CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20392 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AT VI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da AT VI avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4.12.2024 che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dalla ricorrente relativamente al periodo detentivo così ricostruito: dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8) dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18) dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4) dal 6.5.2022 al 6.11.2023 avendo ella tenuto comportamenti che hanno inficiato i menzionati semestri. In particolare, in data 17.10.2019, AT si rendeva responsabile del reato di truffa, per la quale veniva condannata con sentenza del 17.10.2022, irrevocabile il 3.11.2022; il 5.3.2021 commetteva il reato di evasione, così inficiando il semestre dal 28.4.2018 al 5.7.2018 e dal Penale Sent. Sez. 1 Num. 20392 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 17.2.2021 al 6.3.2021; dal 29.6.2023 al 4.7.2023 commetteva reati di truffa in continuazione per i quali veniva condannata con sentenza del 6.3.2023, irrevocabile il 17.7.2023, così inficiando i periodi 2.2.2022 al 6.5.2022. Riferiva che tali comportamenti non consentivano la concessione del beneficio per i tre semestri successivi, dal 6.5.2022 al 6.11.2023. Osservava che il giudice deve avere riguardo alla condotta tenuta dal soggetto in ogni semestre di pena espiata in valutazione, ma che può, a tal fine, considerare anche i comportamenti tenuti dopo il semestre in quanto indicativi di un fallimento del percorso rieducativo e di una mancata sincera adesione allo stesso.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente con un unico articolato motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen. Censura la decisione per essersi fondata su documentazione non contenuta nel fascicolo processuale, in tal modo incorrendo nel vizio di travisamento per invenzione. Evidenzia che nel fascicolo processuale mancano le sentenze in base alle quali è stato negato il beneficio, l’ordine di esecuzione, il provvedimento di cumulo, nonché la nota informativa della Casa Circondariale di Rebibbia. Lamenta che il Tribunale abbia attribuito rilevanza, ai fini della valutazione degli ultimi tre semestri (6.5.2022-6.11.2023), alle date di irrevocabilità delle sentenze di condanna, anziché alla data di commissione dei reati oggetto delle condanne e che abbia ritenuto giuridicamente insufficiente la condotta esente da rilievi disciplinari tenuta nel periodo di detenzione inframuraria.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cui all’art. 54 legge n. 354 del 1975 risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). È, quindi, solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (Sez. 1, Sentenza n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01). La nozione di partecipazione si trae dal disposto dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il quale ricollega il requisito a specifici parametri ovvero all’impegno mostrato dal 2 detenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». Il tenore della disposizione, modificato rispetto alla precedente normativa del regolamento di esecuzione del 1976, evidenzia che l’attenzione, ai fini della valutazione dei presupposti per il beneficio, deve essere accordata ai “rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovvero a dati oggettivi, costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01). Nella propria valutazione, pertanto, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia tale da dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, e se sia, dunque, sintomatico della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e, pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata. Nel caso in cui l’elemento negativo sia costituito da un illecito disciplinare, questa Corte, con sentenza di questa Sezione, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497-01, ha affermato che ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. Nel caso, invece, in cui l’elemento negativo sia costituito da un reato, questa Corte ha affermato che possono anche rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263428). Ha altresì chiarito che possono avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra una frazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre ha un senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodo continuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà: «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del 3 comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo» (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, [...]). Ai fini della determinazione della data di commissione del reato, infine, si è chiarito che «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione)» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511 – 01).
3. Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, effettivamente, nel fascicolo non vi è traccia degli atti menzionati dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata. Tale carenza potrebbe, in astratto, determinare un vizio di travisamento che ricorre allorquando il giudice del merito, nell'esaminare gli elementi istruttori acquisiti agli atti, ne individui come decisivi taluni che, invece, non risultino presenti (Sent. n. 18609 del 16/01/2024, dep. 2025, n.m.). La giurisprudenza di questa Corte ritiene, tuttavia, che tale vizio sia «ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sent. n. 48050 del 02/07/2019, n.m.). Ora, nel caso in esame, per quanto riguarda i primi tre periodi [dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8); dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18); dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)], la loro sommatoria consente di raggiungere il semestre (ovvero la frazione di tempo in relazione alla quale deve essere effettuata la valutazione). Tuttavia, l’esame delle singole frazioni temporali evidenzia tra le stesse è intercorso un intervallo temporale ampio (due anni e sette mesi tra i primi due periodi e un anno tra il secondo e il terzo), tale da non consentire un adeguato apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «Ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo 4 temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione.[...] » (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849-01). Ne consegue che, stante l’inadeguatezza del periodo in esame a verificare la adesione della ricorrente all’opera di rieducazione, in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso tra i singoli periodi, rimane ininfluente, in concreto, che non sia stata acquisita la documentazione relativa al periodo in questione.
4. Con riferimento all’ultima frazione temporale, la censura è, invece, fondata. Il periodo in esame, 6.5.2022-6.11.2023, consente una adeguata valutazione dell’adesione del condannato al percorso rieducativo. Come già evidenziato, risultano, tuttavia, mancanti in atti i documenti richiamati nell’ordinanza, inclusa la nota informativa della casa circondariale di Rebibbia, dalla quale il Tribunale di sorveglianza ha desunto che la condotta inframuraria è stata formalmente regolare nel periodo in questione, ritenendo, tuttavia, tale dato insufficiente a compensare la protratta condotta criminosa tenuta nel periodo precedente. Sussiste, pertanto, il vizio di travisamento per omissione. La mancanza dell’atto si rileva ancor più influente in ragione delle seguenti considerazioni. Rientra nei consueti criteri di valutazione che la commissione di uno o più reati esplichi i propri effetti sui semestri di detenzione antecedenti ai fatti, in quanto rivelatori della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. Nel caso, invece, in cui il Tribunale di sorveglianza intenda estendere gli effetti negativi anche ai periodi successivi, si rende necessario una specifica motivazione che consenta di desumere dal comportamento del condannato che questi sia radicalmente refrattario ad ogni intervento di riabilitazione in quanto le caratteristiche o la protrazione della condotta o la sua reiterazione nel tempo, sono tali da connotare negativamente l'intero periodo. Si rende, quindi, necessaria una valutazione complessiva che tenga conto dei fatti di reato e della condotta detentiva successiva agli stessi nonché le caratteristiche dei fatti medesimi, onde verificare se sia possibile, sulla base di argomenti logici, proiettare gli effetti delle trasgressioni sui semestri successivi. Inoltre, la difesa ha evidenziato che la ricorrente è detenuta senza soluzione di continuità dal 6.5.2022, sicché, a suo avviso, la data finale della condotta (individuata dal Tribunale nel 2023) costituisce una fictio iuris, verosimilmente legata alla data della sentenza di primo grado, e non la data effettiva della cessazione della condotta, che è quella cui deve guardarsi per verificarne gli effetti anche in sede esecutiva. Il Tribunale di sorveglianza effettivamente non chiarisce il punto, evincendosi, anzi, una qualche confusione sulle date di commissione della truffa continuata. Si rende, pertanto, necessario che il Tribunale di sorveglianza, accerti sulla base della sentenza di cognizione, la data di cessazione dei reati commessi e verifichi se la condotta di reato contigua ai periodi in valutazione sia tale da riverberare i propri effetti anche sul periodo successivo alla cessazione della condotta. 5 5. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza deve essere annullata limitatamente al diniego del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. per il periodo dal 6 maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del beneficio relativo al periodo dal 6 maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da AT VI avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza del 4.12.2024 che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata dalla ricorrente relativamente al periodo detentivo così ricostruito: dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8) dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18) dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4) dal 6.5.2022 al 6.11.2023 avendo ella tenuto comportamenti che hanno inficiato i menzionati semestri. In particolare, in data 17.10.2019, AT si rendeva responsabile del reato di truffa, per la quale veniva condannata con sentenza del 17.10.2022, irrevocabile il 3.11.2022; il 5.3.2021 commetteva il reato di evasione, così inficiando il semestre dal 28.4.2018 al 5.7.2018 e dal Penale Sent. Sez. 1 Num. 20392 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 17.2.2021 al 6.3.2021; dal 29.6.2023 al 4.7.2023 commetteva reati di truffa in continuazione per i quali veniva condannata con sentenza del 6.3.2023, irrevocabile il 17.7.2023, così inficiando i periodi 2.2.2022 al 6.5.2022. Riferiva che tali comportamenti non consentivano la concessione del beneficio per i tre semestri successivi, dal 6.5.2022 al 6.11.2023. Osservava che il giudice deve avere riguardo alla condotta tenuta dal soggetto in ogni semestre di pena espiata in valutazione, ma che può, a tal fine, considerare anche i comportamenti tenuti dopo il semestre in quanto indicativi di un fallimento del percorso rieducativo e di una mancata sincera adesione allo stesso.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente con un unico articolato motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed ) cod. proc. pen. Censura la decisione per essersi fondata su documentazione non contenuta nel fascicolo processuale, in tal modo incorrendo nel vizio di travisamento per invenzione. Evidenzia che nel fascicolo processuale mancano le sentenze in base alle quali è stato negato il beneficio, l’ordine di esecuzione, il provvedimento di cumulo, nonché la nota informativa della Casa Circondariale di Rebibbia. Lamenta che il Tribunale abbia attribuito rilevanza, ai fini della valutazione degli ultimi tre semestri (6.5.2022-6.11.2023), alle date di irrevocabilità delle sentenze di condanna, anziché alla data di commissione dei reati oggetto delle condanne e che abbia ritenuto giuridicamente insufficiente la condotta esente da rilievi disciplinari tenuta nel periodo di detenzione inframuraria.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Deve premettersi che la finalità dell’istituto premiale di cui all’art. 54 legge n. 354 del 1975 risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). È, quindi, solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (Sez. 1, Sentenza n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01). La nozione di partecipazione si trae dal disposto dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, il quale ricollega il requisito a specifici parametri ovvero all’impegno mostrato dal 2 detenuto «nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». Il tenore della disposizione, modificato rispetto alla precedente normativa del regolamento di esecuzione del 1976, evidenzia che l’attenzione, ai fini della valutazione dei presupposti per il beneficio, deve essere accordata ai “rapporti” e non all’ “atteggiamento” ovvero a dati oggettivi, costituiti dalle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01). Nella propria valutazione, pertanto, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia tale da dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, e se sia, dunque, sintomatico della mancata partecipazione all'opera di rieducazione e, pertanto, preclusivo della concessione della liberazione anticipata. Nel caso in cui l’elemento negativo sia costituito da un illecito disciplinare, questa Corte, con sentenza di questa Sezione, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497-01, ha affermato che ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto. Nel caso, invece, in cui l’elemento negativo sia costituito da un reato, questa Corte ha affermato che possono anche rilevare violazioni sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché siano idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che devono essere tanto più gravi, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 263428). Ha altresì chiarito che possono avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, intermedi tra una frazione e l'altra del semestre ricostruito, perché la ricostruzione del semestre ha un senso, nella prospettiva trattamentale, se si inserisce in un periodo continuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione in libertà: «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del 3 comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo» (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, [...]). Ai fini della determinazione della data di commissione del reato, infine, si è chiarito che «Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione)» (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Rv. 284511 – 01).
