CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2023, n. 37819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37819 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AW HR nato il [...] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIRIBALDI NICOLA del foro di LIVORNO in difesa di AW HR che insiste per l'accoglirnento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37819 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Livorno a carico di AD MA per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto grammi 363,25 di sostanza stupefacente del tipo eroina. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, gli operanti, ricevute notizie confidenziali circa la presenza di due persone dedite allo spaccio di eroina, dimoranti in un appartamento occupato da peruviani, in data 21 giugno 2012, avevano attivato un servizio di osservazione in Livorno presso il civico 163 di via Marradi. Dopo breve attesa i militari avevano visto uscire dal suddetto condominio l'attuale imputato, riconosciuto in MA AD, il quale, a bordo di uno scooter si era diretto verso il centro città; dopo circa due ore, altra persona, successivamente identificata in EL Kahlawi, usciva dal condominio. Al ritorno di questi, dopo pochi minuti, il personale operante provvedeva a bloccare EL sottoponendolo a perquisizione;
era sottoposto a perquisizione anche l'appartamento nel quale dimorava unitamente a AD MA. La perquisizione sortiva esito positivo, in quanto era rinvenuto e sequestrato il quantitativo di stupefacerte indicato nella contestazione risultato essere sostanza stupefacente del tipo eroina. Nella camera da letto occupata da AD, era rinvenutD e sequestrato il quantitativo indicato nella imputazione;
nella camera occupata da EL era rinvenuta altra sostanza stupefacente ed un bilancino di precis one con il piattino sporco di eroina. Il servizio di appostamento proseguiva, tuttavia l'imputato non faceva ritorno nell'abitazione. L'EL ed il AD erano risultati essere subconduttori dell'appartamento locato ai peruviani, i quali, sentiti dagli Dperanti, avevano confermato la circostanza, avevano fornito elementi idonei alla individuazione dei due occupanti ed operato il riconoscimento fotografico dell'imputato e del connazionale, assistendo alla perquisizione domiciliare. Da tali elementi giudici di merito desumeva la responsabilità dell'imputato e dell'altro connazionale in ordine ai fatti di causa. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che articola i motivi di impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente. La difesa si duole dell'affermazione di responsabilità pronunciata a carico del proprio assistito. Il ricorrente, evidenzia il difensore, non aveva in corso al momento dei fatti alcuna attività di spaccio di stupefacenti positivamente accertata, non era oggetto di intercettazioni e non era presente al momento della perquisizione. Sarebbe censurabile il significato che i due giudici di merito hanno inteso attribuire alle risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di rimproverabilità e punibilità; entrambi i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio del travisamento delle prove. L'ipotesi del concorso del ricorrente nel reato da altri commesso è assolutamente da escludersi. A parte la contraddittorietà della sentenza nell'addossare all'imputato la responsabilità della illecita detenzione di tutti i quantitativi di sostanza stupefacente dislocati nell'abitazione, anche di quello rinvenuto nella camera del connazionale, è evidente come siano stati trascurati tutti gli elementi a favore dell'imputato. La Corte di appello basa la colpevolezza dell'imputato solo sulla circostanza che parte dello stupefacente è stata ritrovata nella camera da letto in cui dormiva l'imputato, sottovalutando il fatto che la sua presenza nell'abitazione era soltanto saltuaria, come testimoniato dai IN PE IA. La valutazione sulla responsabilità del ricorrente è meramente assertiva ed il giudizio di condanna in concorso con il coimputato non tiene conto di molteplici circostanze favorevoli al ricorrente, pacificamente risultanti dagli atti: al momento del ritrovamento della sostanza stupefacente l'imputato non si trovava presso l'abitazione; la porta della camera da questi occupata non era chiusa a chiave;
diversi giorni dopo rispetto all'accertamento del fatto, avendo appreso dell'accaduto, egli si è presentato spontaneamente ai Carabinieri;
il computer di proprietà dell'imputato è stato rinvenuto presso la camera dà letto del AD, ma il coimputato era in possesso del caricatore, circostanza atta a comprovare che WI avesse ampia libertà di manovra sui beni del ricorrente, disponendo liberamente della stanza dell'imputato in sua assenza;
è verosimile ritenere che WI abbia intenzionalmente occultato lo stupefacente nella camera del ricorrente approfittando della sua assenza. La sentenza, inoltre, non attribuisce giusto valore al ritrovamento, nella camera da letto del coimputato, di attrezzatura idonea al confezionamento in dosi della sostanza. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza si dovrà prendere atto che non vi sia prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della 9 colpevolezza dell'imputato. Ciò appare evidente alla luce delle circostanze indicate ed in considerazione della mancanza di qualsiasi altro elemento che possa far ritenere che la sostanza stupefacente effettivamente appartenesse all'imputato. II) Errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vizio di motivazione. Mal si comprende la mancata sussunzione del fatto nell'ambito della previsione di cui all'articolo 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 in mancanza di un accertamento tossicologico che consenta di quantificare il principio attivo contenuto nelle sostanze rinvenute. Secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, risulta ormai consolidata la rilevanza dell'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente. La qualificazione giuridica del fatto risulta errata, non potendosi escludere che la sostanza caduta in sequestri) contenesse un quantitativo di principio attivo idoneo a consentire la riqualificazione del fatto. III) Errata applicazione di legge, mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La difesa tende ad avvalorare, con il primo motivo di doglianza, una diversa ricostruzione del fatto, pure al cospetto di una motivazione che rende conto, in maniera logica e coerente delle ragioni del decisum. È noto come il sindacato della Corte di Cassazione non possa riguardare la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva„ al giudice di merito. