Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5503
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In base alla formulazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., in cui è enunciato un ordine progressivo di cause di non punibilità corrispondente all'interesse dell'imputato di ottenere la pronuncia più favorevole, le formule di proscioglimento nel merito ovvero per improcedibilità ed improponibilità dell'azione penale, prevalgono su quelle declaratorie delle cause di estinzione del reato. Ne consegue che la formula di proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto ex articolo 27 d.p.r. n. 448 del 1988 prevale, siccome più favorevole, rispetto a quella di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 5503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5503
    Data del deposito : 17 novembre 1999

    Testo completo