giovane accoltellato nel corso della medesima rissa, sono stati chiamati ad effettuare il riconoscimento senza essere assistiti dalle garanzie previste per tali soggetti dall'art. 210 c.p.p.. Già la Corte Costituzionale con sentenza interpretativa di rigetto n. 267 del 30/06/94 proprio nel caso di incidente probatorio per l'assunzione di una ricognizione di persona da parte di imputato di reato connesso nel medesimo procedimento rilevava come non potesse prescindersi nella specie dalla qualità del soggetto attivo dell'atto che, provenendo da persona interessata ai fatti "era assimilabile semmai non ad una testimonianza, ma all'esame, a seconda dei casi, dell'imputato o dell'imputato in un processo commesso - artt. 208, 210 c.p.p.". Richiamava la Corte Costituzionale una precedente sentenza della Cassazione (sez. VI^ 18/02/94, GADDI) che, nel caso in cui chiamato ad effettuare la ricognizione fosse persona imputata in procedimento connesso, aveva ritenuto applicabile la disposizione di cui al comma 4 nell'art. 210 c.p.p. che prescrive l'avviso della facoltà di non rispondere in applicazione del principio "nemo tenetur se detegere" e, quindi, la possibilità da parte del medesimo di sottrarsi di fatto all'espletamento dell'atto ricognitivo.
Tale atto, invero, ben potrebbe essere inficiato da motivazioni di natura personale e determinare, sotto diversi profili, responsabilità di natura penale a carico di chi debba effettuare il riconoscimento.
Ritiene questa Corte, inoltre, che la garanzia difensiva da apprestarsi nel caso di specie non siano soltanto quella indicata nel comma 4 dell'art. 210, ma, in applicazione dello stesso principio, anche quella della presenza del difensore pure prevista nel comma 3 dello stesso articolo.
L'accoglimento del motivo di impugnazione attinente alla inutilizzabilità delle ricognizioni espletate in sede di incidente probatorio, stante la sua natura pregiudiziale ed assorbente, esime dall'analisi dei rimanenti motivi di ricorso.
L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata con rinvio al tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame che prescinda dalla utilizzazione degli atti di ricognizione espletati senza le richiamate garanzie difensive.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Reggio Calabria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2001