3. Tanto premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che, effettivamente, nel fascicolo non vi è traccia degli atti menzionati dal Tribunale di sorveglianza nell’ordinanza impugnata. Tale carenza potrebbe, in astratto, determinare un vizio di travisamento che ricorre allorquando il giudice del merito, nell'esaminare gli elementi istruttori acquisiti agli atti, ne individui come decisivi taluni che, invece, non risultino presenti (Sent. n. 18609 del 16/01/2024, dep. 2025, n.m.). La giurisprudenza di questa Corte ritiene, tuttavia, che tale vizio sia «ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato» (Sent. n. 48050 del 02/07/2019, n.m.). Ora, nel caso in esame, per quanto riguarda i primi tre periodi [dal 28.4.2018 al 5.7.2018 (m. 2 e gg. 8); dal 17.2.2021 al 6.3.2021 (gg. 18); dal 2.2.2022 al 6.5.2022 (m. 3 e gg. 4)], la loro sommatoria consente di raggiungere il semestre (ovvero la frazione di tempo in relazione alla quale deve essere effettuata la valutazione). Tuttavia, l’esame delle singole frazioni temporali evidenzia tra le stesse è intercorso un intervallo temporale ampio (due anni e sette mesi tra i primi due periodi e un anno tra il secondo e il terzo), tale da non consentire un adeguato apprezzamento della partecipazione all’opera di rieducazione. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «Ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo 4 temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione.[...] » (Sez. 1, n. 27573 del 16/05/2019, Rv. 275849-01). Ne consegue che, stante l’inadeguatezza del periodo in esame a verificare la adesione della ricorrente all’opera di rieducazione, in ragione dell’ampio lasso di tempo intercorso tra i singoli periodi, rimane ininfluente, in concreto, che non sia stata acquisita la documentazione relativa al periodo in questione.
4. Con riferimento all’ultima frazione temporale, la censura è, invece, fondata. Il periodo in esame, 6.5.2022-6.11.2023, consente una adeguata valutazione dell’adesione del condannato al percorso rieducativo. Come già evidenziato, risultano, tuttavia, mancanti in atti i documenti richiamati nell’ordinanza, inclusa la nota informativa della casa circondariale di Rebibbia, dalla quale il Tribunale di sorveglianza ha desunto che la condotta inframuraria è stata formalmente regolare nel periodo in questione, ritenendo, tuttavia, tale dato insufficiente a compensare la protratta condotta criminosa tenuta nel periodo precedente. Sussiste, pertanto, il vizio di travisamento per omissione. La mancanza dell’atto si rileva ancor più influente in ragione delle seguenti considerazioni. Rientra nei consueti criteri di valutazione che la commissione di uno o più reati esplichi i propri effetti sui semestri di detenzione antecedenti ai fatti, in quanto rivelatori della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. Nel caso, invece, in cui il Tribunale di sorveglianza intenda estendere gli effetti negativi anche ai periodi successivi, si rende necessario una specifica motivazione che consenta di desumere dal comportamento del condannato che questi sia radicalmente refrattario ad ogni intervento di riabilitazione in quanto le caratteristiche o la protrazione della condotta o la sua reiterazione nel tempo, sono tali da connotare negativamente l'intero periodo. Si rende, quindi, necessaria una valutazione complessiva che tenga conto dei fatti di reato e della condotta detentiva successiva agli stessi nonché le caratteristiche dei fatti medesimi, onde verificare se sia possibile, sulla base di argomenti logici, proiettare gli effetti delle trasgressioni sui semestri successivi. Inoltre, la difesa ha evidenziato che la ricorrente è detenuta senza soluzione di continuità dal 6.5.2022, sicché, a suo avviso, la data finale della condotta (individuata dal Tribunale nel 2023) costituisce una fictio iuris, verosimilmente legata alla data della sentenza di primo grado, e non la data effettiva della cessazione della condotta, che è quella cui deve guardarsi per verificarne gli effetti anche in sede esecutiva. Il Tribunale di sorveglianza effettivamente non chiarisce il punto, evincendosi, anzi, una qualche confusione sulle date di commissione della truffa continuata. Si rende, pertanto, necessario che il Tribunale di sorveglianza, accerti sulla base della sentenza di cognizione, la data di cessazione dei reati commessi e verifichi se la condotta di reato contigua ai periodi in valutazione sia tale da riverberare i propri effetti anche sul periodo successivo alla cessazione della condotta. 5 5. Alla luce dei motivi esposti, l’ordinanza deve essere annullata limitatamente al diniego del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. per il periodo dal 6 maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego del beneficio relativo al periodo dal 6 maggio 2022 al 6 novembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6