Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In base alla formulazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., in cui è enunciato un ordine progressivo di cause di non punibilità corrispondente all'interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole, le formule di proscioglimento nel merito ovvero per improcedibilità ed improponibilità dell'azione penale, prevalgono su quelle declaratorie delle cause di estinzione del reato. Ne consegue che la formula di proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto ex articolo 27 d.p.r. n. 448 del 1988 prevale, siccome più favorevole, rispetto a quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 17/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " Nicola LI " N. 5503
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Donato AN " N. 10723/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la corte di appello di Napoli
avverso la sentenza della corte di appello di Napoli - sezione Minorenni - pronunciata in data 7-1-1999 con rito camerale Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. AN lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Favalli che ha chiesto per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo
La corte di appello di Napoli, sezione per i minorenni, con sentenza del 7-1-1999, confermava la sentenza del G.L.P. presso il tribunale per i minorenni della stessa città, appellata dal P.M. con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 D.P.R. n. 448/1988 nei confronti di SI Di NA, nato il [...], in [...] al reato di incauto acquisto di un ciclomotore Aprilia 50.
L'appello era incentrato sul difetto di motivazione e quindi sulla nullità della sentenza per avere il GIP utilizzato un modulo a stampa privo della esposizione sommaria dei motivi in fatto e diritto;
ma la corte territoriale, disattendendo il gravame, rilevava che il giudice di primo grado, "con sobria, ma corretta motivazione - riportata su modulo a stampa, opportunamente integrato con la indicazione di elementi rilevanti per la decisione", aveva a ragione affermato la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 27 D.P.R. n.448/1988 senza rincorrere nel denunciato vizio. La stessa corte di appello, quindi, riteneva prevalente la pronuncia di irrilevanza penale del fatto su quella, invocata dal P.G., di estinzione del reato per presunzione.
Ricorre per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Napoli denunziando violazione dell'art. 27 D.P.R. n.448/88 e dell'art. 129 C.P.P. in relazione all'art. 606 cm 1, lett B,
C.P.P., nonché mancanza e illogicità della motivazione, sul rilievo che il G.I.P., prima, nell'utilizzare il modulo a stampa, e la corte di appello, poi, nel recepire le stesse formule di stile ivi contenute, non avessero assolto all'obbligo di dimettere in concreto la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità al caso di specie del citato art. 27. Il ricorrente censurava inoltre l'impugnata sentenza per la mancata pronuncia della presunzione, a suo dire ritenuta erroneamente meno favorevole all'imputato della declaratoria per irrilevanza del fatto che presupporrebbe comunque un giudizio di colpevolezza del minore in riferimento al reato contestato. Motivi della decisione
Il ricorso non merita di essere condiviso. Invero, la corte di appello ha enunciato sufficientemente le ragioni, senza incorrere in alcun vizio logico, alla cui stregua il primo giudice ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 27 del D.P.R. n. 448/1988, indicando in concreto gli elementi costitutivi dell'irrilevanza del fatto, vale a dire: a) la modesta entità del reato ex art. 712 C.P., insuscettibile di per sè di destare allarme sociale;
b) l'incensuratezza dell'imputato e l'assenza di precedenti penali a suo carico, che riducevano a ritenere l'occasionalità della condotta illecita con conseguente prognosi favorevole circa il futuro comportamento del medesimo;
