Sentenza 22 aprile 1998
Massime • 1
Può rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non già di estorsione il direttore di un supermercato il quale,nell'interesse della proprietà,costringa l'autore di un furto commesso in danno del suddetto supermercato a risarcire il relativo danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1998, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 22.04.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 2281
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 05372/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da
1) GIP TR. IMPERIA CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
2) IC RC n. il 30.01.1962
sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Albano, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Pretore di Imperia
LA CORTE OSSERVA
PI RC era stato arrestato il 8.8.97 a seguito delle dichiarazioni di LA IO la quale lo aveva accusato di estorsione. In realtà la stessa LA riconosceva che il PI si era bensì fatto consegnare da lei del denaro, ma a seguito dell'impossessamento da parte sua di oggetti dal supermercato del quale il PI stesso era direttore.
Il P.M. del Tribunale, pertanto, trasmetteva gli atti alla Procura presso la Pretura, per competenza, non ravvisando nel fatto il reato di estorsione bensì quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il Pretore però, argomentando che il PI non era titolare del preteso diritto che si sarebbe potuto far valere ricorrendo al giudice, ravvisava nel suo comportamento il delitto di estorsione e trasmetteva gli atti al P.M. presso il Tribunale di Imperia.
Con provvedimento 12.11.1998 il GIP del Tribunale di Imperia, su analoga richiesta del P.M., disponeva l'archiviazione per ciò che riguarda il delitto di estorsione, e sollevava conflitto negativo di competenza , rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione, per ciò che riguarda il ravvisato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Pretore di Imperia.
La condotta ascritta al PI non integra il delitto di estorsione (reato di competenza del Tribunale) ma, se mai, quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che è di competenza del Pretore. Non vi è dubbio infatti, sulla base della stessa formulazione dell'accusa, che il PI si fece consegnare il denaro dalla LA quale ristoro di quanto questa aveva illecitamente sottratto al supermercato nei giorni precedenti.
Il comportamento ascritto all'indagato non era finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto ma ad esercitare un diritto che si sarebbe potuto far valere davanti al giudice.
Che il PI non fosse titolare di tale diritto non ha rilevanza. Egli agiva comunque per la realizzazione di un diritto, ancorché non ne fosse il titolare. Pertanto poteva essere soggetto attivo del reato di cui all'art. 393 c.p. In vero, per costante giurisprudenza, il delitto di ragion fattasi non postula affatto la possibilità di esercitare il preteso diritto in prima persona, ma può essere posto in essere anche da colui che esercita legittimamente il diritto senza averne la titolarità. Nel caso di specie nessuno ha posto in dubbio la circostanza (che deve considerarsi pacifica) che il PI abbia agito proprio per esercitare un diritto, ancorché non ne fosse il titolare.
P.T.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Pretura di Imperia cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999