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Esula quindi dai poteri di questa Corte, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso 3 per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, SS e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601, così massimata:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). 2. Il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 trova fondamento nel rilevante quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro e nella considerazione del contesto nel quale si inserisce la vicenda in esame. Gli accertamenti effettuati dal personale operante ed il contenuto delle conversazioni intercettate, si legge in motivazione, rivelano come il ricorrente, unitamente al coimputato, fosse dedito in modo professionale al traffico di stupefacenti. I giudici hanno offerto congrua motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma cell'art. 73 d.P.R. 309/90, ponendo a fondamento della decisione non solo il dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, ma anche le modalità complessive dell'azione, nelle quali ha ritenuto, con argomentare logico, di non individuare i caratteri della minima offensività. In base a consolidato orientamento di questa Corte, la minima offensività penale della condotta è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) nella cui motivazione si pone in evidenza che il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Deve aggiungersi che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun obbligo di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, ben potendo attingere 4 tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (così Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157). 3. Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è sorretto da conferente apparato argomentativo. La Corte di merito ha posto in evidenza l'assenza di elementi di positiva valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la mancanza di resipiscenza. La giustificazione è conforme ai criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato GIRIBALDI NICOLA del foro di LIVORNO in difesa di AW HR che insiste per l'accoglirnento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 37819 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Livorno a carico di AD MA per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto grammi 363,25 di sostanza stupefacente del tipo eroina. Secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito nelle due sentenze conformi, gli operanti, ricevute notizie confidenziali circa la presenza di due persone dedite allo spaccio di eroina, dimoranti in un appartamento occupato da peruviani, in data 21 giugno 2012, avevano attivato un servizio di osservazione in Livorno presso il civico 163 di via Marradi. Dopo breve attesa i militari avevano visto uscire dal suddetto condominio l'attuale imputato, riconosciuto in MA AD, il quale, a bordo di uno scooter si era diretto verso il centro città; dopo circa due ore, altra persona, successivamente identificata in EL Kahlawi, usciva dal condominio. Al ritorno di questi, dopo pochi minuti, il personale operante provvedeva a bloccare EL sottoponendolo a perquisizione;
era sottoposto a perquisizione anche l'appartamento nel quale dimorava unitamente a AD MA. La perquisizione sortiva esito positivo, in quanto era rinvenuto e sequestrato il quantitativo di stupefacerte indicato nella contestazione risultato essere sostanza stupefacente del tipo eroina. Nella camera da letto occupata da AD, era rinvenutD e sequestrato il quantitativo indicato nella imputazione;
nella camera occupata da EL era rinvenuta altra sostanza stupefacente ed un bilancino di precis one con il piattino sporco di eroina. Il servizio di appostamento proseguiva, tuttavia l'imputato non faceva ritorno nell'abitazione. L'EL ed il AD erano risultati essere subconduttori dell'appartamento locato ai peruviani, i quali, sentiti dagli Dperanti, avevano confermato la circostanza, avevano fornito elementi idonei alla individuazione dei due occupanti ed operato il riconoscimento fotografico dell'imputato e del connazionale, assistendo alla perquisizione domiciliare. Da tali elementi giudici di merito desumeva la responsabilità dell'imputato e dell'altro connazionale in ordine ai fatti di causa. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, che articola i motivi di impugnazione di seguito riportati, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I) Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente. La difesa si duole dell'affermazione di responsabilità pronunciata a carico del proprio assistito. Il ricorrente, evidenzia il difensore, non aveva in corso al momento dei fatti alcuna attività di spaccio di stupefacenti positivamente accertata, non era oggetto di intercettazioni e non era presente al momento della perquisizione. Sarebbe censurabile il significato che i due giudici di merito hanno inteso attribuire alle risultanze probatorie poste a fondamento del giudizio di rimproverabilità e punibilità; entrambi i giudici di merito sarebbero incorsi nel vizio del travisamento delle prove. L'ipotesi del concorso del ricorrente nel reato da altri commesso è assolutamente da escludersi. A parte la contraddittorietà della sentenza nell'addossare all'imputato la responsabilità della illecita detenzione di tutti i quantitativi di sostanza stupefacente dislocati nell'abitazione, anche di quello rinvenuto nella camera del connazionale, è evidente come siano stati trascurati tutti gli elementi a favore dell'imputato. La Corte di appello basa la colpevolezza dell'imputato solo sulla circostanza che parte dello stupefacente è stata ritrovata nella camera da letto in cui dormiva l'imputato, sottovalutando il fatto che la sua presenza nell'abitazione era soltanto saltuaria, come testimoniato dai IN PE IA. La valutazione sulla responsabilità del ricorrente è meramente assertiva ed il giudizio di condanna in concorso con il coimputato non tiene conto di molteplici circostanze favorevoli al ricorrente, pacificamente risultanti dagli atti: al momento del ritrovamento della sostanza stupefacente l'imputato non si trovava presso l'abitazione; la porta della camera da questi occupata non era chiusa a chiave;
diversi giorni dopo rispetto all'accertamento del fatto, avendo appreso dell'accaduto, egli si è presentato spontaneamente ai Carabinieri;
il computer di proprietà dell'imputato è stato rinvenuto presso la camera dà letto del AD, ma il coimputato era in possesso del caricatore, circostanza atta a comprovare che WI avesse ampia libertà di manovra sui beni del ricorrente, disponendo liberamente della stanza dell'imputato in sua assenza;
è verosimile ritenere che WI abbia intenzionalmente occultato lo stupefacente nella camera del ricorrente approfittando della sua assenza. La sentenza, inoltre, non attribuisce giusto valore al ritrovamento, nella camera da letto del coimputato, di attrezzatura idonea al confezionamento in dosi della sostanza. Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza si dovrà prendere atto che non vi sia prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della 9 colpevolezza dell'imputato. Ciò appare evidente alla luce delle circostanze indicate ed in considerazione della mancanza di qualsiasi altro elemento che possa far ritenere che la sostanza stupefacente effettivamente appartenesse all'imputato. II) Errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; vizio di motivazione. Mal si comprende la mancata sussunzione del fatto nell'ambito della previsione di cui all'articolo 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 in mancanza di un accertamento tossicologico che consenta di quantificare il principio attivo contenuto nelle sostanze rinvenute. Secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, risulta ormai consolidata la rilevanza dell'accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente. La qualificazione giuridica del fatto risulta errata, non potendosi escludere che la sostanza caduta in sequestri) contenesse un quantitativo di principio attivo idoneo a consentire la riqualificazione del fatto. III) Errata applicazione di legge, mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La difesa tende ad avvalorare, con il primo motivo di doglianza, una diversa ricostruzione del fatto, pure al cospetto di una motivazione che rende conto, in maniera logica e coerente delle ragioni del decisum. È noto come il sindacato della Corte di Cassazione non possa riguardare la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva„ al giudice di merito. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai Giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Esula quindi dai poteri di questa Corte, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso 3 per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, SS e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601, così massimata:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). 2. Il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 trova fondamento nel rilevante quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro e nella considerazione del contesto nel quale si inserisce la vicenda in esame. Gli accertamenti effettuati dal personale operante ed il contenuto delle conversazioni intercettate, si legge in motivazione, rivelano come il ricorrente, unitamente al coimputato, fosse dedito in modo professionale al traffico di stupefacenti. I giudici hanno offerto congrua motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma cell'art. 73 d.P.R. 309/90, ponendo a fondamento della decisione non solo il dato quantitativo della sostanza caduta in sequestro, ma anche le modalità complessive dell'azione, nelle quali ha ritenuto, con argomentare logico, di non individuare i caratteri della minima offensività. In base a consolidato orientamento di questa Corte, la minima offensività penale della condotta è desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti possedere un valore preponderante e assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Il principio ha trovato conferma nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) nella cui motivazione si pone in evidenza che il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., deve dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. Deve aggiungersi che, in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun obbligo di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, ben potendo attingere 4 tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti (così Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157). 3. Il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche è sorretto da conferente apparato argomentativo. La Corte di merito ha posto in evidenza l'assenza di elementi di positiva valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio e la mancanza di resipiscenza. La giustificazione è conforme ai criteri stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te