c) l'assenza di esigenze educative - non emerse, ne' indicate dal ricorrente - che si sarebbero potute realizzare attraverso il proseguo del processo, la cui continuazione sarebbe stata, di conseguenza, pregiudizievole per lo stesso minore. A fronte di tali elementi denunciati congruamente nella motivazione dell'impugnata sentenza, coerentemente con l'ipotesi formulata dal citato art. 27, e che convalidano le ragioni del convincimento espresso dal primo giudice sia pure con l'uso del modulo a stampa con l'indispensabile adattamento al caso specifico sottoposto al suo esame, non si apprezzano denunciate violazioni di legge e vizi rilevanti sotto il profilo dell'art. 606 cm 1, lett e, C.P.P.. Non può ritenersi, fondata la censura secondo cui la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per presunzione, trattandosi di pronuncia più favorevole all'imputato minore rispetto alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Invero, avuto riguardo al tenore normativo del richiamato art. 27 DPR n. 448/1988, a sussistenza delle condizioni ivi indicate per il proscioglimento del minore sembra postulare l'abdicazione dello stato alla sua funzione punitiva, che renda, quindi, non più procedibile l'azione penale intrapresa in danno dell'imputato: orbene, come dato arguire dalla stessa formulazione dell'art. 129 C.P.P., in cui è enunciato in ordine progressivo di cause di non punibilità corrispondente all'interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole, le formule di proscioglimento nel merito, ovvero per improcedibilità ed improponibilità dell'azione penale, prevalgono su quelle declaratorie delle cause di estinzione del reato (cfr. Cass., Sez. II, 28-7-1992, n. 8400 - ud. 7-6-1992). D'altra parte, non sembra nemmeno azzardato sostenere che la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - implicando l'accertamento positivo delle circostanze ipotizzate del legislatore in virtù delle quali con la pronuncia demandata al giudice, il fatto stesso diviene giuridicamente irrilevante sotto il profilo penale, ed il minore viene prosciolto per tale causa - costituisca, dal punto di vista sostanziale, una decisione del proscioglimento del merito sia pure al di fuori delle fattispecie assolutorie tipizzate da codice di rito. Ne deriva, a maggior ragione la sua prevalenza, nel concorso di causa di proscioglimento per fatti estintivi del reato, le quali presuppongono pur sempre la verifica della sussistenza di esso nei suoi elementi costitutivi, ancorché strumentale alla conseguente pronuncia da adottare.
È il caso di puntualizzare, inoltre che è pur vero che in presenza di una causa estintiva del reato, come la prescrizione, non può ritenersi corretto il proscioglimento nel procedimento ove manchino gli estremi che rendano evidente ai sensi dell'art. 129 CPP le ricorrenze delle condizioni per detta pronuncia assolutoria dovendosi il giudice limitare ad enunciare la formula corrispondente alla causa estintiva di questa Suprema corte (per tutte, Cass., Sez I, 28-9- 1993, n. 8859 - ud. 30-6-93; cass. sez. I, 13-6-1994, n. 6825 - ud. 9 -5-1994), in tale evenienza per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola della celebrazione del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisito.
Tuttavia, appare evidente che il procedimento in esame è strutturato in maniera tale che alla presenza per irrilevanza del fatto debba pervenirsi prima dell'udienza dibattimentale;
la finalità - ricorrendo, beninteso, i presupposti di detta declaratoria - è quella di evitare che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne.
La norma perciò consente espressamente al G.I.P. di pronunciarsi durante le indagini preliminari, anche se in mancanza, sa stessa pronuncia può essere emessa dal G.U.P. all'udienza preliminare (art. 32, cm 1).
Viceversa, l'applicazione dell'art. 129 C.P.P., concernente l'obbligo dell'immediata declaratoria. Tra lo altro, dell'estinzione del reato per prescrizione, non è consentito sulla fase delle indagini preliminari, in questo si riferisce, stante il tenore testuale della norma, ad ogni stato e grado del processo, che costituiscono fase successive, ed peraltro resta subordinata anche alla osservanza della disciplina prescritta dall'art. 469 C.P.P. Nè consegue anche sotto il profilo processuale l'infondatezza della censura circa la mancata pronuncia di estinzione del reato con la sentenza che ha definito l'appello avverso la decisione del G.I.P., essendo giuridicamente inibita siffatta declaratoria nello stadio delle indagini preliminari cui il procedimento era rimasto ancorato. E d'altra parte, essendo più favorevole per le ragioni esposte la decisione ex art. 27, il gravame, fondato sul diverso presupposto che prevalga in tal senso la pronuncia di estinzione del reato, appare anche non suffragato da concreto interesse.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2000